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98.3148 · Interpellanza · 1998-03-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) durante la stagione invernale 1996/97 ha analizzato gli incidenti avvenuti in 25 stazioni invernali. Le collisioni (incluse quelle con alberi, pali ecc.) rappresentavano dal 5 al 9% del totale degli incidenti. Per l'inverno 1997/98 uno studio in corso all'ospedale di Davos (responsabili il dr. Holzach e il dr. Storck) documenta che le collisioni rappresentano il 10-15% degli incidenti degli sciatori ed addirittura il 20% degli incidenti degli snowboarder. I risultati esatti non sono ancora disponibili.

La statistica sulle cause di decesso dell'Ufficio federale di statistica riporta per gli anni 1975-1994 una media di 8 incidenti mortali l'anno causati dallo sci (slavine escluse). Nella stagione invernale 1997/98 sulle piste di sci svizzere sono morte 7 persone, di cui 4 in collisioni.

2. La statistica LAINF dei giorni indennizzati per ogni incidente, che comprende gli infortuni occorsi sciando o praticando lo snowboard alle persone assicurate obbligatoriamente secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), è un indicatore della gravità dell'incidente. Per chi pratica lo sci alpino negli ultimi anni (1985-1995) non si è registrata nessuna variazione di tendenza: si è rimasti intorno ai 17 giorni indennizzati per ogni caso.

Tuttavia i medici delle zone in cui si praticano gli sport invernali proprio nelle ultime stagioni hanno constatato un aumento delle ferite al capo e al tronco.

Gli esperti fanno risalire gli incidenti alle seguenti cause:

- le piste (ampie, spianate artificialmente e preparate con mezzi meccanici) e il materiale (estremamente evoluto) consentono velocità superiori rispetto al passato, il che può provocare ferite assai gravi sia in caso di incidenti ai singoli che in caso di collisione.

- Gli utenti delle piste scendono al limite delle loro possibilità tecniche e sono talmente concentrati su sé stessi che non possono prestare la benché minima attenzione a ciò che succede intorno a loro.

- Gli utenti delle piste sciano troppo velocemente rispetto alle loro capacità tecniche (sopravvalutazione delle proprie capacità).

- Sciatori e snowboarder rispettano troppo poco gli uni le esigenze degli altri.

- Snowboarder che stanno seduti sulla pista mettono a repentaglio l'incolumità propria e di altri sportivi.

- Si sperimentano nuovi strumenti e nuove tecniche (big foot, carving), cosicché le piste risultano essere sempre affollate da principianti.

- Gli utenti delle piste sono generalmente meno rispettosi degli altri e più intolleranti.

3. Per quanto riguarda il consumo di alcolici nell'ambito degli sport invernali, secondo l'upi esistono soltanto poche ricerche scientifiche. Nel quadro del sopracitato studio sulla stagione 1997/98 all'ospedale di Davos è stata eseguita la prova di alcolemia a 220 sportivi vittime di incidenti sulle piste di sci: in 11 casi il controllo ha dato esito positivo (2 persone con un valore del 5 permille, le altre con valori inferiori al 3 permille).

È auspicabile che in un prossimo futuro si svolgano sondaggi rappresentativi in grado di fornirci dati sicuri sul consumo alcolico sulle piste di sci.

4. Con le cosiddette regole FIS (Fédération Internationale de Ski), nella versione pubblicata nel 1990, si è creato uno strumento atto ad impedire gli incidenti sulle piste. La Schweizerische Kommission für Unfallverhütung auf Skiabfahrten und Loipen (SKUS), la commissione svizzera per la prevenzione degli incidenti sulle piste da sci, ha elaborato delle direttive sulla costruzione e sulla manutenzione degli impianti sciistici per renderli sicuri e prevenire gli incidenti. Queste direttive sono riconosciute dal Tribunale federale quale norma per il dovere di diligenza dei gestori degli impianti. Esistono inoltre direttive per il chiarimento della situazione giuridica sulle piste di sci elaborate da un gruppo di lavoro dell'Associazione svizzera delle imprese di trasporto a fune (ASF) ("Die Verkehrssicherungspflicht für Skiabfahrten", edizione 1995). Queste direttive regolamentano in particolare anche l'assunzione di compiti di polizia da parte degli agenti dei servizi di sorveglianza delle piste e di salvataggio nonché le possibilità d'intervenire contro le persone irrispettose verso il prossimo.

