98.3115 · Interpellanza · 1998-03-18
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nella sua risposta al postulato Baumann Alexander (97.3516; BU 1998 N 1531) il Consiglio federale si dichiara disposto alle cifre 7 e 8 a rivedere queste direttive. Con la recente ratifica del trattato di doppia imposizione con gli Stati Uniti e con altre nazioni il suddetto decreto va riveduto urgentemente, in modo da facilitare l'attività in Svizzera di società finanziarie appartenenti a gruppi multinazionali. Chiedo quindi al Consiglio federale:
1. se è disposto ad accelerare la modifica di questo decreto, in modo da poterlo mettere in vigore ad esempio già dal prossimo 1 luglio 1998. Un rapido adeguamento si giustifica anche in seguito all'entrata in vigore della riforma sull'imposizione delle aziende il 1 gennaio 1998.
2. In particolare chiedo se il Consiglio federale è pronto a togliere dall'attuale decreto il divieto di far proseguire all'estero più del 50 percento dei redditi lordi quando quest'ultimi hanno beneficiato di una convenzione di doppia imposizione. Ciò dovrebbe consentire a queste società finanziarie di operare in Svizzera sotto la struttura giuridica di una nostra SA e non più come succursale ("branch") di una società estera.
Stellungnahme des Bundesrates
Le convenzioni di doppia imposizione conchiuse dalla Svizzera prevedono, tra l'altro, che lo Stato contraente estero rinunci, del tutto o in parte, all'imposizione dei redditi di capitali attribuiti a una persona residente in Svizzera. Il decreto del 14 dicembre 1962 del Consiglio federale concernente i provvedimenti contro l'uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni si propone segnatamente di proteggere questi Stati contraenti dalle pretese abusive fatte valere da persone non aventi diritto ai vantaggi fiscali delle convenzioni. Esso rafforza così la posizione della Svizzera come partner contraente affidabile. Inoltre, questo decreto del Consiglio federale ha sostanzialmente anche contribuito a impedire l'esclusione di determinate società svizzere dai vantaggi che altri Stati concedono in linea di principio nelle loro convenzioni di doppia imposizione con la Svizzera.
1. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui il decreto debba essere riveduto. Esso contiene unicamente descrizioni di fattispecie generalmente riconosciute e tuttora valide, in base alle quali un uso delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni è senza causa legittima. Per contro, nella cifra 8 del suo parere del 2 marzo 1998 in merito al postulato Baumann Alexander 97.3516, il Consiglio federale ha approvato una rielaborazione della circolare del 31 dicembre 1962 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni relativa a questo decreto. Nel frattempo l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha elaborato un progetto di nuova circolare che, nell'ambito di una procedura di consultazione, verrà prossimamente sottoposto, per presa di posizione, agli Uffici federali e cantonali coinvolti nonché alle associazioni economiche interessate. Questa nuova circolare dovrebbe essere applicabile a partire del 1 gennaio 1999.
2. Fatto salvo il risultato della procedura di consultazione, il disegno della nuova circolare prevede per numerose società svizzere che non godono di uno status fiscale speciale l'abolizione delle attuali limitazioni della trasmissione nonché dell'obbligo della distribuzione. Di queste agevolazioni dovrebbero beneficiare società che esercitano un'attività commerciale effettiva o le cui azioni sono negoziate prevalentemente in una borsa riconosciuta o che sono controllate direttamente da una società svizzera o straniera le cui azioni sono negoziate prevalentemente in una borsa riconosciuta. Inoltre, anche fondazioni svizzere di previdenza del personale e fondazioni con esclusivi scopi di utilità pubblica potranno profittare di queste agevolazioni.
Risposta del Consiglio federale.