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98.3077 · Interpellanza · 1998-03-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Osservazioni generali

L'inquinamento atmosferico causato da sostanze nocive cancerogene rappresenta effettivamente un problema per la salute. Il benzene rientra nella categoria delle sostanze cancerogene, le quali sono nocive già in quantità minime. Allo stato delle conoscenze attuali non esiste una concentrazione soglia che possa essere definita innocua. La strategia del Consiglio federale in materia di protezione dalle sostanze cancerogene presenti nell'ambiente poggia quindi su una politica che permette di evitarne o di ridurne le emissioni. Fra i provvedimenti già adottati, mediante i quali è stato possibile ridurre il carico di benzene, possiamo citare, oltre alla marmitta catalitica, anche il sistema per il recupero di vapori nel travaso di benzina nonché i filtri a carbone vegetale attivo nei veicoli a motore. Le emissioni di benzene vengono in gran parte prodotte dal traffico stradale. Attualmente, il tenore di benzene nella benzina venduta in Svizzera è compreso fra l'1,6 e il 2,9 per cento (% vol.).

Sui quesiti inoltrati il Consiglio federale prende posizione come segue:

1.L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nonché altre organizzazioni della sanità e autorità preposte alla tutela dell'ambiente considerano il benzene una sostanza cancerogena. Non esistono nell'apposita letteratura specializzata descrizioni degli effetti cancerogeni delle concentrazioni di toluolo e di xilolo rilevanti per l'ambiente e per il posto di lavoro. Sulla base di modelli di valutazioni dei rischi utilizzati a livello internazionale e in base all'esposizione della popolazione (cfr. concentrazione di benzene, risposta alla domanda 4) in Svizzera, dalle tre alle sei persone rischiano ogni anno di ammalarsi di cancro a causa del benzene nell'aria. Il benzene può essere ritenuto responsabile per il 5 - 10 per cento dei rischi di cancro dovuti alle sostanze inquinanti l'aria. È inoltre difficile valutare, anche se non vanno comunque trascurati, i rischi legati all'uso improprio della benzina quale detergente. Infatti, con l'esposizione frequente al benzene, l'epidermide è soggetta a un maggiore assorbimento il quale non fa che incrementare il rischio di cancro. La legge sui veleni prescrive che la benzina venga utilizzata soltanto come carburante per motori.

2.Il Consiglio federale svilupperà le norme svizzere di qualità per carburanti di pari passo con l'UE.

Nel giugno 1997 il Consiglio dell'Unione Europea ha trovato un accordo sulla nuova direttiva in materia di qualità dei carburanti a benzina e a diesel. Detto accordo prevede, tra l'altro, che il tenore di benzene nella benzina venga limitato a un massimo dell'1 per cento (% vol.) a partire dal 1° gennaio 2000. Il Parlamento europeo, nel quadro delle sue competenze di codecisione, ha approvato nel febbraio 1998 il limite previsto nel disegno di tale direttiva. Va comunque rilevato che, per quanto riguarda altri punti contenuti in quel disegno, il Parlamento ha assunto posizioni discordanti da quelle prese dal Consiglio, rendendo così necessaria una procedura di conciliazione. Detta procedura è ancora in corso e si concluderà probabilmente nel giugno 1998.

3.Nella sua risposta del 28.2.1996 all'Interpellanza Strahm (95.3625) in materia di "Carburante diesel povero di zolfo: necessità di un intervento della Confederazione", il Consiglio federale ha illustrato le condizioni alle quali è, in linea di principio, disposto a esaminare il promovimento di carburanti di migliore qualità mediante strumenti fiscali. Le condizioni sarebbero tre:

- la prova scientifica che sussistono vantaggi per l'ambiente;

- l'assenza di ripercussioni sul gettito fiscale;

- la praticabilità dell'esecuzione.

La differenziazione, sollecitata dall'interpellante, del carico fiscale dei vari tipi di benzina a seconda del loro tenore di benzene, comporterebbe un ulteriore carico amministrativo. In particolare il Consiglio federale ritiene anche che la prima delle tre condizioni elencate non venga, in questo momento, soddisfatta.

