98.3265 · Interpellanza · 1998-06-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Gli interrogativi posti dall'autore dell'interpellanza si riferiscono a due diversi tipi di transazioni internazionali di leasing.
Con il cosiddetto "sale and lease back" la parte svizzera vende un bene ad un investitore americano e ne cede quindi la proprietà. Il venditore riprende poi immediatamente il bene alienato con un contratto di leasing e continua a usarlo fino alla fine del periodo di validità di quest'ultimo. Alla scadenza del contratto l'impresa svizzera riacquista di norma il bene ad un prezzo convenuto in precedenza. L'operazione di "sale and lease back" ha perso la sua attrattiva finanziaria nell'aprile del 1995 in seguito ad una modifica della legislazione fiscale americana e pertanto non ci sono più state transazioni di questo tipo.
Con l'operazione detta "lease and lease back", in voga dal 1995, l'impresa svizzera dà in leasing un bene ad un investitore americano. Oltre a questo contratto principale, le stesse parti stipulano contemporaneamente un contratto di "sublocazione" mediante il quale lo stesso bene è ridato in locazione all'impresa svizzera. Il contratto di sublocazione prevede un periodo di locazione principale e una proroga della locazione. Al termine del periodo di locazione principale l'utilizzatore svizzero del bene in leasing ha l'opzione di riacquistare tutti i diritti contrattuali del concedente americano discendenti dal contratto di locazione principale, ponendo così termine all'intera transazione. L'utile della parte svizzera risulta dalle condizioni del contratto di sublocazione, finanziariamente più vantaggiose di quelle del contratto di locazione principale. Questo cosiddetto utile sul valore netto stimato è attualmente calcolato (dedotti tutti i costi della transazione) tra il 4% e il 9% del valore di mercato del bene. L'utile di mercato per l'investitore statunitense deriva dalla differenza tra gli effetti della posticipazione delle imposte che la transazione di leasing comporta e l'utile sul valore netto stimato della parte svizzera.
Il Consiglio federale risponde alle singole domande dell'interpellanza nel modo seguente.
ad 1) Il Consiglio federale è al corrente dei contratti di leasing tra imprese svizzere e statunitensi. All'inizio del 1993 ha esplicitamente autorizzato le Ferrovie federali svizzere mediante la modifica di un'ordinanza a "far capo a modalità di finanziamento, segnatamente a leasing e a locazioni, per il materiale rotabile, i beni mobili e le macchine, qualora tali modalità si rivelino economicamente vantaggiose" per la raccolta dei mezzi finanziari (art. 32 cpv. 2 OFFS). Le FFS in seguito si sono ripetutamente avvalse di tale possibilità: fino al 1995 sono stati stipulati dalle Ferrovie federali in tutto cinque contratti di "sale and lease back", per un valore complessivo di oltre 800 milioni di US$. Nel 1997 hanno fatto seguito due transazioni di "lease and lease back" per un valore complessivo di 400 milioni di US$.
Per quanto concerne le società di leasing americane, attualmente circa 30 o 40 di esse si accingono a concludere transazioni internazionali di "lease and lease back". Per lo più sono filiali di grandi istituti finanziari o società finanziarie di multinazionali industriali. Secondo le stime, il valore totale delle transazioni tra imprese svizzere e americane è stato di circa 3 miliardi di US$ nel 1996 ed è aumentato a 4 miliardi di US$ nel 1997. Anche le stime per il 1998 si aggirano intorno ai 3-4 miliardi di US$. Le singole transazioni hanno un valore che varia tra i 30 milioni e varie centinaia di milioni di US$.
ad 3 e 5) Con le sunnominate transazioni di "sale and lease back" le FFS hanno effettivamente ceduto formalmente la proprietà di certe opere facenti parte del materiale rotabile ad investitori americani, basandosi per queste operazioni sull'art. 32 cpv. 2 OFFS, redatto appositamente per questo scopo. Con le transazioni di "lease and lease back" praticate dal 1995, invece, non si ha alcun passaggio di proprietà. L'oggetto del leasing rimane per tutta la durata della transazione giuridicamente ed economicamente di proprietà dell'impresa svizzera utilizzatrice, sempre a condizione che sia esercitata l'opzione contenuta nel contratto di sublocazione. Il bilancio e il conto dei risultati non ne vengono influenzati, tranne che per l'utile derivante dal valore netto stimato e anche l'utilizzo del bene rimane immutato.
I rischi implicati dalla transazione che corre l'utilizzatore svizzero possono essere considerati minimi almeno nel caso di contratti di "lease and lease back" eseguiti in maniera professionale. L'accurata scelta degli strumenti finanziari tutela contro i rischi legati alla fluttuazione dei tassi di interesse e dei cambi per i pagamenti da effettuare in dollari statunitensi. Il rischio di fallimento della banca depositaria appare molto ridotto, almeno se si sceglie un istituto importante e conosciuto. Tutti i rischi di modifica della legislazione fiscale e del diritto USA sono sostenuti in linea di massima dall'investitore americano. Infine, la società di leasing americana è tutelata contro il fallimento giacché i contratti sono stipulati con una fiduciaria intermediaria ("US Trust") e non direttamente con l'investitore statunitense.
ad 2 e 4) Le transazioni di leasing descritte in apertura riducono a posteriori i costi di acquisizione di un bene e ciò attraverso l'importazione di benefici fiscali della parte contrattuale americana. Il Consiglio federale non solleva riserve contro queste transazioni di leasing, anche quando vi è la partecipazione di enti pubblici, a condizione che si possa supporre che l'agevolazione fiscale degli investitori americani sia stata istituita consapevolmente dal legislatore. Il Consiglio federale non è ancora riuscito ad appurare se la situazione è tale. La prassi finora seguita in materia di fisco e che ha permesso la notevole espansione del mercato statunitense di leasing internazionale punta in questa direzione; negli ultimi tempi, peraltro, si sono sentite anche critiche da parte delle autorità americane del fisco. Il Dipartimento americano delle finanze sta ora effettuando accertamenti. Il Consiglio federale si riserva di riesaminare la questione non appena sarà noto il parere delle autorità americane.
Risposta del Consiglio federale.