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98.3192 · Interpellanza · 1998-04-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel 1976, alla Confederazione venne fondamentalmente conferita, con l'articolo 34novies, capoverso 1 della Costituzione federale, la facoltà di emanare disposizioni sull'aiuto ai disoccupati. Finora il legislatore non ha fatto ricorso a questa possibilità.

Comunque, in occasione della revisione parziale della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI) nel 1995, il massimo d'indennizzazione - periodo durante il quale un assicurato può percepire indennità giornaliere - è stata portata da 400 a 520 giorni nell'ambito di un nuovo sistema di prestazioni e di contribuzione. Questo termine rappresenta il prolungamento massimo del periodo d'indennizzazione negoziato tra le parti sociali, i Cantoni e la Confederazione nel compromesso di Soletta. Le parti erano concordi sul fatto che parallelamente al prolungamento del periodo d'indennizzazione, occorreva porre chiaramente l'accento sulla reintegrazione dei disoccupati sviluppando i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e professionalizzando il servizio pubblico di collocamento (creazione di uffici regionali di collocamento). La garanzia di un ulteriore aiuto ai disoccupati giunti alla fine del diritto alle indennità di disoccupazione non è mai stata oggetto di discussione. Una deroga in tal senso è nondimeno prevista in favore degli assicurati che si avvicinano all'età di pensionamento, per i quali il Consiglio federale può prolungare la durata del diritto alle indennità di 120 giorni al massimo.

Del resto spetta ai Cantoni fornire se del caso l'aiuto finanziario necessario ai disoccupati che hanno esaurito il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il Consiglio federale non ritiene dunque di dover prendere in considerazione la possibilità di fornire ai disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione un aiuto sociale non rimborsabile sull'esempio del Cantone di Ginevra. Inoltre, visto lo stato attuale delle finanze federali e le misure di risparmio decise di conseguenza dalla Tavola rotonda, una tale misura non si rivelerebbe opportuna.

2. Nonostante il Consiglio federale riconosca perfettamente le difficoltà e le preoccupazioni dei disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità, esso non vede alcun motivo di adottare ulteriori misure nel senso chiesto dall'autore dell'interpellanza.

La regolamentazione e l'esecuzione dell'assistenza pubblica spetta ai Cantoni. Il Consiglio federale è dell'avviso che i Cantoni si adoperino sufficientemente, nei limiti delle loro possibilità, affinché le persone che ricevono aiuti dall'assistenza pubblica siano rispettate e trattate dallo Stato come membri a pieno titolo della società, anche e soprattutto quando ricorrono all'aiuto sociale. È invece difficile evitare che, in una società nella quale si attribuisce grande importanza al lavoro, una persona possa sentirsi umiliata dal fatto di chiedere l'aiuto sociale.

Va infine rammentato che anche i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione hanno diritto di ricorrere gratuitamente al servizio pubblico di collocamento.

Risposta del Consiglio federale.