Il benzene viene aggiunto alla benzina per incrementarne la resistenza alla detonazione. Ogni privilegio accordato sul piano fiscale ai carburanti a basso tenore o privi di benzene creerebbe un incentivo economico per sostituire il benzene e, al momento attuale, non si dispongono di conoscenze approfondite sugli effetti ecologici che eventuali sostanze alternative (p.es. etilbenzene e MTBE) possono avere. I dati raccolti sinora sono esigui e i risultati delle ricerche effettuate non sono sempre consistenti. Va inoltre tenuto presente che le emissioni di benzene dai tubi di scappamento dei veicoli provengono solo per metà dal benzene contenuto nei carburanti; l'altra metà è generata con un processo di dealchilazione da altri composti aromatici contenuti nel carburante. Quale regola può valere che la riduzione dell'1 per cento (% vol.) del carico di benzene nei carburanti equivale più o meno alla riduzione delle emissioni di benzene generate da un tenore dei composti aromatici inferiore del 15 per cento. Ciò suggerisce che la limitazione del benzene non va considerata in maniera isolata ma sempre in combinazione con il tenore complessivo dei composti aromatici. La direttiva proposta dal Consiglio dell'Unione Europea tiene infatti conto di questo aspetto specifico: detta direttiva non limita soltanto il tenore di benzene ma anche il tenore complessivo dei composti aromatici.

Le considerazioni elencate inducono il Consiglio federale a ritenere che l'introduzione di una limitazione delle emissioni di benzene debba avvenire accordando precedenza allo strumento delle direttive sulla qualità a scapito di quello delle incentivazioni fiscali.

4.Nel 1996 sono stati rilevate le immissioni di benzene, toluolo, xilolo e etilbenzene presso una decina di stazioni cantonali e comunali nonché presso 2 stazioni della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL). I valori annui medi di benzene rilevati presso le stazioni situate nelle zone rurali si aggiravano attorno all'1,5 g/m3, nelle agglomerazioni e nelle aree residenziali urbane detti valori oscillavano tra l'1,5 e il 3,5 g/m3 e nelle città con notevole traffico si collocavano invece tra il 4,5 e il 9,5 g/m3. Rispetto alle concentrazioni di benzene, le immissioni di toluolo erano superiori di un fattore del 2,5 circa, le immissioni di xilolo di un fattore dell'1,5 circa, mentre quelle di etilbenzene erano inferiori più o meno della metà. Dagli inizi degli anni Novanta, i valori d'immissione di benzene sono diminuiti mediamente di circa un quarto.

I risultati delle misurazioni vengono pubblicati annualmente dai Servizi cantonali dell'ambiente e dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (cfr. "NABEL, Luftbelastung 1996", della serie Schriftenreihe Umwelt Nr. 286, UFAFP 1997, nonché "Immissionsmesswerte 1996", Umwelt-Materialien Nr. 78, UFAFP 1997).

5. e 6:

I valori limite delle immissioni per proteggere l'uomo devono essere stabiliti giusta l'art. 14 LPAmb in modo tale che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo e non molestino considerevolmente la popolazione. Per quanto riguarda le sostanze nocive come il benzene, che sono cancerogene e provocano danni già in quantità minima, non esistono valori soglia determinanti ai fini di un effetto nocivo, ragion per cui non è possibile stabilire dei valori limite d'immissione. Sulla base dei criteri vigenti in Svizzera non esistono all'estero valori limite d'immissione corrispondenti. Per proteggersi dalle sostanze cancerogene inquinanti l'aria occorre in primo luogo ridurne le emissioni.

Il Consiglio federale non ritiene quindi di dovere introdurre valori limite per il benzene, così come non vede la necessità di introdurre valori limite per l'etilbenzene, il toluolo o lo xilolo. Il Consiglio federale adotterà invece ulteriori misure per ridurre le emissioni di sostanze che provocano cancro nonché altre malattie.

Il Consiglio federale continuerà quindi a sviluppare le direttive svizzere di qualità per carburanti a pari passo con l'Unione Europea. Come già menzionato nella risposta n. 3, le direttive previste dal Consiglio dell'Unione Europea prevedono di limitare non solo il tenore di benzene ma anche il tenore globale dei composti aromatici. Alla categoria di tali composti appartengono, del resto, anche le sostanze menzionate dall'interpellante.

7.Il disegno della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea citato nella risposta alla domanda 2 prevede, tra l'altro, di vietare a partire dal 1° gennaio 2000 la vendita di benzina contenente piombo nonché una deroga, con un'eventuale periodo di transizione fino a cinque anni, per alcuni Paesi dell'Unione. Nel febbraio 1998 Parlamento europeo ha accettato anche questo punto del disegno.

Il Consiglio federale presume che le direttive definitive dell'Unione Europea, attese per giugno di quest'anno, corrisponderanno al disegno del Consiglio UE anche sotto questo aspetto. Ai sensi del principio, già menzionato, di sviluppare le esigenze poste alla qualità del carburante in concomitanza con l'evoluzione nell'Unione Europea, il Consiglio federale introdurrà il divieto di vendita di benzina contenente piombo nella legislazione svizzera contemporaneamente all'Unione Europea.

Risposta del Consiglio federale.