97.3587 · Interpellanza · 1997-12-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In linea di massima il Consiglio federale considera positiva un'estensione delle componenti del salario al merito. Da studi effettuati all'estero emerge che questo strumento consente di flessibilizzare il mercato del lavoro, di stimolare l'economia e di aumentare dal 6 al 9% la produttività individuale dei lavoratori. Questi studi mostrano inoltre, contro qualsiasi attesa, che l'estensione del salario al merito concerne soprattutto gli uomini che svolgono attività ben retribuite e che operano in settori fortemente sindacalizzati.
Gli effetti della prassi del bonus sulle assicurazioni sociali e sulle imposte devono essere considerati in modo differenziato:
* Questa prassi non ha alcuna incidenza sull'AVS, la quale prende ampiamente in considerazione il reddito integrandovi componenti salariali, quali le gratificazioni, nonché i premi di fedeltà e di produzione (art. 5 cpv. 2 LAVS, art. 7 lett. c OAVS).
* Lo stesso dicasi per l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), in quanto il calcolo dei contributi è basato sul salario determinante nell'AVS.
* Il secondo pilastro, vale a dire le previdenza professionale, non è restrittivo come l'AVS nel definire il salario soggetto al pagamento dei premi e permette, a determinate condizioni, di escludere taluni elementi del salario di natura occasionale nella determinazione del salario soggetto a contribuzione (art. 3 cpv. 1 lett. a OPP 2). Anche nel caso del secondo pilastro non è comunque possibile parlare di una perdita di parecchie centinaia di milioni e di una minaccia per il finanziamento della sicurezza sociale, in quanto il reddito non soggetto a contribuzione non è preso in considerazione per determinare le prestazioni versate più tardi.
* Sia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta che secondo la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, tutti i redditi unici e periodici di un'attività lucrativa sono soggetti all'imposta sul reddito. Le due leggi prevedono un'imposizione generale e integrale del reddito, in particolare per quanto concerne quello proveniente dal rapporto di lavoro. Tutti i guadagni conseguiti in tal modo, comprese le entrate accessorie, sono imponibili come reddito derivante da un'attività lucrativa dipendente. Anche i bonus sono redditi del lavoro e sono pertanto assoggettati all'imposta così come gli altri elementi del reddito proveniente da un'attività lucrativa.
Considerato quanto precede, il Consiglio federale non vede alcun motivo d'intervenire nella prassi del bonus, come richiesto dall'autore dell'interpellanza. Esso vorrebbe al contrario sottolineare che alcuni governi stranieri, alla luce degli effetti positivi della prassi del bonus sull'economia, accordano sgravi fiscali all'introduzione di componenti del salario al merito. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che non sia necessario per il momento adottare misure simili in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.