98.1002 · Interrogazione ordinaria · 1998-01-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In merito alla prima domanda relativa alla concessione dell'asilo:
Sulla scorta della giurisprudenza e della pratica costanti, l'asilo è accordato a persone vittime di persecuzioni imputabili agli organi di Stato, detentori del potere pubblico. La prassi delle autorità svizzere è in sintonia con quella dei Paesi membri dell'Unione europea (Risoluzione dell'UE del 23 novembre 1995). In particolare l'articolo 3 della legge sull'asilo precisa che sono rifugiati gli stranieri esposti a seri pregiudizi per considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Se, al termine dell'esame individuale del caso, l'autorità ammette la verosomiglianza delle affermazioni del richiedente nonché la pertinenza dei suoi motivi, gli riconosce la qualità di rifugiato e gli concede l'asilo, su riserva dei motivi d'esclusione previsti dalla legge.
Questi principi che esprimono la tradizione umanitaria della Svizzera ad accogliere i rifugiati sono applicabili a ogni domanda, indistintamente dalla nazionalità del richiedente. Inoltre, le decisioni adottate dall'Ufficio federale dei rifugiati lo sono nel quadro legale in vigore. Infine, la Commissione di ricorso in materia d'asilo, l'autorità giudiziaria che decide in modo indipendente, garantisce in ultima istanza l'applicazione corretta del diritto.
Nel caso dell'Algeria, se la quota di concessioni dell'asilo è costante e si situa intorno al 3 per cento, la proporzione delle decisioni negative, che non sfociano nell'esecuzione del rimpatrio, è in aumento rispetto agli anni precedenti e raggiungeva per il 1997, il 10 per cento circa. Tale percentuale concerne i richiedenti l'asilo in grado di rendere verosimile che, per una serie di fattori, tra cui figura l'indubbio impegno per il rispetto dei diritti fondamentali, sono oggetto di pregiudizi mirati da parte di terzi. Si tratta segnatamente di persone perseguitate a causa delle loro attività in favore della libertà, tra cui figurano giornalisti, donne attive in certe associazioni, sindacalisti e difensori dei diritti dell'uomo.
Inoltre, come il Consiglio federale ha già avuto modo di dire nelle risposte alla raccomandazione Aeby del 22 gennaio 1998 (98.3033) e alle interrogazioni ordinarie urgenti Vermot del 2 giugno 1997 (97.1063) e del 25 settembre 1997 (97.1121), la Svizzera assume una posizione cauta quanto all'esecuzione del rimpatrio, come taluni Paesi europei. In tale contesto segue, in particolare, la prassi degli Stati membri dell'Unione europea. La Svizzera può evitare un'attrazione smisurata come Paese d'asilo soltanto conformando la sua prassi con quella degli altri Paesi d'accoglienza. Ora, secondo le informazioni disponibili, i principali Paesi in questione non intendono procedere a un cambiamento della loro prassi concernente le domande d'asilo algerine. Per esempio la Germania si è pronunciata il 2 febbraio 1998, in occasione della Conferenza dei ministri dell'interno, contro l'eventuale sospensione dei rimpatri.
In merito alla seconda domanda sull'istituzione di una commissione d'inchiesta internazionale:
L'Algeria si oppone categoricamente sia alla venuta di una Commissione intenzionale d'inchiesta sul suo territorio, sia alla nomina di un Relatore speciale della Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU in questo Paese. Questa opposizione è stata confermata alla fine della sessione annuale della Commissione dei diritti dell'uomo tenutasi di recente a Ginevra (16.3 24.4.1998). Contrariamente a quanto avevano lasciato intendere le autorità algerine a fine gennaio al DFAE, esse hanno parimenti rifiutato di cooperare con altri organi della Commissione. Questo atteggiamento negativo ha indotto l'Unione europea e il Canada a fare, nell'ambito della commissione, una dichiarazione nella quale si disapprova il rifiuto delle autorità algerine. La Svizzera ha aderito alla dichiarazione fatta dal Canada.
In merito alla terza domanda sulla creazione di un tribunale internazionale:
E' verosimile che fra le atrocità commesse in Algeria siano stati perpetrati crimini contro l'umanità. Spetterebbe tuttavia a un'autorità giudiziaria esprimerne un giudizio in tal senso. Nella misura in cui i tribunali algerini non si pronunciano, ci si può chiedere se occorre istituire un tribunale internazionale. A tale scopo, è opportuno rilevare che stanno per concludersi i lavori iniziati diversi anni fa al fine di instaurare una giurisdizione penale internazionale a carattere permanente. Infatti, una Conferenza diplomatica incaricata di adottare una convenzione che porti all'istituzione di una Corte criminale internazionale si riunirà a Roma dal 15 giugno al 17 luglio di quest'anno. Se questi lavori, ai quali la Svizzera partecipa attivamente, non dovessero concludersi entro i termini previsti, spetterebbe al Consiglio di sicurezza, se lo ritiene necessario, pronunciarsi sull'opportunità di creare un tribunale ad hoc, nell'ambito delle condizioni poste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.
Risposta del Consiglio federale.