97.3437 · Interpellanza · 1997-10-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.Gli Stati contraenti della CITES applicano prassi diverse per quanto concerne la formulazione di riserve relative alle iscrizioni di specie negli allegati della convenzione. Non è comunque il numero delle riserve a indicare se uno Stato ha un atteggiamento progressista in materia di protezione degli animali e della natura. In un raffronto fra le pratiche relative alle riserve, va preso piuttosto in considerazione in che misura uno Stato ha ripreso la convenzione nella propria legislazione e come la traduce in pratica. Vi sono Paesi che finora non hanno emanato una legislazione nazionale relativa all'applicazione della CITES. E' evidente che tali Paesi non hanno alcun motivo di formulare delle riserve. Per quanto riguarda la Svizzera, invece, tutte le nuove iscrizioni negli allegati della convenzione vengono esaminate dalla commissione peritale per le questioni riguardanti la Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie. Detta commissione esamina se le proposte d'iscrizione di nuove specie negli allegati CITES rispondono ai criteri fissati dalla Conferenza degli Stati contraenti o se hanno esclusivamente una funzione di alibi. La commissione verifica inoltre se le misure connesse all'iscrizione sono effettivamente applicabili. A seconda del risultato di questi esami, la commissione peritale propone all'Ufficio federale di veterinaria di presentare una riserva. Nei 18 casi, per i quali la Svizzera aveva espresso una riserva, la Conferenza degli Stati contraenti ha deciso di stralciare dagli allegati le relative specie.
Occorre sottolineare, da un lato, che in nessun caso la Svizzera ha presentato una riserva sulla base di interessi economici diretti o indiretti e, dall'altro, che essa prescrive, quali misure nazionali più severe, l'obbligo di autorizzazione d'importazione e controlli veterinari di confine non solo per animali e merci di specie iscritte nell'allegato II, bensì anche per tutti gli animali vivi di specie non domestiche. Queste misure si applicano quindi anche alle specie che hanno costituito l'oggetto di una riserva, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile. Questi controlli ci consentono di affermare che la maggior parte delle specie nei confronti delle quali è stata formulata una riserva non soddisfano i criteri commerciali per un'iscrizione negli allegati CITES. In altri termini, esse non rivestono alcuna importanza o hanno un'importanza trascurabile sotto l'aspetto della protezione della specie. Invitata dall'Ufficio federale di veterinaria ad esprimere il suo parere sulle ripercussioni negative delle riserve svizzere sulle specie in questione, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (IUCN), ha risposto che le riserve svizzere non avevano alcuna conseguenza negativa. Il rimprovero formulato nei confronti delle riserve svizzere di essere contrarie alla conservazione delle specie è pertanto oggettivamente infondato.
2.La CITES si intitola "Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione". Essa contiene esclusivamente prescrizioni relative alla regolamentazione, al controllo e alla limitazione del commercio di animali, piante e prodotti delle specie elencate negli allegati. Tali regolamentazioni e limitazioni devono rispondere a criteri di conservazione delle specie. A differenza della Convenzione del Consiglio d'Europa, la cosiddetta Convenzione di Berna, che contiene prescrizioni dettagliate in materia di conservazione delle specie, la CITES è quindi un accordo con un campo d'applicazione strettamente definito.
3.Dall'entrata in vigore della convenzione, la Svizzera ha formulato complessivamente 64 riserve contro modifiche agli allegati I e II. Tali riserve sono state periodicamente esaminate. Fino ad oggi, 38 di esse sono state ritirate, in particolare nei casi in cui provvedimenti tecnici o legislativi hanno creato le condizioni per una regolare applicazione della Convenzione. Va da sé che la prassi dell'esame periodico delle riserve svizzere verrà continuata e che altre riserve verranno ritirate quando i relativi presupposti saranno soddisfatti.
Risposta del Consiglio federale.