98.3007 · Mozione · 1998-01-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera, dall'accettazione dell'articolo 24novies della Costituzione federale (Cost.), la legislazione in materia di ingegneria genetica nel campo non umano si fonda su un programma elaborato da un gruppo di lavoro interdipartimentale (IDAGEN) e approvato dal Consiglio federale nonché sulle indicazioni contenute nella mozione 96.3363 (mozione Gen-Lex) della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, mozione che è stata trasmessa da entrambe le Camere. Mentre il rapporto IDAGEN stabiliva la necessità di procedere a una revisione del diritto sui brevetti connessi all'ingegneria genetica che fosse in armonia con lo sviluppo internazionale, in particolare con quello europeo, nella mozione Gen-Lex del Parlamento, che ha sostituito il programma IDAGEN 1997, non si accenna al diritto sui brevetti. Per tale motivo nel progetto Gen-Lex che è stato sottoposto alla procedura di consultazione nel dicembre del 1997 e che è la fedele trasposizione della mozione di cui sopra non figurano proposte relative al diritto sui brevetti.
Va inoltre menzionato il "Rapporto sulla realizzazione della mozione Gen-Lex" (1997) commissionato al prof. dott. Rainer J. Schweizer dell'Università di San Gallo dall'Ufficio federale di veterinaria. Il rapporto stabilisce che il diritto sui brevetti non è direttamente toccato dall'articolo 24novies Cost. e che l'emanazione di nuove regole deve essere esaminata in relazione all'attuazione della Convenzione sulla biodiversità.
Nemmeno i partner commerciali più importanti della Svizzera conoscono limitazioni alla brevettabilità di invenzioni nel settore genetico più severe di quelle del diritto svizzero. Al contrario il diritto svizzero è compatibile con la Convenzione europea sui brevetti e con l'Accordo TRIPS ai quali la Svizzera ha aderito e che prescrivono entrambi la possibilità di brevettare anche invenzioni nel settore degli organismi. Inoltre, il 12 maggio 1998 il Parlamento europeo ha licenziato una direttiva CEE sulla protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche, che entrerà in vigore ancora prima dell'estate. Tale direttiva stabilisce che le invenzioni concernenti gli organismi sono per principio brevettabili e prevede le medesime limitazioni alla brevettabilità che il diritto svizzero. Non appena detta direttiva entrerà in vigore, il Consiglio federale ne esaminerà il contenuto e deciderà se eventuali elementi di più ampia portata rispetto al diritto svizzero, segnatamente il privilegio dell'agricoltore previsto nella direttiva, debbano essere ripresi nella legge svizzera sui brevetti.
Oltre a questi principi generali è bene ricordare anche alcuni principi specifici al diritto sui brevetti, che possono aiutare a capire perché nella mozione Gen-Lex tale diritto non sia stato considerato:
- il brevetto garantisce al titolare unicamente il diritto, circoscritto a un territorio e limitato nel tempo, di vietare a terzi l'uso commerciale dell'invenzione brevettata. Invece non garantisce al suo titolare, contrariamente a quanto avviene con la proprietà, il diritto positivo di utilizzare effettivamente la sua invenzione; tale diritto dipende infatti dalla legislazione in generale (legislazione sui medicinali, sulla protezione degli animali, ecc.). Viceversa la mancanza della protezione derivante dal brevetto non significa che l'invenzione non possa essere utilizzata: diventa semplicemente di dominio pubblico e ciascuno può usarla. Pertanto non è corretto ritenere che la soppressione della protezione derivante dal brevetto possa impedire abusi o pericoli nel campo dell'ingegneria genetica, tanto più che al momento della notifica del brevetto l'invenzione esiste già. Inoltre il diritto sui brevetti svolge un'importante funzione di trasparenza in quanto l'invenzione diventa di dominio pubblico al più tardi al momento del rilascio del brevetto stesso. A titolo di esempio, se non fosse stato rilasciato e pubblicato il brevetto sulla cavia utilizzata nella ricerca sul cancro, non ci sarebbe stata la possibilità di mettere in discussione quegli aspetti che alcuni ritengono essere contrari all'etica. Il brevetto inoltre, proprio per il fatto di venir pubblicato, è uno strumento di transfert di tecnologia;
- un'invenzione è un metodo tecnico per risolvere un problema tecnico. Ne consegue che le scoperte pure (scoprire quanto già esiste in natura, p.es. la semplice sequenza di geni) sono escluse dalla possibilità di brevetto. Da tale definizione si deduce parimenti che non la vita è oggetto di brevetto, bensì l'invenzione tecnica in relazione con un essere vivente, per esempio una resistenza a insetti dannosi; tuttavia anche in tal caso il diritto derivante dal brevetto consiste nel vietare a terzi l'uso dell'invenzione in relazione con il determinato essere vivente. Soltanto le invenzioni nuove, non ovvie e utilizzabili commercialmente sono brevettabili. Ciononostante, anche se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempite, la legge non prevede la possibilità di brevetto nei seguenti casi:
- razze di animali e specie di piante nonché sostanzialmente i metodi biologici di allevamento di animali o coltura di vegetali;
- invenzioni il cui uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- processi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati all'uomo o all'animale.
