98.1151 · Interrogazione ordinaria · 1998-10-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale segue con grande interesse lo sviluppo delle scuole universitarie professionali. A tale proposito non gli è sfuggito il fatto che alcuni organi responsabili tentano di aggirare le condizioni poste dal Consiglio federale. Si ha inoltre l'impressione che, in taluni casi, queste condizioni vengano interpretate unicamente come raccomandazioni non vincolanti.
Nel 2000, il Consiglio federale intende presentare al Parlamento un rapporto intermedio sullo stato del processo di istituzione delle scuole universitarie professionali, visto che, a quel momento, saranno disponibili i primi risultati della valutazione qualitativa delle scuole universitarie professionali. In base alle osservazioni fatte nell'introduzione è senz'altro ipotizzabile che già in quel momento sarà necessario apportare delle correzioni e adottare dei provvedimenti.
La legge sulle scuole universitarie professionali prescrive che le scuole universitarie professionali devono creare un proprio sistema di gestione della qualità. Per considerazioni di ordine istituzionale, come anche a causa della diversità e del numero dei metodi e delle prestazioni, le scuole devono mantenere la propria libertà nella scelta del sistema di valutazione. La Commissione federale delle scuole universitarie professionali procederà quindi a una "metavalutazione" dei sistemi scelti liberamente dalle scuole. E' inoltre prevista una "peer review" in questo ambito, vale a dire l'istituzione di un collegio di esperti svizzeri e stranieri incaricato di valutare la qualità dei singoli indirizzi di studio.
Alle domande sollevate dall'autore dell'interrogazione rispondiamo come segue:
1. L'articolo 14 capoverso 4 prevede che se i presupposti relativi all'esercizio non sono più adempiuti, o se la scuola disattende gli obiettivi stabiliti dal Consiglio federale, quest'ultimo può subordinare l'approvazione a condizioni, delimitarla nel tempo o revocarla.
2. Quali altri criteri qualitativi applicabili fino al riconoscimento dei primi diplomi, la Confederazione esaminerà parimenti i seguenti indicatori:
* Il numero e il successo delle misure in materia di perfezionamento professionale;
* il numero e il successo dei progetti di ricerca e di sviluppo nonché il loro trasferimento nell'economia.
3. L'articolo 14 capoverso 4 della legge sulle scuole universitarie professionali prescrive che, nel caso in cui vengano adottate misure corrispondenti, debbano essere sentiti l'organo responsabile e il Cantone nel quale la scuola ha sede,.
4. Il riconoscimento internazionale dei nostri diplomi dipende anche, in larga misura, dalle prescrizioni che disciplinano il passaggio da una scuola all'altra nel nostro Paese. Il Consiglio federale accoglie pertanto favorevolmente la dichiarazione comune del Consiglio svizzero delle scuole universitarie professionali e del Consiglio dei Politecnici federali relativa al riconoscimento reciproco degli studi compiuti e al disciplinamento del passaggio da una scuola all'altra, convenzione che è determinante per assicurare il successo dei negoziati a livello internazionale. Il Consiglio federale si attende che questa convenzione abbia l'effetto di un precedente nei negoziati tra le scuole universitarie professionali e le università cantonali per quanto concerne la regolamentazione del passaggio da una scuola all'altra negli altri campi di studio diversi. Non appena saranno stati conclusi, anche negli altri settori, accordi tra le scuole universitarie professionali e le università, la Confederazione e i Cantoni potranno operare in comune nel campo del riconoscimento internazionale dei diplomi rilasciati dalle nostre scuole universitarie professionali. A tale proposito, si prevede di invitare in Svizzera gli organi incaricati dell'omologazione nei principali Paesi partner per poter spiegare loro sul posto il sistema delle scuole universitarie professionali e informarli sulla qualità della formazione e sul mandato di prestazioni.
5. Nell'ambito del messaggio concernente le misure nei settori della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000 a 2003, il Consiglio federale propone una modifica di legge che permetta di introdurre, già a partire dal 2000, l'introduzione di un sussidiamento, in funzione delle prestazioni per i costi di gestione delle scuole universitarie professionali. Questo provvedimento ha lo scopo di ricompensare la qualità e l'efficienza delle scuole universitarie professionali.
Risposta del Consiglio federale.