98.3133 · Interpellanza · 1998-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'Accordo relativo alla decisione dello Stato competente per l'esame delle domande d'asilo in uno Stato membro dell'Unione europea (la cosiddetta Convenzione di Dublino) è stato firmato, il 15 giugno 1990, quale misura di compensazione di fronte al mercato interno europeo, che prevede la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali nonché in seguito all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne. Questa Convenzione ha lo scopo di stabilire, sulla base di criteri oggettivi, lo Stato membro competente nell'ambito dell'Ue per l'esame di una domanda d'asilo. Di pari passo con la conclusione della Convenzione di Dublino, l'Ue ha avviato colloqui con Stati terzi, così anche con la Svizzera (altri Stati AELS, Australia, Canada, USA), affinché questi ultimi siano allineati alla regolamentazione sulla prima competenza in materia di domande d'asilo. Questa stretta connessione, voluta in particolar modo anche dagli Stati terzi, non è legata alla realizzazione del mercato interno europeo, bensì è intesa a prevenire i temuti e indesiderati effetti di ripiego dei flussi migratori che potrebbero seguire all'entrata in vigore della Convenzione di Dublino. Lo scopo di un accordo (accordo parallelo alla Convenzione di Dublino) tra l'Ue e gli Stati terzi non sarebbe stato quello di impedire o influenzare la prima entrata nel Paese, bensì, quello di escludere o accelerare le procedure d'asilo parallele o ulteriori avviate in diversi Stati. L'allora presidenza portoghese consegnò alla Svizzera nel giugno del 1992 un relativo disegno di accordo.
Il 1° settembre 1997 è entrata in vigore la Convenzione di Dublino. In seguito all'adesione di quasi tutti gli Stati AELS all'Ue, la Svizzera si trova sola, insieme con alcuni Stati dell'Europa orientale, ad auspicare la conclusione di un accordo parallelo. Benché avesse prospettato la possibilità di avviare trattative in merito a un accordo parallelo con la Svizzera al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, l'Ue vincola ora l'avvio delle trattative all'esito positivo dei negoziati bilaterali.
Secondo quanto il Consiglio federale aveva già dichiarato nelle risposte alle interpellanze Nabholz (97.3676) e Müller Erich (97.3598), nel settore dell'asilo e dei rifugiati la non appartenenza all'Ue avrà nei prossimi anni ripercussioni sempre più negative per la Svizzera. Oltre alla Convenzione di Dublino, l'Ue si impegna a coordinare l'intero settore dell'asilo in vista di una ripartizione efficiente ed equa del lavoro e degli oneri tra gli Stati membri. Fra i suoi obiettivi si annoverano l'armonizzazione della nozione di rifugiato, l'introduzione di parametri minimi nella procedura d'asilo e progetti di ripartizione degli oneri fra gli Stati membri. Questi progetti tuttavia sono ancora in fase iniziale. Anche l'applicazione della Convenzione di Dublino non può ancora essere realizzata poiché mancano le necessarie prescrizioni d'esecuzione e le premesse tecniche (Eurodac). Non è stato inoltre possibile distribuire i richiedenti l'asilo, secondo una ripartizione degli oneri, sui vari Stati di destinazione. I nuovi strumenti a disposizione dell'Ue non consentirebbero quindi di far fronte in un prossimo futuro a un'altra eventuale ondata di rifugiati in Europa. Una situazione di questo genere potrebbe tuttavia costringere l'Ue ad accelerare il previsto processo di armonizzazione e coordinazione nel settore dell'asilo e dei rifugiati.
Il Consiglio federale impiegherà ogni mezzo a sua disposizione per contrastare la minaccia di un isolamento della Svizzera nel settore dell'asilo e dei rifugiati. Si adopererà, fra l'altro, al fine di convincere l'Ue a concludere con la Svizzera, in tempi brevi, un accordo parallelo alla Convenzione di Dublino. La strada verso un accordo è tuttavia per il momento bloccata, fintanto che non vi sia da parte dell'Ue un cambiamento della propria posizione. Un'altra misura volta a combattere le possibili conseguenze negative della Convenzione di Dublino è rappresentata dalla conclusione di accordi bilaterali sulla riammissione. Questi ultimi hanno lo scopo di contrastare le migrazioni illegali mediante la conclusione di trattati internazionali. Nell'ambito dei negoziati con Francia, Italia e Austria in merito a una rafforzata cooperazione transfrontaliera nel campo della sicurezza interna, il Consiglio federale sta conducendo trattative in vista della conclusione di accordi sulla riammissione con questi tre Paesi. Particolare importanza è attribuita ai colloqui con l'Italia poiché, nonostante ripetuti sforzi, non è stato finora possibile concludere con l'Italia un accordo sulla riammissione. Un siffatto accordo garantirebbe l'obbligo dell'Italia di riaccettare le persone entrate illegalmente dall'Italia nel nostro Paese. Con la Germania è già stato concluso un accordo aggiornato sulla riammissione il 20 dicembre 1993 (RS 0.142.111.368).
Anche se gli accordi bilaterali sulla riammissione non eliminano completamente le conseguenze negative della non adesione alla Convenzione di Dublino, tali accordi conclusi con gli Stati limitrofi consentono perlomeno il rinvio informale di persone che sono entrate in Svizzera in provenienza da questi Stati e che non sono autorizzate a soggiornare nel nostro Paese.
Risposta del Consiglio federale.