Da ultimo va ricordato che l'impiego delle invenzioni brevettate è consentito a terzi se avviene ad uso privato o per scopo di ricerca.
- Secondo le spiegazioni della mozione non sarebbe giusto che una parte sostanziale delle risorse dei Paesi del Sud diventasse proprietà delle multinazionali. A tal proposito va ricordato che il diritto sui brevetti è vincolato al territorio. Di conseguenza una modifica del diritto sui brevetti in Svizzera non avrebbe alcun effetto all'estero e un agricoltore potrebbe utilizzare liberamente un'invenzione nel suo Paese soltanto se in detto Paese l'invenzione non fosse protetta da un brevetto. Inoltre ricordiamo ancora una volta che i diritti derivanti da un brevetto non costituiscono un diritto di proprietà, ma un diritto a carattere protettivo.
Da tali considerazioni risulta che, per il momento, non è necessario agire nel senso della mozione nel settore del diritto dei brevetti.
In merito alle singole richieste della mozione si può affermare quanto segue:
1.a.In base a quanto precedentemente detto non è possibile introdurre, in sostituzione del diritto dei brevetti, forme alternative di protezione per le invenzioni considerate senza ledere gli impegni di diritto internazionale assunti dal nostro Paese (Convenzione europea sui brevetti; Accordo TRIPS) e senza indebolire sensibilmente la Svizzera come piazza di ricerca. Il che non esclude tuttavia né un ulteriore affinamento del proprio diritto né indennità per l'utilizzazione di risorse biologiche nei Paesi in sviluppo, indennità che attualmente sono oggetto di discussione in vari consessi internazionali (Convenzione sulla biodiversità; FAO).
Va comunque ricordato che in Svizzera esiste già una forma alternativa di protezione grazie alla legge federale sulla protezione delle novità vegetali (RS 232.16) e al fatto di essere membro dell'Unione per la protezione delle nuove piante, scaturita dalla Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 1961, sottoposta a revisione nel 1978 e nel 1991. La protezione delle novità vegetali comprende l'utilizzazione commerciale delle novità protette e del loro materiale riproduttivo e conosce inoltre il privilegio dell'agricoltore nonché la riserva dell'allevatore (quest'ultima secondo la Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali nella versione riveduta del 1991 non si applica tuttavia alle varietà derivate). L'esclusione di varietà vegetali dalla brevettabilità e la nascita di un sistema proprio di protezione si spiegano storicamente non con motivi etici ma con il fatto che all'epoca la coltura delle piante avveniva con metodi biologici e che questi non garantivano in modo sufficiente il criterio della ripetibilità necessario per il rilascio di un brevetto. Nel 1973 fu conchiusa la Convenzione europea sui brevetti, che per i motivi sopra esposti e in considerazione della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, contiene, all'articolo 53 lettera b, l'esclusione delle varietà vegetali e delle razze animali. Con l'avvento della moderna ingegneria biologica, l'attività legata alla coltivazione di nuove piante entrò sempre più nell'ambito della tecnica e divenne sempre più possibile soddisfare il criterio della ripetibilità. In tal modo fu possibile smuovere gli ostacoli che impedivano il rilascio di un brevetto per le relative invenzioni. Il diritto sui brevetti e la protezione delle nuove piante si completano dunque a vicenda, in modo da non lasciare spazio a lacune; va tuttavia osservato che la protezione delle varietà, poiché protegge le invenzioni soltanto in quanto varietà vegetale, non è sufficiente da sola. Tuttavia la protezione delle varietà soddisfa già almeno in parte l'esigenza di una protezione alternativa;
1.b.inoltre, come già accennato, sta per essere emanata una direttiva CEE sulla protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche. Vi si prevede, fra l'altro, l'introduzione del privilegio dell'agricoltore anche nell'ambito del diritto sui brevetti. In tal modo si terrà conto delle riflessioni su cui si discute attualmente in Europa. Dopo l'entrata in vigore di tale direttiva, il Consiglio federale si adopererà, come già detto, per l'introduzione di detta regolamentazione alla luce della compatibilità europea;
2. Secondo l'articolo 102 cifra 8 Cost. il Consiglio federale è incaricato degli affari esteri. In tale contesto è tenuto a rappresentare gli interessi superiori dello Stato; anche se in singoli casi possono coprire in parte interessi particolari, a volte possono divergere in modo rilevante. Per questa ragione, nella fase delle trattative relative ad accordi internazionali deve essere garantita al Consiglio federale una posizione indipendente e un sufficiente margine d'azione. In quanto tematica orizzontale, il diritto sui brevetti concerne molti settori e di conseguenza, per motivi di parità di trattamento si dovrebbero chiamare rappresentanti delle varie cerchie interessate. Per tale motivo la presenza di rappresentanti delle organizzazioni di sviluppo e dell'industria in delegazioni svizzere alle trattative non è, in linea di massima, ritenuta opportuna. D'altro canto il Consiglio federale è assolutamente intenzionato a coinvolgere le cerchie interessate. Tuttavia il criterio determinante per chiamare rappresentanti di cerchie interessate a far parte di una delegazione svizzera è costituito dalla prova della necessità di conoscenze specifiche di cui l'amministrazione federale non disporrebbe. La decisione in merito spetta in ogni caso al Consiglio federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.