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97.3158 · Mozione · 1997-03-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Visto in particolare il dibattito attualmente in corso sul ruolo storico svolto dalle banche durante e dopo la guerra, il Consiglio federale è pienamente cosciente che il mantenimento della fiducia nella piazza finanziaria svizzera costituisce un compito di prima importanza. Non è necessario ricordare in questa sede le misure che il Consiglio federale ha adottato a questo proposito.

Il Consiglio federale segue anche le sfide lanciate oggi alla piazza finanziaria elvetica, che hanno ripercussioni internazionali. Ciò concerne in particolare i recenti sviluppi nella Repubblica dello Zaire. Al momento del deposito della mozione le condizioni per un blocco cautelare degli averi di Mobutu non erano comunque soddisfatte. In particolare, non vi era alcuna domanda di assistenza giudiziaria da parte di un'autorità giudiziaria dello Zaire. Soltanto il 13 maggio 1997 è stata trasmessa una domanda di assistenza giudiziaria alle autorità federali da parte del procuratore pubblico ("Procureur Général a.i.") con sede a Lubumbashi. Secondo i dipartimenti competenti (DFGP/DFAE) detta domanda poteva essere attribuita alla autorità giudiziarie dello Zaire e quindi era lecito entrare nel merito della medesima. In seguito è stato ordinato all'Ufficio federale di polizia di provvedere, quale misura provvisionale ai sensi dell'articolo 18 della legge sull'assistenza in materia penale (AIMP), ad un blocco del registro fondiario per l'immobile appartenente a Mobutu nel comune di Savigny (Canton Vaud). Il 17 maggio 1997, dopo il trapasso dei poteri nella capitale dello Zaire Kinshasa, il Consiglio federale, fondandosi sull'articolo 102 numero 8 Cost., ha messo in vigore l'"Ordinanza sulla salvaguardia dei beni della Repubblica dello Zaire in Svizzera", in virtù della quale tutti i beni di Mobutu, della sua famiglia e delle ditte e società da loro controllate che sono gestiti in Svizzera o dalla Svizzera sono bloccati. Le persone che detengono o che amministrano siffatti beni sono tenute a notificarli immediatamente al Dipartimento federale delle finanze. In tal modo la Svizzera è stato il primo Paese a bloccare gli averi dell'ex-presidente Mobutu e della sua famiglia.

Su richiesta del Consiglio federale, il 15 maggio 1997 la Commissione federale delle banche ha deciso di svolgere presso gli istituti bancari ad essa subordinati un'inchiesta sistematica circa eventuali averi di Mobutu e della sua famiglia. Secondo il comunicato stampa della CFB del 3 giugno 1997, tutte le 406 banche interpellate hanno risposto entro i termini. Sei istituti bancari hanno notificato beni patrimoniali per un importo complessivo di fr. 4'786'570.- . La CFB chiarirà se le banche in possesso di beni della famiglia Mobutu hanno adempiuto i loro obblighi di diligenza secondo la legge sulle banche. Anche per averi di capi di Stato occorre infatti adempiere perfettamente gli obblighi di diligenza applicabili all'accettazione di valori patrimoniali conformemente alla legge sulle banche e le casse di risparmio, rispettivamente alla convenzione relativa all'obbligo di diligenza della banche (CDB 92) nonché conformemente al diritto penale svizzero (art. 305bis e 305ter CP).

La Svizzera si è da sempre dichiarata disposta a prestare assistenza giudiziaria per permettere il sequestro e la restituzione di averi di origine criminale e ha pure bloccato gli averi di ex capi di Stato nell'ambito della cooperazione in materia penale con altri Stati, come dimostra ad esempio il caso Marcos. In quest'ultimo caso essa ha agito rapidamente e senza condizioni preliminari per preservare le eventuali pretese delle Filippine verso il loro ex presidente o i suoi eredi. Il fatto che il caso sia tuttora irrisolto non è dovuto ad un eccessivo formalismo da parte delle autorità svizzere e neppure a garanzie procedurali proprie di uno Stato di diritto esagerate in Svizzera. È invece determinante che le condizioni stabilite nella decisione del Tribunale federale del 21 dicembre 1990 (DTF 116 Ib 452) concernenti la restituzione degli averi bloccati non sono ancora soddisfatte, dal momento che manca una sentenza penale definitiva nelle Filippine. Ai problemi procedurali relativi alle Filippine si sono inoltre aggiunte le azioni collettive sporte contro le banche svizzere negli Stati Uniti, che hanno sinora impedito la restituzione degli averi. Il segreto bancario non costituisce dunque un ostacolo per la concessione o l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria.

