98.3018 · Interpellanza · 1998-01-22
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Come già indicato nella risposta del 9 dicembre 1996 all'interrogazione Ruth Gonseth, consigliere nazionale (96.5192), il Consiglio federale è informato dell'autorizzazione data ai servizi di sicurezza generali israeliani di utilizzare la pressione fisica durante gli interrogatori di persone sospettate di attività terroristiche.
Il rapporto della Commissione Landau (1987) che ha esaminato i metodi di inchiesta dello Shin Beth (sicurezza interna israeliana) nell'ambito di attività terroristiche autorizza il ricorso alla pressione psicologica nonché a "pressioni fisiche moderate" evidenziate in un allegato confidenziale. Nel 1994 tali metodi sono stati definiti inaccettabili dal Comitato dell'ONU contro la tortura. Dal settembre 1994 un decreto governativo ha inoltre autorizzato lo Shin Beth a far ricorso in casi particolari ("ticking bomb case" ad esempio) a "pressioni fisiche accresciute". Queste speciali "licenze", concesse soprattutto a seguito di attentati terroristici, sono state da allora rinnovate periodicamente.
Dal 1996 l'Alta Corte di giustizia israeliana è stata adita con decine di ricorsi interposti da detenuti palestinesi che denunciavano i metodi utilizzati dallo Shin Beth nel corso degli interrogatori. Se a più riprese la Corte ha ingiunto alle forze di sicurezza di sospendere l'uso di talune pratiche, in molti casi in cui lo Stato aveva presentato ricorso contro tali ingiunzioni sospensive essa ha nondimeno levato tale divieto dopo che lo Shin Beth aveva fornito la prova che simili metodi erano indispensabili per ottenere le informazioni suscettibili di ridurre sensibilmente un pericolo imminente per la sicurezza dello Stato o dei suoi cittadini. Tra i metodi più correnti, quello dello "scuotimento" ha causato la morte di un detenuto palestinese nell'aprile 1995. L'11 gennaio scorso, in occasione dell'esame di due ricorsi, l'Alta Corte, per la prima volta, ha deciso di trattare la tematica a livello di principi. In passato si era soffermata unicamente sui casi individuali. Ha così chiesto la convocazione tempestiva di un'udienza durante la quale si pronuncerà sulla fondatezza dell'uso di pressioni fisiche nel corso degli interrogatori.
Al pari di numerosi paesi e delle ONG locali e internazionali per i diritti dell'uomo, la Svizzera ha intrapreso presso le autorità israeliane diversi passi in merito, come ha d'altronde manifestato chiaramente la sua posizione sull'incompatibilità della politica di colonizzazione con la 4a Convenzione di Ginevra. Il Consiglio federale è consapevole della difficile situazione in cui versa Israele, confrontato con attentati assassini, e condanna fermamente tutti gli atti di terrorismo. Tuttavia il DFAE ha ricordato alle autorità israeliane che il diritto di non essere torturati rientra fra i diritti fondamentali più importanti dell'essere umano. Tale diritto non ammette deroghe, de jure o de facto, qualunque siano le circostanze. Il divieto del ricorso alla tortura discende dal diritto internazionale consuetudinario e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario di cui Israele è Parte (Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; Convenzione dell'ONU contro la tortura, quattro convenzioni di Ginevra).
Il Consiglio federale è deciso a proseguire gli interventi presso le autorità israeliane affinché queste ultime adottino misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre volte a rispettare gli impegni internazionali sottoscritti.
Risposta del Consiglio federale.