98.3212 · Raccomandazione · 1998-04-30
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
Giusta l'art. 6bis in relazione con l'art. 6 cpv. 2 lett. k OAVS, le prestazioni di previdenza assegnate facoltativamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro sono escluse dal salario determinante se non superano un reddito annuo esente da contribuzione calcolato in funzione dell'età, della durata del rapporto di lavoro e dell'importo dell'ultimo salario. In una sentenza del 3 dicembre 1997 (v. VSI 1998 p. 151) il TFA ha ritenuto che le indennità versate dal datore di lavoro ai salariati nell'ambito di un licenziamento collettivo dovevano essere integralmente sottoposte al pagamento dei contributi AVS perché non costituivano prestazioni di previdenza ai sensi dell'art. 6bis OAVS. Esso ha confermato una sentenza del 1986 da cui già scaturiva che soltanto le prestazioni del datore di lavoro volte a coprire i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità non fanno parte del salario determinante (RCC 1986 p. 486; v. anche VSI 1994 p. 271).
Pur riconoscendo l'importanza finanziaria e psicologica dei piani sociali per le persone licenziate, il Consiglio federale ritiene che l'attuale regolamentazione non arrechi danno al salariato licenziato, perlomeno per quanto concerne l'AVS/AI, nella misura in cui i contributi versati sulle indennità di licenziamento saranno computati nel calcolo della rendita di vecchiaia o d'invalidità. L'esperienza ha inoltre mostrato che finora l'obbligo contributivo non ha mai impedito a datori di lavoro e rappresentanti del personale di negoziare piani sociali che prevedono il versamento d'indennità. Inoltre, l'AVS deve garantire una certa parità di trattamento tra gli assicurati. Contrario a questo principio sarebbe l'esonero, senza alcuna restrizione, dalle indennità di licenziamento previste in un piano sociale. Questo potrebbe persino favorire i datori di lavoro che, al fine di aumentare i loro utili, licenziano personale concedendo cospicue indennità, rispetto a coloro che, minacciati di fallimento, devono separarsi da una parte dei salariati senza poterli risarcire. La questione delle indennità di buonuscita va oltre i piani sociali e, qualora dovesse essere regolata nell'OAVS, implicherebbe la fissazione di nuovi criteri di esonero validi per tutte le prestazioni concesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il Consiglio federale considera che la normativa AVS non leda i beneficiari d'indennità di licenziamento in materia di AVS/AI e che quindi non debba essere modificata. Esso ammette però che la stessa incideva negativamente in modo indiretto sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione poiché, secondo la vecchia prassi dell'UFSEL, le indennità di licenziamento comportavano un rinvio del periodo d'indennizzo se erano sottoposte al versamento dei contributi AVS. La questione riguardava unicamente l'assicurazione contro la disoccupazione e doveva quindi essere regolata in tale ambito. D'altronde, il 15 maggio 1998 l'UFSEL ha abrogato la direttiva corrispondente. Dato che oramai la qualifica dell'AVS non incide più sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, risulta ancor meno giustificato adattare le disposizioni dell'AVS. Bisognerà tuttavia esaminare se la questione delle indennità di licenziamento debba essere regolata sul piano della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.