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98.3268 · Interpellanza · 1998-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Per i punti da 1 a 4:

per rendere chiara l'azione congiunta della normativa LEF e del diritto di previdenza è d'uopo tenerne distinti campo d'applicazione e compiti. Vi sono tuttavia dei punti di contatto per i quali sorgono le questioni del coordinamento e della precedenza dei singoli ambiti giuridici.

a. Il regolamento di diritto fallimentare cui si è accennato è dedicato soprattutto alla spartizione degli attivi tra i diversi gruppi di creditori. Il privilegio di cui gode la prima classe di creditori è volto tra l'altro a difendere i crediti dei salariati e degli assicurati, ma non altri crediti di istituti di previdenza o di terzi. In caso di fallimento la LEF assicura parità di trattamento soltanto all'interno di categorie di creditori uguali. Un miglioramento della posizione dei creditori di terza classe a spese di quelli di prima contravverrebbe a questo principio.

La revisione della LEF comprendente anche l'art. 219 cpv. 4 era già in elaborazione nel 1990 (messaggio dell'8 maggio 1991). La modifica della regolamentazione dei privilegi è dunque un fatto a sé stante ed era stata pianificata ben prima che il campo d'attività del fondo di garanzia LPP venisse ampliato. Dal momento che il fondo di garanzia dall'entrata in vigore della LPP ha garantito agli istituti di previdenza registrati le prestazioni minime, si è potuto lasciar cadere di conseguenza il privilegio dei diritti alla previdenza.

b. Per contro ai sensi dell'art. 56 LPP il compito del fondo di garanzia consiste esclusivamente nel versare sussidi in caso di struttura dell'età sfavorevole e nel garantire le prestazioni di previdenza ad assicurati affiliati ad istituti di previdenza divenuti insolventi. L'allargamento delle prestazioni del fondo di garanzia, in vigore dal 1° gennaio 1997, è una conseguenza del caso Vera/Pevos ed è divenuto attuale soltanto nel 1995 in seguito ad interventi parlamentari (cfr. 93.462 Iniziativa parlamentare Rechsteiner. Previdenza professionale. Miglioramento della copertura in caso di insolvenza). La compensazione delle prestazioni diventa operativa soltanto quando il capitale dell'istituto di previdenza non è più sufficiente e dopo che sono stati esauriti tutti i provvedimenti atti a soddisfare i diritti degli assicurati. Il fondo di garanzia copre definitivamente l'ammanco solo dopo la conclusione di questi procedimenti. Le prestazioni del fondo di garanzia nell'ambito sovraobbligatorio privilegiato della previdenza non possono quindi essere incluse nella massa fallimentare dell'istituto di previdenza né direttamente né indirettamente. Alleviare il danno che il fallimento dell'istituto di previdenza presumibilmente arrecherà a terzi con i mezzi residui della previdenza significherebbe infrangere l'art. 56 LPP (la cui formulazione è molto chiara) come pure la definizione dello scopo dei mezzi inclusi dal fondo di garanzia in un istituto di previdenza.

In conclusione si può dire che le due disposizioni sono concordi e tengono conto in maniera logica l'una dell'altra: non si vede quindi la necessità di una revisione.

c. L'aggiunta all'art. 219 cpv. 4 lett. b LEF citata dall'autore dell'interpellanza faceva effettivamente ancora parte del messaggio del Consiglio federale dell'8 maggio 1991 concernente la LEF. Tuttavia era riferita a contributi nell'ambito del minimo LPP non pagati agli istituti di previdenza da datori di lavoro falliti. Questi crediti dovrebbero essere privilegiati nella prima classe di creditori, qualora il fondo di garanzia non li abbia compensati. Il fondo di garanzia compensa per gli assicurati di istituti di previdenza insolventi soltanto prestazioni nel quadro fissato dalla legge, quindi non i contributi dovuti dal datore di lavoro all'istituto di previdenza. La parte della regolamentazione stralciata non ha alcun rapporto con la compensazione delle prestazioni da parte del fondo di garanzia in caso di fallimento di un istituto di previdenza.

Punto 5:

Dall'introduzione della copertura allargata in caso di insolvenza gli assicurati non corrono più il rischio di subire un danno nella previdenza - nemmeno se si dovesse imporre l'interpretazione dell'art. 219 cpv. 4 LEF del fondo di garanzia. Gli assicurati sono coperti dai mezzi residui della fondazione oppure dal fondo di garanzia.

Soltanto gli assicurati il cui salario determinante sia superiore a 107'460 franchi (cioè i quadri) potrebbero, conformemente all'art. 56 cpv. 2 LPP, dover subire perdite. Questo si verificherebbe se si dovesse imporre l'interpretazione giuridica del fondo di garanzia, secondo la quale tutti i diritti sovraobbligatori sono privilegiati, e se la fondazione non disponesse più di mezzi sufficienti per coprirli. "Si stabilisce così un limite alla copertura, poiché dal profilo sociopolitico non appare necessario né opportuno estendere la protezione in caso d'insolvenza anche a componenti del salario molto elevate e alla previdenza individuale dei quadri." (cfr. FF 1996 I 502).

Punto 6:

Il Consiglio federale si rende conto che, in caso di liquidazione di un istituto di previdenza, i creditori di terza classe non privilegiati correrebbero il rischio - al contrario degli assicurati - di non essere completamente soddisfatti. Sarà tuttavia compito del giudice competente decidere il limite di queste perdite. Nella fattispecie egli dovrà decidere se in caso di fallimento tutti i crediti sovraobbligatori vadano privilegiati, il che significherebbe uno sgravio del fondo di garanzia, oppure se i diritti sovraobbligatori "normali" debbano essere equiparati ai diritti dei creditori di terza classe, il che comporterebbe per questi ultimi una perdita ridotta a spese del fondo di garanzia.

Punto 7:

Il Consiglio federale concorda con l'autore dell'interpellanza e ritiene che il caso Vera/Pevos debba essere risolto rapidamente e pragmaticamente. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), nella sua qualità di autorità di sorveglianza sia delle fondazioni Vera/Pevos che del fondo di garanzia, è perciò continuamente in contatto con tutte le parti in causa e sta tentando con tutti i mezzi di trovare una soluzione comune nell'interesse degli assicurati. Diversi colloqui hanno già avuto luogo e vi sono indizi che si possa giungere ad una soluzione di comune accordo.

Il fondo di garanzia deve attenersi alla legge. Difendendo la sua concezione del diritto non abusa della sua libertà discrezionale. Non vi sono quindi le premesse per provvedimenti di diritto di vigilanza. L'UFAS lederebbe la libertà discrezionale del fondo di garanzia se emanasse una decisione di diritto di vigilanza riguardante l'interpretazione dell'art. 219 cpv. 4 LEF.

La visione del diritto del Consiglio di fondazione nell'interesse dei creditori di terza classe è per altro legittima, ragion per cui anche in questo caso mancano le premesse per un provvedimento di diritto di vigilanza.

Risposta del Consiglio federale.