Lexipedia

98.1138 · Interrogazione ordinaria · 1998-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

E' esatto che il Consiglio federale ha deciso, il 16 settembre 1998, di migliorare lo statuo del CIO liberandolo ampiamente dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. Con questa sua decisione il Consiglio federale ha voluto tenere in considerazione che il CIO, nella sua funzione di massima istanza del movimento olimpico che annovera 34 associazioni internazionali, 198 comitati olimpici nazionali e 3 comitati d'organizzazione per i giochi olimpici è assurto ad una funzione significativa a livello mondiale. Il CIO assume un ruolo universale in un settore significativo delle relazioni internazionali, ha ratificato convenzioni con numerose organizzazioni interstatali e gode di fama a livello mondiale. L'insieme di queste circostanze particolari, come anche gli interessi economici della Svizzera al mantenimento a lungo termine del CIO nel nostro Paese, hanno spinto il Consiglio federale ad attribuire al CIO uno statuto speciale, del quale beneficiano di regola solo le organizzazioni interstatali.

Nel corso delle deliberazioni del disegno di legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, nel suo statuto di seconda camera il Consiglio degli Stati ha deciso di introdurre nella legge una disposizione che consente al Consiglio federale di prevedere l'esenzione dall'assoggettamento con il diritto allo sgravio dell'imposta precedente, specialmente per le organizzazioni incaricate della direzione del movimento olimpico internazionale (v. art. 86 cpv. 2 lett. b del disegno di legge IVA; D-LIVA). L'approvazione della norma di delega in questione mostra come anche il Consiglio degli Stati riconosca che la presenza del CIO assume un particolare significato per la Svizzera. Nella sua sintesi, il Consiglio degli Stati ha tuttavia contemporaneamente accentuato che i privilegi di diritto fiscale in discussione sono intesi come spettanti al CIO; questo criterio corrisponde anche all'opinione del Consiglio federale.

Risposta del Consiglio federale.

98.1138 | Lexipedia | Lexipedia