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97.3467 · Postulato · 1997-10-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella risposta all'interpellanza Keller del 13 novembre 1996, il Consiglio federale aveva rilevato chiaramente che, anche nella situazione attuale, l'economia svizzera dipende in gran misura dall'apporto dei lavoratori stranieri.

Secondo quanto rilevato da una recente inchiesta dell'Ufficio federale degli stranieri, pochi sono i lavoratori stranieri disoccupati espulsi o allontanati dalla Svizzera. Il tasso relativamente elevato di stranieri che beneficiano delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione o dell'assistenza sociale mostra come le misure in questione non sono applicate automaticamente nei casi di disoccupazione a lungo termine. Ciò è comprovato dal fatto che, negli ultimi anni, l'effettivo della popolazione residente permanente di nazionalità straniera si è stabilizzato, mentre la fase economicamente ardua che caratterizzò gli anni Settanta registrò un netto calo della popolazione straniera. Si aggiunga che il 73 per cento circa della popolazione residente di nazionalità straniera beneficia attualmente di un permesso di domicilio di durata illimitata e non vincolato a oneri (permesso C). Come esposto nella risposta all'interpellanza succitata, le autorità cantonali possono espellere stranieri domiciliati, unicamente se sono adempiute le alte esigenze stabilite dalla prassi del Tribunale federale. Il mancato rispetto di tali esigenze può essere censurato nel quadro della procedura ricorsuale prevista dalla legge.

Prima dell'espulsione per motivi d'indigenza di stranieri domiciliati, giusta l'articolo 10 capoverso 1 lettera d LDDS, occorre procedere in ogni singolo caso alla ponderazione accurata degli interessi pubblici e di quelli della persona colpita dal provvedimento. Se per i casi d'indigenza non imputabili all'interessato s'impone la massima riserva, si dovrebbe invece poter pronunciare rapidamente l'espulsione della persona che per colpa propria necessita di aiuto finanziario.

Giusta le raccomandazioni degli anni 1992 e 1993 dell'Ufficio federale degli stranieri e dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML), i permessi di dimora (permessi B) sono, di regola, prorogati dalle autorità cantonali competenti durante il periodo in cui i titolari beneficiano del diritto all'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Più tardi, la proroga del permesso di dimora può essere negata, a causa di dipendenza rilevante dall'assistenza pubblica, solo dopo attento esame del caso singolo. La situazione familiare e la durata della dimora fino al momento della decisione sono particolarmente determinanti. L'interessato dispone tuttavia di un termine adeguato per la ricerca di un nuovo impiego. Tali principi valgono anche per gli ex richiedenti l'asilo che hanno ottenuto un permesso di dimora per motivi umanitari. La presenza di questi stranieri non è più regolata dalla legge sull'asilo; essi sottostanno alle disposizioni generali del diritto in materia di stranieri.

I disoccupati stranieri domiciliati in Svizzera godono, in linea di principio, degli stessi privilegi dei cittadini svizzeri per quanto concerne le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Lo stesso vale, in particolare, anche per le misure volte al collocamento professionale, alla riqualificazione, nonché per i programmi occupazionali. Gli stranieri non beneficiano tuttavia di un diritto di residenza illimitato. Tenuto conto delle disposizioni di legge e degli accordi di diritto internazionale pubblico le autorità cantonali competenti per il rilascio dei permessi hanno la possibilità, nei limiti del loro potere d'apprezzamento, di ordinare l'espulsione o l'allontanamento. Come esposto in precedenza, queste misure sono applicate con riserbo. Le autorità federali possono vincolare alla propria approvazione il rilascio di un permesso da parte delle autorità cantonali, ma in linea di principio non possono obbligare i Cantoni ad ammettere singoli stranieri sul loro territorio. Tale competenza federale vale unicamente per rifugiati riconosciuti e per stranieri ammessi provvisoriamente.

La decisione cantonale di allontanamento obbliga l'interessato a lasciare unicamente il territorio del Cantone in questione. L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) estende poi la decisione all'intero territorio nazionale nella misura in cui nessun altro Cantone è disposto ad ammettere l'interessato sul suo territorio. Conformemente alle disposizioni del Tribunale federale, l'UFDS è però tenuto a verificare che non vi siano motivi che giustifichino un'ammissione provvisoria. Tale è il caso se l'esecuzione dell'allontanamento viola il precetto di diritto internazionale pubblico del non-refoulement (convenzione sullo statuto dei rifugiati) oppure il divieto di trattamento inumano conformemente all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) o se, per altri motivi, non è ragionevolmente esigibile. Contrariamente all'ammissione in casi personali particolarmente rigorosi (art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri; OLS; RS 823.21), secondo la volontà del legislatore, al momento dell'esame dell'accettabilità o no dell'allontanamento, non è la situazione personale dello straniero in Svizzera ad avere importanza determinante, bensì la situazione che verrebbe a crearsi per l'interessato nel suo Paese origine se l'allontanamento fosse eseguito (FF 1990 II 471 seg.). Nei casi dubbi si consulta l'Ufficio federale dei rifugiati. E' possibile impugnare sia la decisione cantonale d'allontanamento sia la decisione dell'UFDS di estendere l'allontanamento al territorio nazionale. Ciò facendo è possibile ottenere il riesame del caso singolo.

Soltanto in pochi casi non sono più stati prorogati, a causa di dipendenza di lunga durata dall'assistenza, i permessi di dimora rilasciati a ex richiedenti l'asilo per motivi umanitari. Come esposto sopra, in base alla ripartizione delle competenze, prevista dalla legge, le autorità cantonali competenti godono, in questi casi, di un margine d'apprezzamento. Nell'ambito dei loro compiti sia l'UFDS sia l'UFIAML hanno reso attenti le autorità cantonali in merito alla problematica in questione. Questi Uffici possono nuovamente intervenire in caso di bisogno. Considerata siffatta situazione di partenza non occorre prendere altre misure.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.