97.3567 · Interpellanza · 1997-12-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni in materia di vigilanza sugli Uffici regionali di collocamento (URC) è disciplinata chiaramente nell'articolo 119a capoversi 1 e 2 OADI. Come richiede l'ordinanza, la direzione operazionale e la vigilanza sugli URC spetta ai Cantoni. L'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) ha, da parte sua, elaborato un vasto sistema di misura delle prestazioni: per la gestione degli URC è stato affidato ai Cantoni un mandato di prestazioni. Inoltre, tutte le attività dei singoli URC (collocamenti, assegnazioni, colloqui di consulenza, ecc.) vengono registrate nel sistema d'informazione COLSTA e costituiscono l'oggetto di rilevamenti mensili messi a disposizione dei Cantoni. In questo modo si garantisce un'elevata trasparenza delle prestazioni a tutti i livelli. Infine è stata effettuata un'inchiesta presso i clienti degli URC, vale a dire i datori di lavoro e le persone in cerca d'impiego, i cui risultati verranno resi noti nella primavera del 1998. Se dall'analisi dei risultati emergerà che le prestazioni di determinati Cantoni sono insufficienti, verrà elaborato un catalogo di provvedimenti appropriato.
2.In base alle cifre disponibili alla fine del 1997, un consulente del personale assiste, in media nazionale, circa 95 disoccupati o 130 persone in cerca d'impiego. Se si considerano le assenze dovute a vacanze, malattia, formazione, ecc. dell'ordine di grandezza del 15%, i valori indicati aumentano in modo corrispondente. L'ordinanza del DFEP concernente il rimborso delle spese amministrative ai Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione stabilisce che un consulente del personale deve assistere al minimo 75 persone in cerca d'impiego. Le direttive dell'UFSEL prevedono un limite massimo di 150 persone in cerca di lavoro per ogni consulente del personale.
3.Per quanto concerne i disoccupati di lunga durata, attualmente vengono rilevati ogni mese due valori: le entrate nella disoccupazione di lunga durata (ottobre 1997: 5'431) e il numero dei disoccupati che hanno esaurito il loro diritto alle indennità (agosto 1997: 2'256). Con un ulteriore affinamento del mandato di prestazioni, l'UFSEL si propone, mediante incentivi appropriati, di fare in modo che gli URC forniscano le loro prestazioni nella stessa misura a tutte le persone in cerca d'impiego. Il Consiglio federale ritiene che occorra anzitutto analizzare minuziosamente le prime esperienze fatte con gli URC prima di esaminare l'eventualità di creare istituzioni complementari. I risultati della valutazione commissionata dal Consiglio federale verranno resi noti alla fine del 1998.
4.La collaborazione degli URC con gli uffici privati di collocamento è stata prevista dal legislatore in diversi articoli (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e art. 85b cpv. 2 LADI nonché art. 33 cpv. 2 LC). In occasione dei colloqui di consulenza, i consulenti del personale segnalano ai disoccupati l'offerta dei collocatori privati. I disoccupati sono per principio liberi di decidere se intendono annunciarsi a un collocatore privato. L'URC può pronunciare un'assegnazione soltanto a partire dal momento in cui il collocatore privato dispone di un posto vacante.
5.L'esame delle domande di autorizzazione di programmi di occupazione temporanea è di competenza delle autorità cantonali. Al fine di prevenire il pericolo che questi programmi facciano concorrenza all'economia privata, il richiedente deve ottenere, prima di presentare la propria domanda, un parere positivo dalle cerchie economiche interessate e dai partner sociali. Se i progetti si estendono su diversi anni, occorre chiedere un nuovo parere ogni due anni. In casi di dubbio, il Servizio cantonale può sottoporre, per esame, la domanda alla Commissione tripartita.
6.Parallelamente all'attuazione della revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e all'istituzione degli URC, sono stati creati, nel corso del 1997, i servizi logistici dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Servizi LPML). Ad essi spetta la responsabilità di preparare l'offerta minima di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro prescritta ai Cantoni. Tali servizi hanno inoltre il compito di ottimizzare la qualità dell'offerta, di tenere il più possibile bassi i relativi costi e di aumentare la trasparenza dell'offerta. Al fine di accertare i bisogni in fatto di provvedimenti specifici incentrati sulle esigenze del mercato, i Servizi LPML, che impiegano globalmente circa 250 collaboratori, collaborano strettamente con gli URC, i partner sociali, gli assicurati e i rappresentanti dell'economia.
Risposta del Consiglio federale.