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98.1061 · Interrogazione ordinaria · 1998-04-29

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Competenza dei tribunali svizzeri e valutazione dei procedimenti stranieri.

Il Consiglio federale condivide il parere - espresso nell'interrogazione - che le persone che rivendicano pretese derivanti da fatti accaduti in Svizzera dovrebbero per principio avere anche la possibilità di sottoporle a tribunali svizzeri e di farle giudicare secondo il diritto svizzero. Questo principio è incontrastato in base alle norme di diritto internazionale privato e in materia di procedura civile vigenti in Svizzera. La condizione affinché in Svizzera un diritto venga fatto valere seguendo una procedura giudiziaria è rappresentata dalla competenza internazionale dei tribunali svizzeri. Ciò si stabilisce in base alla legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP RS 291), secondo cui la competenza dei tribunali svizzeri è in linea di principio sempre data se il convenuto ha il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera (art. 2 LDIP); inoltre la LDIP mette a disposizione una serie di competenze speciali. In ogni caso occorre partire dal principio che in Svizzera esisteva e esiste una competenza per poter far valere diritti contro le banche con sede in Svizzera.

Siccome questi diritti non sono stati fatti valere in Svizzera, ma si sono aditi tribunali stranieri, sta a dimostrare che la scelta di un determinato foro dipende da molti fattori. Fra questi figura il diritto di procedura civile dei rispettivi Stati e il diritto materiale in base al quale deve essere giudicata la fattispecie. Quale diritto materiale si deve applicare, lo decide il Paese in cui si trova il tribunale adito, in assenza di un disciplinamento stabilito da un trattato internazionale, giusta il diritto internazionale privato.

In linea di principio la Svizzera non può esercitare alcun influsso sul fatto che un altro Paese faccia valere le proprie competenze per giudicare una controversia; a meno che ciò non sia contemplato da un trattato internazionale. Le concezioni svizzere sulla ripartizione equa delle competenze giurisdizionali a livello internazionale sono perciò ammissibili se il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza estera vengono richieste in Svizzera. Il riconoscimento può infatti essere rifiutato se lo Stato che emana la decisione (secondo i criteri della Svizzera in qualità di Stato di riconoscimento) non è ritenuto competente. Questo modo di vedere sarà sviluppato nel punto 2.

Occorre inoltre fare la distinzione fra il rifiuto del riconoscimento di sentenze estere e un intervento contro una procedura giudiziaria straniera motivata dal diritto internazionale. Mentre uno Stato decide, per principio, in base alle proprie norme e quindi al proprio margine d'apprezzamento in merito al riconoscimento di sentenze straniere - salvo alcuni obblighi speciali di diritto internazionale -, esso può opporsi a una procedura giudiziaria estera solamente se sono toccati i suoi interessi sovrani o altri principi di diritto internazionale. In merito al procedimento di denuncia collettiva, che negli Stati Uniti è pendente contro le banche svizzere, occorre rammentare che il 5 giugno 1997 la Svizzera ha annunciato al tribunale interessato, con una "letter to the judge", che era per lei importante evitare conflitti di competenze. Il tribunale tuttavia non ha ancora statuito in merito alla sua competenza. Nel frattempo però le parti nel citato procedimento di denuncia collettiva sembrano aver trovato un'intesa sul principio di una conciliazione. Il Consiglio federale ha preso atto di questo stato di cose e seguirà attentamente l'evolversi della questione.

2. Riconoscimento delle procedure straniere in Svizzera

Le decisioni straniere esplicano i loro effetti in Svizzera solamente se possono essere riconosciute. Il riconoscimento delle decisioni straniere avviene in base alla summenzionata legge federale sul diritto internazionale privato. Il presupposto piú importante per il riconoscimento è che lo Stato che decide sia competente in base ai criteri svizzeri per dirimere la controversia. Il riconoscimento può inoltre essere rifiutato se la decisione contraddice l'ordine pubblico svizzero, materiale o formale. I tribunali cantonali e, in ultima istanza, il Tribunale federale dovranno decidere se una decisione straniera che esplica - secondo il diritto procedurale estero - effetti anche sulle persone indirettamente toccate dalla procedura, può essere riconosciuta in Svizzera. Non spetta al Consiglio federale esprimersi in merito. Se una pretesa non è riconosciuta, si può nuovamente farla valere davanti a un tribunale svizzero, purché ci siano gli altri presupposti del processo, cioè quelli della competenza diretta.

3. Importanza dei diritti dell'uomo

La Svizzera quale Stato contraente della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101) e del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) garantisce una protezione completa dei diritti dell'individuo anche dal profilo del processo. In particolare era ed è garantito a ciascun cittadino di far valere il diritto di ricorrere alle vie legali, in quanto in Svizzera esiste in ogni momento la possibilità di far valere i diritti contro le banche che hanno sede in Svizzera. Come detto, le garanzie minime processuali degli strumenti di diritto internazionale menzionati sono tenute in considerazione anche nell'ambito della procedura svizzera di riconoscimento di decisioni di tribunali esteri.

4. Necessità di riforma

Il Consiglio federale è del parere che il diritto internazionale privato e il diritto di procedura civile in Svizzera, in particolare la LDIP, garantisca un disciplinamento, conforme ai diritti dell'uomo, della competenza dei tribunali svizzeri e il riconoscimento delle decisioni straniere. Attualmente non c'è alcuna ragione per rivedere questo disciplinamento. Occorrerà esaminare se, nell'ambito di un'eventuale unificazione della procedura civile svizzera, si potranno trarre insegnamenti dalle procedure in corso negli USA per il diritto interno in materia di procedura civile. Per quanto riguarda le difficoltà delle aziende svizzere, la cui sede si trova in altri Stati oppure esercitano la loro attività all'estero, e non possono pertanto sottrarsi alla giurisdizione locale, potrà del resto essere posto rimedio non sul piano del diritto nazionale, ma solamente su quello del diritto internazionale. A tale proposito, occorre rinviare ai lavori in corso, presso la Conferenza dell'Aia per il diritto internazionale privato, sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la quale dovrebbe apportare un coordinamento delle competenze a livello internazionale in particolare anche nei rapporti con gli Stati Uniti.

Risposta del Consiglio federale.