Dopo la revisione del mese d'ottobre 1996 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, la procedura d'assistenza giudiziaria in Svizzera è stata rafforzata. In particolare, la consegna di averi a scopo di confisca da parte dello Stato richiedente o di restituzione alla parte lesa ha subito un nuovo disciplinamento (art. 74a AIMP). Pur subordinando in generale la consegna ad una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente, tale disposizione prevede anche eccezioni. Il futuro mostrerà fino a che punto questa normativa sarà efficace in relazione agli averi di ex responsabili politici stranieri sospetti di corruzione. A questo proposito occorre ricordare che l'assistenza giudiziaria in materia penale è di principio possibile soltanto se le autorità competenti di uno Stato decidono di avviare misure concrete per l'apertura di una procedura penale e di trasmettere ufficialmente una rogatoria ad altri Stati. Se lo Stato straniero non può o non intende avviare una siffatta procedura o depositare una domanda di assistenza giudiziaria, può tuttavia far valere in Svizzera, per via civile, pretese sugli averi o d'indennizzo (sequestro ai sensi della LEF con procedura di perseguimento in Svizzera o all'estero). Nell'adottare eventuali misure coercitive, lo Stato sollecitato deve pure rispettare le garanzie che il diritto internazionale pubblico riconosce alla persona - e a determinate condizioni anche agli averi - di un rappresentante in carica di un altro Stato.

Il Consiglio federale non è disposto a sostenere la domanda dell'autore della mozione intesa ad adottare misure generali affinché i conti bancari e gli averi di personalità politiche possano essere immediatamente bloccati non appena risulti che i loro detentori hanno sottratto fondi pubblici o sono stati corrotti con denaro. Nella sua formulazione generale, la mozione non tiene conto, da un lato, della situazione giuridica in Svizzera e, d'altro lato, delle esigenze internazionalmente riconosciute in materia di assistenza giudiziaria come pure delle garanzie previste dal diritto internazionale pubblico nei riguardi dei rappresentanti di altri Stati. Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti giuridici esistenti attualmente in Svizzera permettono di agire rapidamente e in modo efficace in presenza di una domanda proveniente dall'estero - e a determinate condizioni anche di adottare misure preventive nella prospettiva di una siffatta domanda - affinché i reati possano essere oggetto di un perseguimento penale e le pretese, svizzere o straniere, su determinati averi possano essere garantite.

La domanda dell'autore della mozione è del resto soddisfatta nella misura in cui il Consiglio federale è autorizzato, in virtù del diritto costituzionale vigente e avvalendosi della sua competenza nella condotta della politica estera, ad ordinare in casi eccezionali misure con effetto limitato nel tempo e conformi al principio di proporzionalità non appena ciò sia necessario per la salvaguardia della reputazione della Svizzera. Neanche contro tali misure il segreto bancario è opponibile.

La gestione del caso Mobutu da parte del Consiglio federale, in particolare il fatto che la Svizzera sia stato il primo Paese ad agire, è stata generalmente riconosciuta. Il Consiglio federale non cesserà tuttavia di adoperarsi per salvaguardare l'integrità della piazza finanziaria svizzera. Ricorda a questo proposito che è innanzi tutto sotto la propria responsabilità e anche nell'interesse delle banche far prova del massimo riserbo nell'accettare siffatti averi. Il caso Mobutu ha comunque mostrato che la cooperazione fra le diverse autorità e tra queste e le istituzioni finanziarie responsabili in una situazione di crisi come in Zaire è molto complessa. Traendo i dovuti insegnamenti dalle passate esperienze si tratterà anche in futuro di armonizzare ottimamente fra loro e valorizzare gli strumenti legali già esistenti (assistenza giudiziaria, ordinanze del Consiglio federale fondate sull'art. 102 n. 8 Cost., vigilanza delle banche). Anche la continuazione della collaborazione della Svizzera in ambito internazionale riveste un'importanza decisiva. A questo proposito occorre menzionare il ruolo attivo svolto dal nostro Paese nei lavori attualmente in corso nell'OCSE e nel Consiglio d'Europa intesi a potenziare la collaborazione internazionale nella lotta contro la corruzione e contro il trasferimento di denaro acquisito illegalmente.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.