97.3517 · Interpellanza · 1997-10-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.Spese della Confederazione
1.1Cereali
Nel 1996 l'Associazione svizzera dei produttori di cereali ha offerto gratuitamente alla Confederazione un quantitativo di 10'500 tonnellate di grano panificabile da impiegare nel quadro dell'aiuto alimentare, ponendo tuttavia la condizione che la Confederazione acquistasse un quantitativo equivalente di cereali indigeni al prezzo medio del grano declassato, ossia fr. 54.- al quintale da destinare allo stesso scopo. Il prezzo d'acquisto dei cereali ammontava quindi a fr. 27.- il quintale che corrisponde a quello praticato sul mercato mondiale.
Finora sono state utilizzate 19'000 delle 21'000 tonnellate disponibili. La Confederazione ha speso complessivamente 7,9 milioni di franchi.
La fornitura del quantitativo rimanente avrà luogo non appena la DSC riceverà domande corrispondenti e a condizione che la merce non sia disponibile nei paesi in sviluppo della regione in questione.
1.2Carne
Per l'esportazione di bestiame da allevamento e da reddito la Svizzera dispone di un contingente doganale notificato all'OMC, secondo il quale nel 1997 avrebbero potuto venir esportati circa 10'000 capi di bestiame bovino. Queste esportazioni conformi ai principi dell'OMC non hanno tuttavia avuto luogo poiché diversi paesi mantengono tuttora il divieto delle importazioni di bovini vivi e carne bovina di origine svizzera imposto a suo tempo a causa dell'ESB. Al fine di alleggerire il mercato, all'inizio dell'anno un importo di 14,158 milioni di franchi è quindi stato destinato al finanziamento delle esportazioni di carne bovina svizzera nel quadro dell'aiuto umanitario (decreto federale del 9 dicembre 1996 sul finanziamento delle misure temporanee immediate volte ad alleviare il mercato della carne bovina). Un ulteriore importo di 15 milioni di franchi potrà essere utilizzato entro fine anno (decreto federale del 17 settembre 1997 sulle misure di alleviamento del mercato del bestiame da macello). Tale somma consentirà di acquistare e destinare all'aiuto umanitario quei quantitativi di carne bovina che a causa del blocco delle esportazioni di bestiame da allevamento e da reddito graverebbero sul mercato indigeno. Per il 1998 non è prevista la concessione di fondi della Confederazione.
2. Finanziamento
2.1Cereali
Le forniture di soccorso di cereali o dei rispettivi prodotti di trasformazione sono addebitate al credito quadro concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale accordato dalla Confederazione. La distribuzione dei fondi iscritti nelle rubriche 0.202.3600.203/4 "aiuto alimentare in cereali" e 0.202.3691.211/7 "contributi in contanti" è prevista entro fine novembre. Ne sarà responsabile la DSC.
2.2Carne
Le spese di 14,158 milioni di franchi sono state addebitate alle rubriche 0707.3600.167 "misure temporanee per la valorizzazione della carne" (12,848 milioni di franchi) e 0.202.3600.201/8 "credito quadro concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale accordato dalla Confederazione" (1,310 milioni di franchi). Il credito di 15 milioni di franchi viene integralmente compensato attraverso il blocco di un importo equivalente nella rubrica 0707.3600.141 "promovimento della vendita di bestiame".
3.Struttura dei costi
3.1Cereali
Per l'acquisto e la fornitura di 19'000 tonnellate di grano indigeno sono sorti i seguenti costi:
merce5,1 mio. fr.
imballaggio1,0 " "
trasporto e assicurazione1,8 " "
totale7,9 mio. fr.
Non vi sono state spese amministrative straordinarie.
L'acquisto della merce sul mercato mondiale avrebbe comportato costi della stessa entità.
3.2Carne
Spese sostenute per le esportazioni effettuate nel 1997 nel quadro dell'aiuto umanitario (stato 17 ottobre 1997):
merce (acquisto di carne bovina)10,551 mio. fr.
stoccaggio e liberazione dei magazzini, palette 0,503 mio. fr.
imposta sul valore aggiunto 0,234 mio. fr.
fabbricazione di corned-beef 1,560 mio. fr.
trasporto 1,310 mio. fr.
totale14,158 mio. fr.
4.Ritardi nei trasporti
4.1Carne
Non vi è stato alcun blocco di navi in Cina. Per motivi logistici, nel porto di Daljan, Repubblica popolare cinese, la merce è stata trasferita dai container su un cargo dotato di sistemi di refrigerazione che ha eseguito il trasporto fino a Nampon, Corea del Nord. La Divisione Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofi ha sorvegliato l'operazione sul piano logistico.
5.Ulteriori azioni umanitarie
5.1Cereali
Per il momento non è previsto l'invio di ulteriori aiuti umanitari. Verranno forniti cereali svizzeri qualora ve ne fosse la necessità nei paesi in sviluppo della regione in questione e a condizione che il costo d'acquisto corrisponda al prezzo praticato sul mercato mondiale.
5.2Carne
Eccetto l'azione in corso, non è previsto l'invio di ulteriori aiuti umanitari.
6.Provenienza della merce
Il messaggio del 3 giugno 1991 concernente la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale accordato dalla Confederazione sottolinea che l'aiuto alimentare fornito dalla Svizzera - come l'insieme dell'aiuto umanitario - deve concentrarsi sui bisogni specifici della popolazione beneficiaria.
La Svizzera ha aderito alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 e si è impegnata a fornire annualmente almeno 40'000 tonnellate in equivalenti di grano. Adempie tale impegno fornendo cereali o relativi prodotti di trasformazione esclusivamente sotto forma di aiuto urgente. Conformemente alla convenzione citata (art. III), le forniture di soccorso vengono effettuate, nella misura del possibile, come transazioni triangolari (il paese di provenienza e quello destinatario della merce sono paesi in sviluppo) o transazioni locali (trasferimento di eccedenze regionali verso regioni dello stesso paese che non dispongono di sufficienti derrate alimentari). La merce fornita deve inoltre corrispondere alle abitudini alimentari dei beneficiari.
In futuro la Svizzera effettuerà forniture a condizione che non vi sia disponibilità di derrate alimentari nei paesi in sviluppo della regione in questione, che il costo d'acquisto si situi sul livello dei prezzi del mercato mondiale e che la merce corrisponda alle abitudini alimentari degli abitanti della regione beneficiaria dei soccorsi.
Risposta del Consiglio federale.