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98.3029 · Interpellanza · 1998-01-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.Il progetto è chiaramente definito e mira a colmare una lacuna di mercato potenzialmente interessante per i Paesi in sviluppo. In linea di principio, tale progetto potrebbe entrare in considerazione per un finanziamento nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

L'ufficio che ha esaminato la domanda è tuttavia dell'avviso che il progetto è in grado di affermarsi sul mercato anche senza aiuto federale. Questa valutazione è peraltro stata confermata dai promotori del progetto i quali hanno annunciato che realizzeranno il progetto anche senza il sostegno finanziario della Confederazione. Inoltre, i fondi per lo sviluppo hanno carattere sussidiario e sono accordati unicamente se consentono di raggiungere un obiettivo vantaggioso per i Paesi in sviluppo non conseguibile altrimenti. Nel presente caso questa condizione non è soddisfatta.

Un altro motivo spiega il rifiuto di entrare in materia: la Confederazione cofinanzia già progetti simili a quello di Gebana (STEP, Max Havelaar, Double Income Project) e prima di finanziare altri provvedimenti simili, intende raccogliere esperienze sull'andamento a lungo termine di tali progetti. Una certa prudenza è dettata anche dalla diminuzione degli introiti fiscali che forniscono i mezzi destinati alla cooperazione allo sviluppo.

2.Conformemente all'articolo 15 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (RS817.02), gli organismi modificati geneticamente (OMG) e i prodotti con essi ottenuti possono essere consegnati ai consumatori solo se autorizzati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'autorizzazione di mettere sul mercato una derrata alimentare geneticamente modificata viene rilasciata dall'UFSP in base ad un esame scientifico e dopo aver sentito gli Uffici federali coinvolti (UFAFP, UFAG, UFV), se è possibile, escludere, allo stato attuale delle conoscenze, che questo prodotto modificato geneticamente costituisca un pericolo per la salute. Si tratta dunque di una decisione scientificamente fondata, come prescritto dalla legislazione svizzera. Altri criteri, quali l'accettazione generale di un progetto o le eventuali conseguenze delle autorizzazioni per l'economia, non possono essere prese in considerazione dall'UFSP per l'esame preliminare e la concessione dell'autorizzazione. Un rifiuto della domanda per motivi politici autorizzerebbe il richiedente ad impugnare con opposizione la decisione arbitraria dell'UFSP (art. 52 della legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari, RS 817.0).

La domanda di finanziamento parziale del promovimento delle importazioni di soia convenzionale, presentata all'amministrazione alla fine del 1997, è concepita come un progetto di sviluppo ed è stata esaminata, come spiegato nella risposta alla domanda n. 1, sotto l'aspetto della cooperazione economica e commerciale a favore dei Paesi in sviluppo. Il metodo di produzione è certamente importante per un tale esame, ma resta nondimeno secondario rispetto all'impatto che il progetto può avere sullo sviluppo economico del Paese beneficiario.

3.In virtù del principio del controllo autonomo ancorato nell'articolo 23 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr, 817.0), gli importatori devono assicurarsi presso i fornitori che la soia modificata geneticamente (quale materia prima o lavorata) sia importata in Svizzera già adeguatamente contrassegnata. Spetta dunque al detentore della merce (importatore, fabbricante, commerciante, ecc.) informarsi sul genere e sulla provenienza delle derrate alimentari fornendo la prova della loro origine, nonché la dichiarazione necessaria a tale scopo. L'obbligo generale di dichiarazione, valida in Svizzera, consente di effettuare la distinzione fra la soia convenzionale importata e quella modificata geneticamente. Con tale dichiarazione, la libertà di scelta dei consumatori è garantita. Spetta in primo luogo agli importatori, ai fabbricanti e ai commercianti provvedere, mediante trattative con i produttori nelle regioni di coltivazione, affinché la domanda di soia convenzionale possa essere soddisfatta.

Risposta del Consiglio federale.