98.1055 · Interrogazione ordinaria · 1998-04-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In base alla giurisprudenza del Tribunale federale e nell'interesse di un'applicazione uniforme del diritto, l'UFSEL ha dichiarato obbligatoria in tutta la Svizzera, con la direttiva del 18 marzo 1998, una pratica già seguita da parecchi Cantoni. Secondo questa direttiva, il lasso di tempo rappresentato dall'importo delle prestazioni volontarie del datore di lavoro (indennità di partenza, ecc.) non è equiparabile a una perdita di lavoro, per cui il diritto all'indennità giornaliera viene proporzionalmente differito, nella misura in cui la competente cassa di compensazione AVS considera tali prestazioni volontarie come un salario determinante ai sensi della legislazione dell'AVS. L'estensione del diritto all'indennità di disoccupazione non è perciò ridotta, in quanto il diritto all'indennità è semplicemente differito.
Le parti sociali temono che, in seguito a questa direttiva, le imprese elaborino in futuro un minor numero di piani sociali o non ne elaborino affatto. Dopo aver esaminato la questione con le parti sociali, l'UFSEL è giunto alla conclusione che, per promuovere l'approntamento di piani sociali e contribuire al consenso con le parti sociali, sarebbe legittimo ritornare alla direttiva originaria. Per questi motivi, la direttiva del 18 marzo 1998 è stata abrogata il 15 maggio 1998, con effetto retroattivo al 18 marzo 1998.
Risposta del Consiglio federale.