97.3494 · Mozione · 1997-10-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come esposto nella domanda, sia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 3 LIFD) che secondo la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 7 cpv. 2 LAID), le rendite vitalizie finanziate con i mezzi propri sono aggiunte al rimanente reddito per l'imposizione nella misura del 60 per cento. I contributi dei congiunti sono considerati contributi versati dal titolare della rendita con mezzi propri; ciò vale anche per le prestazioni di terzi se il titolare ha acquisito la pretesa per devoluzione d'eredità, legato o donazione.
2. La regolamentazione secondo cui tali rendite vitalizie finanziate con i mezzi propri sono imponibili nella misura del 60 per cento è vigente nella legge fiscale da decenni. Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, essa è in vigore dal 1955. Al momento della sua introduzione questa regolamentazione era intesa espressamente per mitigare l'onere fiscale, tenendo conto del fatto che una parte della rendita era costituita da capitale. La quota non era stata fissata al di sotto del 60 per cento visto che l'imposta sul reddito doveva sostituire l'imposta sulla fortuna delle rendite correnti che a sua volta era venuta meno per motivi razionali. Ciononostante, da acluni anni nella pratica si sostiene che la percentuale del 60 per cento è in alcuni casi troppo elevata poiché l'imposizione concerne non solo la componente dei proventi, bensì anche la quota di capitale. Sarebbe quindi più corretto se il capitale versato fosse esente da imposta.
3. L'idea di fondo della mozione è dunque corretta. La percentuale del 60 per cento fissata nella LIFD e nella LAID per le rendite vitalizie finanziate con i mezzi propri deve essere riveduta. Su incarico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, un gruppo di lavoro esaminerà prossimamente questo problema e proporrà delle soluzioni. A questo proposito occorre rilevare che, a livello pratico, soluzioni di tipo forfetario - anche se si trattasse di una nuova percentuale - hanno i loro vantaggi e non devono essere escluse a priori, come chiede la mozione.
In particolare, la questione dell'imposizione appropriata delle rendite vitalizie finanziate con i mezzi propri non deve essere considerata in modo isolato bensì nell'ampio contesto del trattamento fiscale dei redditi da capitale. Per trovare la soluzione più appropriata, si dovrebbe evitare di limitarsi subito ad un tasso massimo fisso del 40 per cento. Nella configurazione dell'imposizione delle rendite vitalizie, sarebbe invece più opportuno considerare le conoscenze e le proposte della Commissione peritale "Lacune fiscali" istituita dal DFF. La Commissione, che è sotto la direzione del Dottor Behnisch, docente privato di diritto fiscale ed economico presso l'università di Berna, presenterà il suo rapporto nella primavera del 1998.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.