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98.3155 · Interpellanza · 1998-04-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Le interferenze e le intromissioni da parte dei magistrati di paesi stranieri sulla piazza finanziaria elvetica hanno creato in passato e stanno generando ancor di più ora una serie di conseguenze non irrilevanti: conseguenze che si manifestano da una parte con un generale calo di fiducia nel nostro comparto bancario e, dall'altra, nella perdita di ingenti capitali in precedenza depositati. Due fenomeni questi, che come primo ed ovvio esito provocano la riduzione nel numero di posti di lavoro. Il problema è stato avvertito in modo particolarmente doloroso in Ticino, paese che ha dovuto sopportare per anni l'azione di procuratori pubblici d'assalto i quali, pur di mettersi in luce ed in bella mostra, avrebbero stretto patti anche con il diavolo e dunque non incontravano alcuna difficoltà nel mostrarsi servili ben al di là delle regole proprie dell'assistenza giudiziaria verso quei magistrati (italiani, ma non solo) che praticavano sistematicamente metodologie di lavoro sul tipo della "fishing expedition". Gli è che fino a ieri il segreto bancario, seppur ridotto al lumicino, era nella sostanza garantito, e pertanto anche i magistrati stranieri dovevano sottostare a determinate regole prima di poter avere accesso ai conti intestati a clienti stranieri e presenti nei nostri istituti di credito.

Gli organi di stampa hanno riportato nei giorni scorsi, in molti casi minimizzando la portata dell'accaduto, la notizia di un incontro avvenuto a Berna tra Arnold Koller, consigliere federale, e Carla Del Ponte, Ministero pubblico della Confederazione, e Giovanni Maria Flick, ministro italiano di Grazia e giustizia. Di fatto, il consigliere federale ed il ministero pubblico hanno autorizzato la magistratura italiana ad usufruire tanto in ambito di indagine quanto in sede processuale anche di quei dati emersi nel contesto di rogatorie formulate per ragioni differenti.

Va da sé il fatto che la decisione costituisce un precedente allarmante, proprio perché Koller e la Del Ponte, tenuto conto del fatto che tale concessione può essere allargata a tutti i casi analoghi, hanno sancito di fatto l'abolizione definitiva di quel segreto bancario che, fino a prova contraria, da sempre costituisce uno tra i pilastri, se non "il" pilastro, su cui poggia la piazza finanziaria elvetica.

In virtù di quanto sopra esposto, e segnatamente delle preoccupazioni espresse, si chiede:

1. Il Consiglio federale è conscio del fatto che l'azione congiunta di magistratura ed esecutivo potrebbe rovinare definitivamente l'immagine economica della Svizzera in campo internazionale?

2. Su quali basi giuridiche è stato dato il "via libera" a questa nuova modalità operativa, che tra l'altro non trova riscontro bilaterale?

3. Non credono gli onorevoli membri del Consiglio federale che una decisione di questa portata avrebbe quantomeno dovuto coinvolgere il Parlamento?

Stellungnahme des Bundesrates

Le autorità estere competenti in materia di perseguimento penale ottengono accesso ai dati coperti dal segreto bancario svizzero nell'ambito dell'assistenza per un procedimento penale all'estero segnatamente allorquando i criteri dell'assistenza internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale sono soddisfatti. L'autorità estera deve dunque inoltrare una domanda d'assistenza la quale è soltanto accolta in correlazione con un procedimento penale riguardante delitti fiscali qualora l'oggetto del procedimento è una truffa fiscale. D'altro canto non è data assistenza se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali. Il relativo principio enuncia che i dati ricevuti dalla Svizzera mediante assistenza giudiziaria non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti per i quali l'assistenza è esclusa (cosiddetto principio di specialità). Accanto all'ambito fiscale menzionato in precedenza sono pure interessati procedimenti per delitti politici o militari.

Le condizioni dell'assistenza sono contenute nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in correlazione con la riserva della Svizzera riguardante tale convenzione e con la legge sull'assistenza in materia penale, AIMP, sottoposta a revisione nel 1996. Siffatte condizioni valgono anche per i ministeri pubblici italiani non soltanto "fino a ieri" bensì anche tuttora senza alcuna restrizione di sorta. Gli abusi menzionati, secondo cui sembrerebbe che i Ministeri pubblici italiani non rispettino sistematicamente tali condizioni, non sussistono.

Corrisponde invece al vero che all'inizio del 1998 un organo del Parlamento italiano ha violato il principio di specialità trasmettendo alle autorità fiscali documenti forniti dalla Svizzera all'Italia nell'ambito di una procedura d'assistenza giudiziaria. In seguito a un intervento del Ministero pubblico della Confederazione e dell'Ufficio federale di polizia, il procedimento fiscale già aperto è stato annullato in ogni sua parte. Si tratta di un deplorevole incidente al quale da tempo è stato posto rimedio e che non ha pregiudicato durevolmente la positiva collaborazione tra le autorità competenti in materia di perseguimento penale dei due Paesi.

In occasione dell'incontro avvenuto nel marzo scorso tra il ministro italiano di Grazia e giustizia e il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato convenuto d'intavolare negoziati bilaterali per concludere un accordo aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria. Analoghi accordi sono già stati sottoscritti con la Germania, l'Austria e la Francia. Nell'ambito delle legislazioni nazionali essi servono alla semplificazione e all'accelerazione dell'assistenza giudiziaria. Non sono previste modificazioni della politica svizzera in materia d'assistenza giudiziaria per quanto riguarda l'assistenza in materia di questioni fiscali come pure l'eliminazione del principio di specialità. L'accordo è stato firmato il 10 settembre 1998 e sarà sottoposto al Parlamento per deliberazione.

Una collaborazione efficace tra le autorità italiane e svizzere competenti in materia di perseguimento penale per quanto attiene la lotta contro la criminalità segnatamente contro quella economica, non indebolisce l'immagine della piazza finanziaria elvetica bensì contribuisce piuttosto al suo rafforzamento.

Risposta del Consiglio federale.

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