Il numero degli incidenti che occorrono a chi pratica sport invernali può essere ridotto con i seguenti provvedimenti:

- continuazione dell'informazione sistematica di tutti gli utenti delle piste circa le regole FIS e le conseguenze in caso di una loro inosservanza;

- applicazione metodica delle direttive ASF da parte dei servizi delle piste e di salvataggio:

-- presenza sulle piste;

-- istruzione e ammonimento degli utenti scorretti;

-- rifiuto di trasportare utenti scorretti;

-- ritiro del biglietto in caso di scorrettezze gravi;

-- denuncia di polizia per perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 CP);

- preparazione di aree speciali per chi pratica lo snowboard (fun-parks, halfpipes), per separare almeno parzialmente sciatori e snowboarder;

- incoraggiamento a preparare e segnalare piste "tranquille" per bambini, famiglie e sciatori e snowboarder lenti.

5. Anche se in Svizzera non esiste un "diritto dello sci" specifico, in diversi settori del diritto si trovano però disposizioni relative al tema, specialmente nel diritto civile, nel diritto penale ed in altre emanazioni di diritto pubblico (concernenti la pubblica circolazione).

- Diritto civile:

per le questioni di responsabilità correlate ad infortuni provocati da uno sciatore o da uno snowboarder si applica di norma la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 41 del codice svizzero delle obbligazioni (CO), secondo il quale chiunque cagioni illecitamente (per negligenza od imprudenza) un danno ad altri è tenuto a ripararlo. Se un infortunio è riconducibile ad una pista carente di manutenzione o priva delle necessarie misure di sicurezza, essendo le imprese che gestiscono le ferrovie di montagna e le sciovie tenute per contratto a provvedere alla manutenzione e alla sicurezza delle piste, il relativo diritto al risarcimento del danno si rifarà all'inadempienza contrattuale giusta l'art. 97 CO. In questo caso è tuttavia applicabile anche la responsabilità del proprietario dell'opera ai sensi dell'art. 58 CO.

- Diritto penale:

le disposizioni del diritto penale comune del Codice penale svizzero (CP) sono applicabili anche agli sciatori e agli snowboarder. In primo piano ci sono i reati colposi contro la vita e l'integrità della persona come le lesioni colpose (art. 125 CP) e l'omicidio colposo (art. 117 CP), più raramente il reato di omissione di soccorso (art. 128 CP). Agisce in maniera negligente o colpevolmente imprudente chi non si attiene alle regole di diligenza da osservare secondo le circostanze e la situazione personale. Per sciatori e snowboarder i limiti della diligenza vengono fissati secondo le regole della FIS. Pur non costituendo norma giuridica, secondo il Tribunale federale queste regole possono essere utilizzate come metro della diligenza cui attenersi normalmente nello sci. Le regole della FIS vengono utilizzate già da diverso tempo nella giurisprudenza ed hanno dato buoni risultati. Infine è applicabile allo sci anche la configurazione del reato di perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell'art. 237 CP.

- Disposizioni sul trasporto di sciatori e snowboarder:

l'ordinanza del 5 novembre1986 sul trasporto pubblico (ordinanza sul trasporto, RS 742.401) conferisce alle imprese del trasporto pubblico il diritto di negare il trasporto alle persone equipaggiate per l'esercizio di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare loro il biglietto, se le persone in questione, nella regione servita dall'impresa, con il loro comportamento mettono altri manifestamente in pericolo violando norme elementari di prudenza, percorrendo un pendio esposto a valanghe, non rispettando istruzioni o segnali di divieto e non attenendosi alle disposizioni di sicurezza (art. 3 ordinanza sul trasporto). L'ordinanza non è direttamente applicabile agli impianti di trasporto dei territori in cui si praticano gli sport invernali (per lo più di diritto privato); niente impedisce tuttavia ai responsabili di questi impianti di prevedere disposizioni analoghe nei loro regolamenti.

Con riferimento a quanto esposto sopra il Consiglio federale è dell'avviso che una nuova legislazione o una legislazione supplementare nell'ambito della pratica di sci e snowboard o l'introduzione di configurazioni di reato specifiche non siano necessarie. I citati strumenti giuridici esistenti sono sufficienti se vengono applicati con coerenza.

Risposta del Consiglio federale.