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97.3589 · Interpellanza · 1997-12-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Introduzione

Da anni la Confederazione si adopera, nei limiti delle proprie competenze, per uno sviluppo armonioso del turismo, all'interno del quale vengano soddisfatte anche le esigenze della protezione ambientale. A tal fine si basa su una politica consolidata:

* Nel 1978 il Consiglio federale ha dichiarato obbligatoria la politica prudente in materia di concessioni ed autorizzazioni per gli impianti di trasporto turistici. Il Consiglio federale, nella sua presa di posizione sulla mozione Schmid del 7 giugno 1990, ha confermato tale politica in materia di concessioni. Il Parlamento ha però respinto la proposta del Consiglio federale di esaminare ulteriormente la domanda di un divieto d'innevamento artificiale e di trasformare la mozione in postulato.

* Nel 1991 la Confederazione ha formulato la propria politica in merito agli impianti di innevamento nella maniera seguente (impianti d'innevamento, nuovo orientamento della politica federale, UFIAML/ UFPT 1991):

-Nell'ottica della salvaguardia delle risorse e del territorio e considerando i cospicui investimenti, in linea di massima si deve ricorrere ad un innevamento artificiale in maniera moderata e limitata.

-Per quanto concerne la politica delle concessioni per gli impianti di trasporto turistici, in base all'art. 4 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sul rilascio della concessione per gli impianti di trasporto a fune non deve essere permessa l'apertura di piste in zone poco innevate.

-L'innevamento di zone estese (piste intere o parti importanti di esse) va concordato tra i Comuni e trattato nel quadro della pianificazione direttrice can-tonale.

* Nelle direttive "Interventi paesaggistici per la pratica dello sci" del Dipartimento federale dell'interno (1991), elaborate con l'ausilio di collaboratori esterni, vengono descritti i criteri ambientali cui attenersi in caso di concessione di impianti di innevamento. In particolare si stabilisce come applicare l'articolo 18 della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) in merito alla protezione dei biotopi per tutte le autorizzazioni di Comuni, Cantoni e Confederazione. Le direttive prevedono unicamente l'uso di additivi inoffensivi dal profilo ecologico.

Alle domande 1 e 2:

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui occorre tenere conto delle esigenze della protezione dell'ambiente al momento dell'innevamento artificiale. Nel 1986, con l'emanazione dell'ordinanza sulle sostanze, ha introdotto il principio del controllo autonomo relativo alle sostanze chimiche. Di conseguenza il fabbricante è tenuto a valutare l'impatto ambientale dei suoi prodotti prima di poterli mettere sul mercato. Nel caso di Snomax è stata intrapresa da parte delle autorità (UFAFP) una verifica del controllo autonomo effettuato dal fabbricante. La maggior parte dei prodotti, compresi quelli per l'innevamento artificiale, non sottostà ad alcun obbligo di autorizzazione.

Snomax è l'unico prodotto per l'innevamento artificiale disponibile sul mercato svizzero. In relazione alla preparazione delle piste vengono invece impiegati altri prodotti (p. es. miscele per il consolidamento della neve).

Snomax è composto di batteri morti del genere Pseudomonas syringae. Le analisi effettuate dal laboratorio cantonale di Basilea, su mandato di Greenpeace, hanno confermato questo dato di fatto. Di conseguenza il prodotto non contiene germi vitali che potrebbero essere mutati geneticamente in seguito all'inattivazione.

Le ripercussioni sull'ambiente dell'uso di Snomax sono state studiate sia dal fabbricante che da ricercatori indipendenti (per es. P. A. Aarrestad, 1993. Snomax for making artificial snow - botanical-ecological investigations on pistes. NINA Oppragsmelding 183: 1-46). Le indagini erano focalizzate sulle condizioni di umidità e sul tasso di sostanze nutritive contenuto nel suolo, nonché su eventuali cambiamenti della vegetazione in seguito a un aumento dell'innevamento. Queste ricerche non hanno portato alla luce, per lo meno a breve termine, conseguenze negative per l'ambiente, segnatamente per la vegetazione. Il Consiglio federale riconosce tuttavia la mancanza di ricerche volte a stabilire i danni a lungo termine.

Alla domanda 3:

Sotto l'egida dell'associazione svizzera degli impianti di trasporto a fune è stato di recente creato un gruppo di lavoro nel quale saranno rappresentati, oltre alle imprese di trasporto a fune, la Confederazione (UFT, UFAFP), i Cantoni e le organizzazioni ambientaliste e del turismo. In questo forum di discussione verranno trattati i problemi ancora aperti in fatto di innevamento e valutate le possibili soluzioni. Inoltre, sotto la guida del Servizio di coordinamento per la protezione dell'ambiente del Canton Berna, è da poco operativo un gruppo di lavoro che valuta la regolamentazione degli additivi per l'innevamento artificiale nel Cantone.

Alle domande 4 e 5:

La competenza in materia di concessione di impianti d'innevamento spetta ai Comuni e ai Cantoni che devono far rispettare le norme stabilite nell'articolo 18 LPN (protezione dei biotopi). Manca tuttavia un quadro complessivo riguardo alla prassi attualmente in vigore in Svizzera in materia di autorizzazioni. Pertanto non è noto se vengono innevati pendii bagnati o fitocenosi sensibili e degne di essere protette.

Conclusioni

Il Consiglio federale intende continuare la sua politica prudente in merito alle concessioni per

gli impianti di trasporto turistici. Non può però intervenire nella prassi in materia di autorizzazioni per gli impianti d'innevamento cantonali o comunali; vengono per contro sostenuti tutti gli sforzi volti a favorire una politica delle autorizzazioni unitaria e prudente. A tale riguardo la Confederazione accorderà, nell'ambito delle sue competenze, un'attenzione particolare ai compiti di coordinamento.

Il Consiglio federale provvederà a far analizzare gli effetti a lungo termine delle sostanze chimiche aggiunte alla neve coordinando il suo impegno con gli organi menzionati alla domanda 3.

Il Consiglio federale esaminerà le possibilità attinenti all'informazione circa la corretta applicazione della legislazione sull'ambiente e in particolare quelle volte a garantire l'applicazione unitaria dell'art. 18 LPN nell'ambito della prassi cantonale e comunale relativa alle autorizzazioni.

Il Consiglio federale intende elaborare al più presto l'aiuto all'esecuzione per la pianificazione e il coordinamento di nuove piste destinate alla pratica dello sci previsto nel programma d'attuazione 1996-99 della politica di ordinamento del territorio e nella Concezione "Paesaggio svizzero".

Risposta del Consiglio federale.