Lexipedia

97.3622 · Interpellanza · 1997-12-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda con l'interpellante sulla necessità di applicare coerentemente le norme sul trasporto stradale di merci. Esso si è impegnato presso i Cantoni, affinché essi prendano i provvedimenti necessari all'esecuzione di tali norme e svolgano un numero sufficiente di controlli. L'attuazione delle disposizioni sulla circolazione stradale, infatti, è nell'interesse della sicurezza a livello giuridico e stradale e non da ultimo contribuisce ad evitare distorsioni della concorrenza a scapito delle ferrovie.

1.Il Consiglio federale è dell'avviso che la maggior parte dei conducenti rispettino le norme della circolazione stradale. Esso tuttavia non è disposto a tollerare le infrazioni, ad esempio quelle riguardanti il peso massimo e le dimensioni dei veicoli autorizzati, a prescindere dalla percentuale dei conducenti in contravvenzione. Il Consiglio federale ritiene che i controlli siano provvedimenti necessari ad educare i pochi contravventori al rispetto delle norme.

2.In virtù dell'articolo 106 capoverso 2 della LCStr, i Cantoni sono la sola autorità competente per i controlli della circolazione stradale. Tuttavia, data la limitata disponibilità di mezzi e di personale, le autorità di polizia non possono svolgere tutte le attività auspicate. Il Consiglio federale non è in grado di fornire i mezzi finanziari o il personale necessari a svolgere tali controlli, tuttavia nel 1996 esso ha disposto l'adeguamento delle tariffe relative alle multe disciplinari, in modo da dissuadere l'utente dal commettere infrazioni.

A seguito delle discussioni tenutesi il 24 aprile 1998 in seno alla Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia, la Commissione intercantonale per la circolazione stradale è stata incaricata di elaborare in collaborazione con la Confederazione un piano dettagliato per i controlli nell'ambito del traffico pesante. Il Consiglio federale spera così che a partire dal 1999 potranno essere effettuati più controlli.

Inoltre, l'articolo 19 della legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, approvata dal Parlamento il 19 dicembre 1997, prevede che i Cantoni impieghino la loro quota della tassa per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati. Grazie a questa maggiore fonte di introiti, i Cantoni potranno intensificare i controlli.

1. Attualmente sono in servizio quattro bilance dinamiche: sulla A1 presso Mattstetten e la dogana di Bardonnex, sulla A2 a Erstfeld e sulla A13 nella galleria di Plazzas. Per ragioni tecniche, questi strumenti possono fornire solo dati provvisori e approssimativi, sulla base dei quali le autorità di polizia svolgono successivamente controlli più accurati con l'ausilio di bilance fisse o mobili. Le bilance dinamiche permettono quindi di effettuare una preselezione: in tutti i casi vanno impiegati gli altri tipi di bilancia, in modo che la polizia possa ottenere dati precisi e validi dal punto di vista giuridico. Le bilance dinamiche sono uno strumento utile per la sorveglianza del traffico e permettono anche di elaborare statistiche. Per motivi finanziari (le bilance sono in servizio tutto l'anno) e in considerazione del numero di dati da elaborare, è opportuno installare queste bilance solo in determinati luoghi: è previsto un loro impiego anche sulla A1 presso Denges e sulla A13 presso Trübbach. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni valuterà la possibilità di ulteriori impieghi delle bilance.

Per quanto concerne le attuali possibilità di rilevamento di dati sui veicoli per mezzo del laser, è stato constatato che l'impiego sulle strade svizzere di questa tecnica ai fini del controllo del traffico (dimensioni dei veicoli) non è opportuno o perlomeno è prematuro per gli stessi motivi che nel caso delle bilance dinamiche.

I dibattiti alle Camere hanno messo in luce il fatto che il progetto di legge relativo alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni non fornisce un'esplicita base legale a favore del finanziamento di questi sistemi di controllo. La quota pari a un terzo dei proventi netti della tassa spettante ai Cantoni potrebbe tuttavia essere impiegata anche per il finanziamento di tali strumenti.

Risposta del Consiglio federale.