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98.1167 · Interrogazione ordinaria · 1998-10-09

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto internazionale (ad es. GATT/OMC, Accordo di libero commercio Svizzera / CE, Convenzione EFTA) gli spiritosi indigeni ed esteri devono essere tassati in uguale misura. Secondo il mandato legislativo, il Consiglio federale è tenuto ad eseguire questo impegno a partire dal 1° luglio 1999. Il Consiglio federale non ha potuto scegliere liberamente l'ammontare dell'aliquota. Ad ogni effetto esso ha dovuto tenere conto dell'aliquota in vigore nei Paesi confinanti. A questa condizione, la determinazione dell'aliquota si orienta verso l'alto. Una diminuzione considerevole dell'onere fiscale sui prodotti importati è stata perciò inevitabile. C'è da aspettarsi un aumento del consumo d'alcool fra i giovani; si potrà attribuire detto aumento alla diminuzione dell'onere fiscale. Negli anni a venire, l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Regìa federale degli alcool e l'Istituto svizzero di prevenzione dei problemi legati all'alcool attueranno un programma nazionale di prevenzione destinato a sensibilizzare la popolazione ed i gruppi di persone a rischio sui problemi connessi all'alcool. Il programma sarà inaugurato ufficialmente nel corso del 1999.

Per l'industria degli spiritosi, l'aliquota d'imposizione attuata di 29 franchi rappresenta un aumento di un terzo della stessa, in sette anni. Essa si avvicina alla tassa in vigore nei Paesi confinanti, determinando una diminuzione delle importazioni nell'ambito del traffico viaggiatori. Grazie a questa situazione, le conseguenze indesiderate dell'aliquota unitaria saranno un po' attenuate.

In tali circostanze il Consiglio federale non ritornerà sulla sua decisione in un prossimo futuro.

Risposta del Consiglio federale.