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98.1188 · Interrogazione ordinaria urgente · 1998-12-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

I cittadini che si recheranno alle urne il 7 febbraio 1999 decideranno se la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio, decisa dalle Camere federali il 20 marzo 1998, potrà essere messa in vigore. Sul destino dei progetti di revisione non è perciò possibile fare in questo momento alcuna affermazione attendibile, per cui non esiste per il Consiglio federale alcun motivo di pubblicare le disposizioni d'esecuzione prima della votazione. La pubblicazione delle disposizioni d'ordinanza si farà - come si è sempre fatto - in vista della procedura di consultazione che si dovrà effettuare in merito all'ordinanza sulla pianificazione del territorio una volta riveduta.

L'articolo 22quater capoverso 1 Cost. conferisce, com'è noto, alla Confederazione nell'ambito della pianificazione del territorio la competenza della legislazione di base. Per quanto concerne la decisione di importanti problemi o di chiare delimitazioni a livello federale, è piú opportuna una concretizzazione a livello d'ordinanza.

Quando si tratterà di emanare le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale si terrà a queste direttive. In particolare per ogni concetto giuridico indeterminato non ci sarà una precisazione a livello d'ordinanza. Ciò si giustifica da un canto perché molti di questi concetti derivano dal diritto in vigore. Questo vale specialmente per i concetti contenuti nell'articolo 24d capoverso 3, ripresi per la maggior parte dall'ordinanza sulla pianificazione del territorio (cfr. in merito l'art. 24 cpv. 4 OPT), e per quei concetti che descrivono le modificazioni edili approvate concernenti edifici dal valore patrimoniale protetto (cfr. in merito l'art. 24 cpv. 2 della vigente legge sulla pianificazione del territorio). Su questi concetti esiste già oggi una giurisprudenza in parte consolidata da anni. D'altro canto il Consiglio federale ritiene indispensabile un pizzico di indeterminatezza dei concetti giuridici, poiché le autorità che devono applicare il diritto hanno solo cosí la possibilità di prendere in considerazione in modo ottimale i casi che ogni volta si presentano in modo diverso.

Occorre inoltre far presente che il solco per i lavori a livello d'ordinanza è già stato tracciato. Per una massima trasparenza possibile il Consiglio federale ha già indicato nel suo messaggio del 22 maggio 1996 quali sono per lui i settori che richiedono di essere precisati e come potrebbero essere press'a poco i futuri disciplinamenti (cfr. in merito FF 1996 III 491 con ulteriori rinvii). Se poi altre precisazioni fossero necessarie - concernenti ad esempio attività accessorie non agricole (art. 24b) o il cambiamento d'utilizzazione di edifici artigianali conformi al diritto previgente (art. 37a) -, si potrebbe ricorrere a questi materiali.

Apertura sí, ma solo all'interno di limiti ben chiari! Questo principio ha improntato le discussioni parlamentari. La premura del Parlamento di accordare alle esigenze di spazio e paesaggio la massima attenzione e di garantire, ciò facendo, i principi fondamentali della pianificazione del territorio, è imperativa anche per i lavori a livello d'ordinanza.

Risposta del Consiglio federale.