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97.3419 · Interpellanza · 1997-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per motivi inerenti alla separazione dei poteri, non è compito del Consiglio federale pronunciarsi sulle procedure penali imminenti, in sospeso o già concluse. È invece del tutto inesatto asserire che le persone menzionate dall'interpellante sfuggano per principio a qualsiasi perseguimento penale in Svizzera. In tale ambito fa stato quanto segue:

Secondo il diritto doganale svizzero, la persona assoggettata al controllo doganale deve adottare tutte le disposizioni previste dalla legge e dall'ordinanza per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (art. 29, cpv. 1 della legge federale sulle dogane; RS 631.0). Essa deve in particolare presentare una dichiarazione doganale (art. 31 LD) e assumere la responsabilità della relativa esattezza (art. 35, cpv. 2 LD). L'esattezza della dichiarazione implica, tra l'altro, anche la designazione del paese di destinazione (art. 7 LD). A meno che non si tratti di un'infrazione più grave (p.es. infrazione dei divieti), il fatto di dichiarare inesattamente il paese di destinazione, p.es. il Senegal invece della Spagna, costituisce per lo meno la fattispecie di un'inosservanza delle prescrizioni d'ordine e ciò e punito con la multa (art. 104 LD). Tale infrazione è tuttavia irrilevante al fine di determinare se l'assistenza giudiziaria è possibile oppure no. Determinate è essenzialmente il fatto di sapere se, in virtù del diritto svizzero, l'infrazione alla legislazione doganale UE realizza la fattispecie d'una frode fiscale qualora l'infrazione fosse stata commessa in Svizzera ( art. 3 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale; AIMP; RS 351.1). Riguardo alle domande di assistenza concernenti il contrabbando internazionale di sigarette, sinora sottoposte per valutazione alla Direzione generale delle dogane, nella maggior parte dei casi esistevano gli estremi della frode fiscale dato che gli autori utilizzavano sistematicamente documenti falsificati e stesi inesattamente, per cui essi agivano dolosamente. Si possono immaginare anche altri casi di inganno doloso dell'autorità fiscale, che non implicano necessariamente l'impiego di documenti falsificati. L'assistenza giudiziaria può essere concessa in tutti questi casi. In virtù del vigente diritto, il perseguimento in via sostitutiva e l'estradizione di autori non sono invece ammessi trattandosi di delitti fiscali (art. 3, 3e al., AIMP). In Svizzera vanno tuttavia perseguite le infrazioni di diritto comune o altre infrazioni commesse in correlazione con affari di contrabbando, p.es. la falsificazione di documenti. Per tali infrazioni, il perseguimento penale in via sostitutiva è per principio ugualmente ammesso, a condizione tuttavia che la Svizzera sia a conoscenza degli atti penali commessi all'estero e che i fatti siano sufficientemente comprovati.

La Svizzera accorda l'assistenza giudiziaria in materia doganale non solo in caso di frode fiscale bensì anche di ottenimento fruadolento di sovvenzioni e altre prestazioni statali nonché in caso di violazione di determinate prescrizioni nell'ambito della politica economica come ad esempio il divieto d'esportare beni di alta tecnologia (infrazione dei divieti).

Le procedure di transito aperte presso un ufficio doganale svizzero per delle merci sensibili sono generalmente espletate in modo del tutto corretto sino al confine svizzero. Visto che trattasi di procedure oggetto di convenzioni internazionali, la responsabilità dell'autorità emittente si estende oltre il confine nazionale. La Svizzera assume pienamente tale responsabilità. In futuro, essa approfondirà ulteriormente la collaborazione. Nel presente contesto occorre precisare quanto segue:

* Al fine d'impedire la sottrazione di tributi doganali in seno all'UE, la Svizzera partecipa dall'autunno del 1993 al sistema di preavviso per le merci sensibili. Tutte le operazioni di transito aperte in Svizzera sono così notificate per fax alle amministrazioni doganali dei paesi di transito e di destinazione nonché all'UCLAF di Bruxelles.

* Con lettera del mese di novembre 1996, la Svizzera s'è dichiarata disposta di allacciarsi al Early Warning System (EWS) internazionale dell'UCLAF.

* Dopo l'istituzione della garanzia individuale per le merci sensibili, le operazioni di transito concernenti le sigarette aperte presso uffici doganali svizzeri sono diminuite notevolmente.

* La Svizzera sostiene il progetto comunitario d'informatizzazione del regime comune/comunitario di transito. Trattasi in tale ambito di ostacolare il contrabbando e la frode. La Svizzera mette gratuitamente a disposizione dell'UE un funzionario per lo sviluppo del progetto.

2. Con la firma, il 9 giugno 1997, del protocollo addizionale all'accordo di libero scambio Svizzera/CE, concernente la mutua assistenza amministrativa in materia doganale e la relativa messa in vigore provvisoria in data 1.7.1997, il Consiglio federale ha ribadito la sua volontà di rafforzare la collaborazione con l'UE. Nel frattempo, numerose domande d'assistenza amministrativa hanno già potuto essere sbrigate dall'amministrazione delle dogane e alcune sono ancora in sospeso. Sussistono delle divergenze d'opinione in merito alla delimitazione del campo d'applicazione, nel senso che per l'UE la nozione d'assistenza amministrativa si estende a dei campi che la Svizzera assegna all'assistenza giudiziaria. Certi provvedimenti coattivi come l'interrogatorio di incolpati e testimoni, la presentazione e la salvaguardia di mezzi probatori, la perquisizione e la confisca, la notificazione di citazioni di comparire e di sentenze nonché di documenti analoghi rientrano nell'assistenza giudiziaria. Quest'ultima può essere accordata unicamente in caso di frode fiscale, ma non di semplice sottrazione di tributi.

3. Il Consiglio federale condanna fermamente il contrabbando di sigarette organizzato in Svizzera a scapito dell'UE. Il nostro paese ha un interesse preminente a lottare efficacemente contro la criminalità e va da sé che tale lotta presuppone un'intensa collaborazione con l'UE e l'eliminazione di eventuali lacune. Si tratta di impedire che il nostro paese funga da piattaforma per il contrabbando internazionale. Il Consiglio federale è del parere che i provvedimenti già adottati sono attualmente sufficienti. La prassi risultante dal protocollo addizionale all'accordo di libero scambio Svizzera/CE mostrerà se le aspettative delle due parti verranno soddisfatte. La Svizzera e l'UE discuteranno a tempo debito sulle esperienze concrete fatte con il nuovo strumento, ossia l'Accordo di assistenza amministrativa in materia doganale, e se necessario adotteranno i provvedimenti atti a colmare le eventuali lacune.

Risposta del Consiglio federale.

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