97.3404 · Interpellanza · 1997-09-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'interpellanza tocca due ambiti differenti. Da una parte l'assicurazione contro la disoccupazione, di cui fanno parte tutti i lavoratori in Svizzera e, dall'altra, il primo e il secondo pilastro del personale della Confederazione e delle sue aziende.
A. Assicurazione contro la disoccupazione
Fra la Cassa pensioni della Confederazione e la Cassa federale di compensazione da una parte e la Cassa di disoccupazione dall'altra esiste una differenza fondamentale. Dal punto di vista organizzativo le prime due Casse sono sottoposte obbligatoriamente alla Confederazione e per conseguenza alla sua responsabilità. Le Casse di disoccupazione si distinguono in due categorie. Le 48 Casse di disoccupazione finora esistenti vengono finanziate dal fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione ma sono sottoposte alla loro organizzazione titolare (Cantone, sindacato o organizzazione). L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) si assume la sorveglianza delle Casse di disoccupazione ed è autorizzato a dar loro istruzioni. Alla luce di quanto esposto, occorre considerare in modo differenziato le Casse menzionate all'inizio del presente comma.
È vero che per l'amministrazione e la conduzione del fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono state chiamate a collaborare ditte private. Ciò non è però da attribuire all'incapacità dei collaboratori di risolvere i problemi emersi ma piuttosto agli errori commessi nella sezione Finanze della Divisione dell'assicurazione contro la disoccupazione dell'UFIAML. La collaborazione dei consulenti esterni ha riguardato tanto il controllo delle procedure quanto pure un aiuto nell'esecuzione delle stesse.
La verifica delle Casse di disoccupazione viene effettuata attraverso la revisione o l'ispezione sotto tre aspetti diversi. La Divisione dell'assicurazione contro la disoccupazione si assume compiti di revisione nei settori della contabilità e dei pagamenti. Presso i datori di lavoro essa esegue ispezioni nel settore dell'indennità per lavoro ridotto e per intemperie. A questo proposito è stato volutamente deciso di affidare a società fiduciarie esterne mandati per i suddetti controlli.
Il consuntivo per l'anno 1996 non è stato approvato unicamente a causa degli errori commessi nel servizio Finanze dell'assicurazione contro la disoccupazione.
B Cassa federale di assicurazione
L'Ufficio federale Cassa federale di assicurazione comprende la Divisione Cassa federale di compensazione (CFC, primo pilastro) e la Divisione Cassa pensioni della Confederazione (CPC, secondo pilastro). Nelle risposte alle domande degli interpellanti le due Divisioni vengono trattate separatamente dato che ciascuna è confrontata con difficoltà differenti.
Ad domanda 1
Con riferimento alla CFC il Controllo federale delle finanze (CDF) ha, nella sua revisione finale del 1996, contestato essenzialmente tre punti. Essi concernono singoli elementi delle operazioni contabili del sistema salariale PERIBU, la trasparenza dell'elaborazione contabile delle indennità giornaliere AI e la chiusura dei conti di chi ha l'obbligo di allestire i conteggi. Misure per l'eliminazione delle disfunzioni sono state nel frattempo avviate e in parte già applicate.
Le difficoltà della CPC sono notevolmente più complesse di quelle della CFC. Il gruppo di periti incaricato dal DFF nell'estate del 1996 di esaminare le procedure della CFA già nel suo primo rapporto intermedio del 18 marzo 1997 aveva constatato che a partire dalla metà del 1996 erano indubbiamente stati fatti progressi ma che la CFA era ancora lungi dalla risoluzione dei problemi della CPC.
Il Consiglio federale è dell'opinione che i lavori iniziati per l'eliminazione dei problemi debbano proseguire con estrema determinazione. In considerazione della complessità della situazione della CPC i miglioramenti potranno essere ottenuti soltanto gradualmente e richiederanno ancora del tempo.
