97.3303 · Interpellanza · 1997-06-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'ampiezza della problematica del lavoro in nero è nota, come conosciute sono le conseguenze dal punto di vista economico, ma anche da quello delle entrate fiscali per le collettività pubbliche. Si parla di miliardi di franchi che sfuggono all'imposizione fiscale e alle trattenute per le assicurazioni sociali. I mezzi d'informazione riferiscono che gli uffici federali preposti al controllo di quelle attività, UFIAML in particolare, si dichiarano impotenti a fronteggiare il fenomeno.
I sottoscritti chiedono al Consiglio federale se non ritiene
1. di esaminare la possibilità di coinvolgere i vari settori dell'amministrazione, in particolare l'Amministrazione federale delle contribuzioni, nella verifica dell'esistenza presso aziende di prestazioni produttive retribuite con modalità extracontabili, in nero cioè,
2. di dare disposizioni all'autorità fiscale federale competente, in applicazione dell'articolo 110 capoverso 2 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) di trasmettere i dati eventualmente raccolti alle autorità preposte al controllo (UFIAML). Questo attraverso disposizioni a livello di ordinanze o se necessario attraverso modifiche di legge.
Begründung
Sempre più la problematica del lavoro in nero solleva questioni da diversi punti di vista: quello economico come quello sociale, ma anche quello delle conseguenze sulle finanze degli enti pubblici. La insostenibilità della situazione si fa particolarmente grave in periodi di crisi economica e di difficoltà finanziarie degli enti pubblici come gli attuali. Si parla apertamente di miliardi di franchi che sfuggono all'imposizione fiscale e alle trattenute a favore delle assicurazioni sociali, con danni finanziari evidenti. I mezzi d'informazione riferiscono spesso che i rappresentanti degli uffici federali preposti al controllo di quelle attività, UFIAML in particolare, si dichiarano impotenti a fronteggiare il fenomeno e le sue conseguenze.
Misure e interventi per contenere e reprimere il lavoro in nero s'impongono quindi da molti punti di vista.
In questa prospettiva ci si può chiedere, ad esempio, se non sia opportuno e necessario coinvolgere tutti i settori dell'amministrazione federale interessati, in particolare quello delle contribuzioni, nell'opera di verifica e denuncia di quelle attività produttive. Infatti nell'ambito dell'accertamento degli elementi imponibili le amministrazioni cantonali, a cui la legge assegna il compito anche per l'imposta federale diretta, sono in condizioni di verificare se all'interno di un'attività tesa a produrre reddito ci siano le premesse per l'esistenza di prestazioni retribuite con modalità extracontabili.
Occorre d'altronde ricordare che l'esistenza di retribuzioni in nero e non contabilizzate altera tutti i parametri usuali che permettono, in condizioni normali, all'amministrazione fiscale di accertare la sostenibilità o meno dei dati notificati in sede di dichiarazione d'imposta.
L'autorità fiscale si ritrova quindi nella condizione ideale per verificare l'esistenza di elementi che possono comprovare la presenza di pagamenti di salari in nero. Siccome la legge federale sull'imposta federale diretta all'articolo 110 capoverso 2 ("l'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale") obbliga l'autorità fiscale a fornire le necessarie informazioni all'autorità competente su fatti accertati di natura penale, si pone la questione di studiare la possibilità, attraverso disposizione in sede di ordinanze d'applicazione o se necessario di legge, di spingere le stesse a trasmettere le indicazioni o dati raccolti all'autorità di controllo (UFIAML).
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si sta occupando già da parecchio tempo del tema riguardante il "lavoro in nero". L'impiego illegale di manodopera straniera e la sottrazione di imposte e delle trattenute per le assicurazioni sociali sono due delle molteplici forme in cui si manifesta l'attività nell'economia sommersa.
1. Secondo il parere dell'interpellante le autorità fiscali, in particolare l'Amministrazione federale delle contribuzioni, nel corso di loro controlli hanno la possibilità di verificare l'esistenza del lavoro in nero. Occorre però specificare che le attività retribuite con modalità extra-contabili sono in generale individuate dalle autorità fiscali solo se queste ultime ricevono da altre fonti indicazioni sulla loro esistenza. Ciò vale anche nei casi dell'impiego illegale di manodopera straniera. Bisogna infatti considerare che tale manodopera, se è per l'appunto utilizzata illegalmente, di regola viene anche retribuita dai datori di lavoro con fondi "in nero", vale a dire non tassati. Queste retribuzioni non figurano quindi nei libri contabili del datore di lavoro e nemmeno vengono emesse le relative pezze giustificative. Il denaro "sporco" del datore di lavoro rimane così nel circuito finanziario clandestino. Perlomeno in questi casi di lavoro in nero, certamente molto frequenti, i controlli effettuati da parte delle autorità fiscali si rivelerebbero inefficienti.
2. Conformemente all'articolo 110 capoverso 1 LIFD chiunque è incaricato dell'esecuzione di questa legge è soggetto al dovere di discrezione. L'esecuzione della LIFD è esercitata principalmente dalle autorità fiscali cantonali visto che i cantoni tassano e riscuotono l'imposta federale diretta sotto la vigilanza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) esercita la vigilanza della Confederazione, mentre l'AFC esercita la vigilanza diretta (art. 102 cpv. 1 e art. 103 LIFD). L'articolo 110 capoverso 2 LIFD prevede che le autorità fiscali possono fornire un'informazione nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale. Per permettere una trasmissione di dati raccolti dalle autorità fiscali cantonali e federali all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), come proposto dall'interpellante, occorrerebbe quindi una base legale. Essa potrebbe essere inclusa nella legge sul lavoro (LL), visto che l'UFIAML si occupa dell'esecuzione di questa legge. Occorre però sottolineare ancora una volta che tali dati possono essere trasmessi solo se e nella misura in cui i controlli delle autorità fiscali permettono di accertare l'esistenza di lavoro nero.
Come già esposto dal Consiglio federale nelle sue risposte scritte alle mozioni Imhof e Eymann del 9 ottobre 1997, l'UFIAML intende fare allestire un rapporto sui possibili abusi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione; i risultati non sono ancora noti. Successivamente, d'intesa con altri uffici (del DFF, DFI e DFGP) toccati da questa problematica, l'UFIAML intende avviare uno studio approfondito sul tema "lavoro in nero". Lo studio dovrebbe indicare spazi di manovra concreti. Nell'ambito di questo studio sarà pure data l'opportunità di analizzare più da vicino le possibilità di controllo da parte delle autorità fiscali per accertare l'esistenza di lavoro in nero.
Risposta del Consiglio federale.