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98.3134 · Interpellanza · 1998-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 5 novembre 1997, il Consiglio federale, considerata la nuova situazione creatasi con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, ha verificato e lasciato inalterato l'ammontare dei canoni radiotelevisivi. Esso si è inoltre pronunciato sull'impiego delle eccedenze provenienti dalla fatturazione dei canoni riscossi dalle Telecom PTT accumulatesi dal 1993, decidendo di ripartirle nel seguente modo: una parte va alla Swisscom per finanziare i necessari ammortamenti di impianti tecnici di diffusione, l'altra è destinata invece ad un conto bloccato della Confederazione, al quale su richiesta possono attingere il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e anche la SSR, allo scopo di coprire determinati costi derivanti da un cambiamento del sistema di diffusione e di riscossione dei canoni.

Ad 1.

Nella sua decisione del 5 novembre 1997, il Consiglio federale ha fissato un tetto massimo di 50 milioni di franchi all'anno per i costi derivanti dalla riscossione dei canoni radiotelevisivi (compresa l'IVA). Rispetto ai costi degli ultimi tre anni, oscillanti tra 44 e 53 milioni di franchi, le spese supplementari generate dal nuovo sistema sono nulle o molto esigue. Le perdite di sinergie dovute ad una fatturazione separata per le tasse di collegamento telefoniche e per quelle di ricezione possono essere ampiamente compensate con misure di razionalizzazione nel settore organizzativo e con l'introduzione di un nuovo tipo di fatturazione su base trimestrale.

Il Consiglio federale stima il valore delle tasse non riscuotibili a circa l1% (11 milioni di franchi circa) dell'intero volume. Se le perdite dovessero essere maggiori, contrariamente alle aspettative, o se la SSR dovesse avere problemi di liquidità a causa di ritardi nei pagamenti, il fabbisogno finanziario dell'azienda potrebbe essere coperto a breve termine dalle eccedenze della fatturazione dei canoni radiotelevisivi della Swisscom. Ciò permette di ridurre ad un livello accettabile il rischio della Swisscom di non poter più assolvere il suo mandato di servizio pubblico per motivi finanziari.

Per quanto concerne il problema degli ascoltatori e dei telespettatori abusivi, la Billag SA e l'UFCOM vogliono mantenere ad un livello minimo i provvedimenti volti ad evitare le perdite di proventi attraverso campagne di informazione e l'applicazione coerente delle prescrizioni vigenti. Non esistono stime sulle perdite di proventi dovute ad ascoltatori e telespettatori abusivi. Si possono dedurre alcune informazioni in merito dalla quota dei nuclei familiari che pagano il canone, ossia il 91% per la radio e l86% per la TV. I rimanenti 9% e 14 % comprendono, oltre agli utenti abusivi, anche la quota di coloro che effettivamente non ricevono nessun programma.

Attualmente non si dispone di dati validi in relazione all'introduzione di nuovi sistemi di riscossione simili. L'UFCOM sta tuttavia effettuando un esame comparativo a livello internazionale, in vista del futuro bando di gara per la riscossione dei canoni.

Ad 2.

Nella sua decisione del 5 novembre 1997, il Consiglio federale ha stabilito la seguente ripartizione delle tasse di ricezione:

-UFCOM 13 mio

(gestione e sorveglianza delle frequenze, pianificazione delle reti

emittenti, procedimenti contro gli ascoltatori e i telespettatori abusivi)

-Billag SA50 mio

(riscossione dei canoni radiotelevisivi, tetto massimo dei costi)

-Quote per le emittenti locali e regionali 10 mio

(ripartizione delle tasse)

-SSR1017 mio

(produzione di programmi e diffusione)

Totale 1090 mio

Ad 3.

La ripartizione delle tasse di ricezione è disciplinata dalla legge. L'ammontare delle singole quote viene fissato dal Consiglio federale. Negli anni 1995-1997 non vi sono stati cambiamenti né per gli aventi diritto né per il valore di questi importi. Le novità riguardano solamente il fatto che la Swisscom dal 1° gennaio 1998 non percepisce più direttamente le tasse di ricezione che essa impiega per il finanziamento della diffusione dei programmi. Quest'ultima operazione e il relativo finanziamento sono ora di competenza della SSR. La Swisscom ha comunque stipulato un accordo con la SSR, secondo il quale essa continua a svolgere il ruolo tecnico principale nella diffusione dei programmi della SSR. Le due parti contraenti hanno fissato l'indennizzo per tali prestazioni a 165 milioni di franchi per il 1998.

Un'altra novità consiste nel fatto che l'UFCOM riceve una quota delle tasse per poter svolgere i compiti che ora gli spettano per legge e che prima incombevano alle Telecom PTT (gestione e sorveglianza delle frequenze, pianificazione delle reti emittenti, procedimenti contro gli ascoltatori e i telespettatori abusivi).

Un'altra modifica nella ripartizione delle tasse riguarda le emittenti locali e regionali: la quota delle tasse che può essere attribuita alle emittenti televisive locali e regionali nell'ambito della ripartizione ("splitting") delle tasse è passata da 1,3 milioni di franchi a 3 milioni di franchi.

Ad 4.

La legge obbliga la SSR a diffondere i suoi programmi su tutto il territorio nazionale. Attualmente, l'unico sistema di diffusione che dà risultati soddisfacenti è quello via etere. Nel settore radiofonico, prevale innanzitutto la ricezione mobile dei programmi, visto che la ricezione via satellite non può essere garantita. I programmi televisivi della SSR possono essere trasmessi anche via satellite, tuttavia il segnale digitale può essere captato solo se si è in possesso di un set-top-box (decodificatore), il cui prezzo è elevato e che viene installato su ogni normale apparecchio televisivo. L'importanza della trasmissione via satellite sta attualmente nel fatto che essa permette un'alimentazione meno costosa dei trasmettitori via etere e delle stazioni di testa delle reti cablate. A medio termine, non è possibile la sostituzione delle reti di trasmissione via etere con la trasmissione via satellite. Inoltre, non è in programma il potenziamento su larga scala della rete di trasmissione via etere a spese del contribuente. Sono previsti solamente lavori puntuali di migliorìa nell'ambito della ricezione mobile di programmi radiofonici, in particolare nel contesto dello scambio linguistico.

Ad 5.

Il 25 febbraio 1998, il Consiglio federale ha trattato alcune questioni fondamentali in relazione al sistema svizzero dei mass media. In quest'occasione esso si è dichiarato pronto a dare alla SSR il margine di manovra necessario per far fronte alla concorrenza estera sul mercato. Il Collegio parte dal principio che l'offerta del servizio pubblico deve potere evolvere in funzione delle esigenze del pubblico e dello sviluppo tecnico. Sempre in questo contesto, il Consiglio federale ha inoltre promesso di mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari alla SSR per realizzare nuove offerte nell'ambito del suo mandato di prestazioni.

In virtù della concessione (art. 10 cpv. 2), la SSR può proporre al Consiglio federale, di regola ogni due anni, di adeguare le tasse di ricezione. L'ultima volta, esse sono state aumentate globalmente il 1° gennaio 1995, ossia del 5% per la radio e del 2% per la televisione.

Risposta del Consiglio federale.

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