Ad domanda 2
Siamo sempre dell'avviso che non abbia ancora senso rimettere a tutti gli assicurati della CPC un certificato di assicurazione. Questi certificati saranno preparati solo quando gli incarti e i dati saranno stati esaminati a fondo, poiché diversamente sorgerebbero incertezze presso i membri della Cassa le cui richieste d'informazioni creerebbero lavoro supplementare alla CPC. Attualmente sono al vaglio nuove soluzioni allo scopo di accelerare la liquidazione delle vecchie pendenze della CPC. Oggi non è ancora possibile indicare una data precisa a partire dalla quale questi certificati verranno spediti automaticamente e regolarmente a tutti gli assicurati.
Per quanto concerne i documenti validi a fini fiscali, le attestazioni devono essere distinte secondo due criteri. Da un lato, vengono compilate attestazioni annuali per il pagamento delle somme di riscatto e, dall'altro, quelle per il pagamento in contanti all'atto dell'uscita dalla Cassa pensioni.
Le attestazioni per i pagamenti delle somme di riscatto vengono attualmente compilate meccanicamente da circa metà gennaio a metà febbraio di ogni anno per l'anno precedente e trasmesse direttamente al membro della CPC. La spedizione fatta nel 1997 per l'anno 1996 ha dimostrato che si son dovuti correggere soltanto singoli errori emersi successivamente e a seguito di interventi di assicurati. Gli errori non sono stati causati da carenze di natura tecnica del sistema ma erano da attribuire alle informazioni mancanti o errate all'atto della ricezione dei pagamenti che impedivano un disbrigo delle pratiche immediato e adeguato.
Le attestazioni per i pagamenti in contanti (nei casi di definitiva uscita dalla Cassa pensioni) vengono oggi compilate direttamente al momento in cui viene dato l'ordine di un pagamento automatizzato della prestazione e del conteggio d'uscita, indi trasmesse al membro della CPC e all'autorità di tassazione. Nei casi di pagamenti della prestazione di uscita effettuati manualmente, l'attestazione, subito dopo essere stata compilata pure manualmente, viene consegnata al membro e trasmessa all'autorità di tassazione.
Ad domanda 3
Come già detto nella risposta alla domanda 2, si stanno esaminando nuove soluzioni per accelerare il disbrigo degli affari in sospeso della CPC. Oggi non è comunque ancora possibile affermare quando saranno terminati questi lavori.
Nel mese di agosto del 1997 il Consiglio federale ha inoltre proposto, sulla base delle raccomandazioni della commissione parlamentare d'inchiesta della CPC (CPI della CPC), il finanziamento del fabbisogno supplementare della CFA dell'ordine di 42,7 milioni di franchi - ripartiti sugli anni dal 1998 al 200
Attualmente vengono infine analizzate anche le diverse possibilità di strutturazione della futura previdenza professionale del personale federale. Nel corso del 1998 il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali gli atti legislativi necessari per la realizzazione di una nuova politica di investimenti, di un nuovo concetto di previdenza e di eventuali misure organizzative.
Ad domanda 4
In ossequio ad una raccomandazione della CPI CPC, la CPC ha elaborato un progetto per inventariare i danni. Nel progetto vengono prese in considerazione tutte le operazioni che sono suscettibili di arrecare un danno. Inoltre, verranno fissate le procedure organizzative per il rilevamento dei danni nonché le competenze per gli eventuali ammortamenti. Fino al 30 settembre 1997 sono stati registrati e liquidati a livello di contabilità danni per un ammontare di fr. 164 736.4
Ad domanda 5
La CPI della CPC ha esaminato a fondo la questione della responsabilità. I risultati di questo esame sono contenuti nel suo rapporto del 7 ottobre 1996, al cui riguardo il Consiglio federale si è pronunciato nella sua presa di posizione del 13 novembre 1996. Dato che da allora non sono emerse novità, si rimanda a questi documenti.
Ad domanda 6
La futura strutturazione delle soluzioni informatiche per la previdenza professionale del personale della Confederazione e delle sue aziende dipende in primo luogo da come verrà organizzata la previdenza (nell'ambito di una sola Cassa oppure attraverso diverse soluzioni autonome, come attualmente allo studio). Una decisione verrà in ogni caso presa soltanto dopo accurata valutazione di diversi prodotti nell'ottica dell'efficienza secondo i criteri dell'economia aziendale.
Risposta del Consiglio federale.