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97.3593 · Interpellanza · 1997-12-10

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nel quadro della riforma lanciata nel maggio 1989 e entrata in vigore il 1° gennaio 1995, alla protezione civile sono state affidate due missioni principali equivalenti. Si tratta, da un lato, di proteggere la popolazione e i beni culturali più preziosi dagli effetti di conflitti armati, e dall'altro di prestare aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza in collaborazione con i servizi d'intervento specializzati.

La prima di queste due missioni principali è regolata da prescrizioni federali uniformi e dettagliate. Queste ultime sono in gran parte attuate sull'intero territorio nazionale, segnatamente per quanto concerne le strutture di protezione e le pianificazioni.

Fatta eccezione per i rischi radiologici, l'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza di orgine non bellica, che negli ultimi anni ha acquistato notevole importanza, rientra nella sfera di competenza dei cantoni e dei comuni. Tale compito è basato principalmente sui potenziali rischi presenti sul territorio. Ne consegue che, per quanto riguarda l'elaborazione di norme e modelli per l'organizzazione, l'istruzione e il materiale, la Confederazione può e deve attenersi a criteri generali.

La legge sulla protezione civile prevede tre obblighi prioritari, vincolanti per tutti i cantoni e i comuni, ossia:

-l'obbligo, per ogni singolo comune o gruppo di comuni vicini, di istituire un'organizzazione di protezione civile;

-l'obbligo di prestare servizio di protezione civile per tutti i cittadini svizzeri di sesso maschile e di età compresa tra i 20 e i 52 anni non soggetti all'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile; per la protezione civile ne deriva il compito di istruire i propri militi in occasione di corsi svolti giusta le direttive federali e cantonali;

-l'obbligo di costruire, secondo il quale in ogni costruzione nuova o aggiunta importante normalmente provvista di cantina vanno realizzati dei rifugi obbligatori; quando se ne presenti l'occasione, i comuni sono inoltre tenuti a realizzare gli impianti protetti per gli organi di condotta, le formazioni d'intervento e l'approvvigionamento sanitario della popolazione.

Le domande poste implicano le seguenti considerazioni:

1.Indipendentemente dall'usuale procedura di consultazione adottata nell'ambito dei progetti di legge e dei chiarimenti concettuali ad essi legati, le misure da adottare nella protezione civile vengono da sempre decise d'intesa con gli organi competenti; un classico esempio di collaborazione tra Confederazione, cantoni e comuni. A questo scopo, tra l'altro, l'Ufficio federale della protezione civile (UFPC) organizza, due volte all'anno, un rapporto federale della durata di due giorni al quale partecipano i capi degli uffici cantonali responsabili della protezione civile. Allo stesso obiettivo mirano anche le diverse giornate di studio e d'informazione indette periodicamente all'indirizzo degli specialisti cantonali e comunali in materia di organizzazione, istruzione, misure di costruzione, beni culturali e informazione. Gli aspetti concettuali relativi alla protezione civile e la loro applicazione pratica vengono inoltre esaminati dai pertinenti gruppi di studio nonché in occasione di manifestazioni pubbliche, ad esempio durante gli annuali seminari dell'Unione svizzera per la protezione civile, organizzati con il sostegno dell'UFPC. È il caso di ricordare anche il bollettino informativo pubblicato dall'UFPC a partire dal 1990, in linea di massima due volte all'anno, all'attenzione dei responsabili cantonali e comunali della protezione civile, e le comunicazioni consacrate alle novità della protezione civile nonché all'informazione in merito ai progetti in corso che appaiono regolarmente sul mensile PROTEZIONE CIVILE. Infine, conformemente all'obbligo di informare conferitogli per norma di legge, l'UFPC intende intensificare le relazioni pubbliche in collaborazione con i cantoni e i comuni. Il primo traguardo degli sforzi profusi in tal senso consiste nell'istituzionalizzazione delle relazioni pubbliche nell'ambito delle organizzazioni di protezione civile.

2.Il Consiglio federale attribuisce grande importanza ad una protezione civile efficiente e polivalente nell'ambito di una protezione della popolazione completa, la quale sia in grado di entrare in servizio entro breve tempo. A questo scopo, nei comuni le organizzazioni di protezione civile vanno istituite e potenziate su misura per l'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza, senza tuttavia trascurare i preparativi per far fronte al servizio attivo come pure a sinistri di vasta portata. Oggi come un tempo, in vista del servizio attivo sono necessarie misure di protezione uniformi a livello nazionale. Per quanto concerne l'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza, per motivi d'efficienza si devono armonizzare il più possibile le misure da adottare a livello cantonale e comunale, in particolare nei campi del materiale, dell'istruzione e dell'informazione. Se nei comuni non vengono osservate le norme federali, il Cantone, quale prima istanza competente, è tenuto ad intervenire. La Confederazione, a sua volta, esercita il suo ruolo di supervisore sui cantoni, come previsto dalla legge.

3.Nell'ambito dell'applicazione pratica della riforma della protezione civile 95, nonché di ulteriori riforme nel Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in materia di protezione della popolazione si tratta tra l'altro di promuovere in tutti i settori l'applicazione pratica del motto della protezione civile "straordinario unicamente laddove strettamente necessario". In questo contesto, dal punto di vista odierno, è di primaria importanza evitare doppioni nella condotta in situazioni straordinarie nonché nel servizio di salvataggio e nell'approvvigionamento sanitario della popolazione. Sempre in base al rapporto degli esperti della commissione peritale "obbligo generale di servire" (SKAD) dell'agosto 1996, a più lungo termine si tratterà di creare nei comuni apposite organizzazioni d'intervento uniformi che siano in grado di garantire una protezione della popolazione completa ed esaustiva. Nel corso di quest'anno è prevista l'istituzione di un nuovo gruppo protezione della popolazione nell'ambito del DDPS. Si tratta nella fattispecie di creare le strutture per un centro di competenze finalizzato ai compiti futuri, nel quale verranno integrati l'UFPC come pure altre unità organizzative.

4.Come finora, i Cantoni, i partiti politici e le organizzazioni interessate saranno consultati, al momento opportuno e in funzione delle necessità, in merito ai progetti di sviluppo della protezione civile. Le organizzazioni di protezione civile, i comuni e singole persone hanno inoltre la possibilità di esprimersi nell'ambito della procedura di consultazione.

Risposta del Consiglio federale.