98.3302 · Mozione · 1998-06-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1.Istituzione di tribunali federali specializzati o regionali
Al punto 1, la mozione persegue una suddivisione della giurisdizione federale in più tribunali specializzati o regionali. Tale suddivisione dovrebbe consentire un potenziamento dell'apparato giudiziario federale tanto consistente da poter rinunciare a limitazioni dell'accesso.
Come menzionato nella motivazione della mozione, il Consiglio federale propone, nell'ambito della riforma giudiziaria, l'istituzione di una nuova Corte penale federale e di autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale (art. 179 della riforma giudiziaria). Nel progetto di legge sul Tribunale federale posto in consultazione è previsto, per il giudizio di tali controversie di diritto pubblico, un tribunale amministrativo federale centrale. Il Tribunale amministrativo federale e la Corte penale federale non costituiscono tuttavia tribunali specializzati sullo stesso piano del Tribunale federale, bensì istanze giudiziarie inferiori cui è assegnata una posizione analoga a quella dei tribunali d'appello e amministrativi cantonali. Nel corso della riforma giudiziaria si intende colmare anche nei Cantoni in particolare nel settore del diritto pubblico cantonale - le lacune esistenti nell'ambito delle istanze giudiziarie inferiori al Tribunale federale (art. 179a della riforma giudiziaria). La disposizione relativa (art. 179a della riforma giudiziaria) è stata inoltre completata dalle Camere mediante un capoverso che autorizza espressamente i Cantoni a istituire autorità giudiziarie comuni, quindi tribunali regionali supracantonali.
Il Consiglio federale ritiene che sarebbe errato sovrapporre a tale sistema privo di lacune in futuro sancito dalla Costituzione composto di tribunali d'appello e amministrativi cantonali (compresi i tribunali cantonali comuni), Corte penale federale e Tribunale amministrativo federale, un ulteriore apparato giudiziario completo, che dovrebbe essere in grado di rivedere completamente, su ricorso, ogni sentenza pronunciata e che inoltre, con ogni probabilità, necessiterebbe di essere completato mediante un organo di coordinamento supplementare o una Corte suprema. La qualità dell'organizzazione giudiziaria non si misura sulla quantità delle istanze di ricorso a disposizione delle parti. Un corso delle istanze lungo è per contro dannoso sotto diversi aspetti (ad es. insicurezza giuridica che si protrae a lungo, spese processuali elevate per i partecipanti alla procedura, aumento della probabilità di decisioni contraddittorie e quindi compromissione della fiducia nella giustizia).
Secondo il Consiglio federale, gli obiettivi principali di una riforma dell'organizzazione giudiziaria mirano piuttosto a che
-ogni controversia giuridica possa in linea di principio essere sottoposta a un tribunale indipendente,
-decisioni di prima istanza soggiacciano di norma a un rimedio giuridico che permetta un controllo giudiziario completo (appello), e che
-il Tribunale federale possa garantire, conformemente al suo ruolo di tribunale supremo, l'applicazione uniforme e l'evoluzione giurisprudenziale del diritto, giudicando in primo luogo controversie che pongono quesiti giuridici d'importanza fondamentale.
La proposta di riforma giudiziaria del Consiglio federale tiene conto di tali obiettivi. Le relative disposizioni concernenti la garanzia della via giudiziaria (art. 25a) e le istanze giudiziarie precedenti il Tribunale federale (art. 179 e 179a) sono già state accolte tanto dal Consiglio nazionale quanto dal Consiglio degli Stati.
2.Valutazione periodica del Tribunale federale
Al punto 2, la mozione sollecita una valutazione periodica di organizzazione, qualità ed efficienza del Tribunale federale e dei singoli giudici.
Secondo l'articolo 85 numero 11 della vigente Costituzione federale, l'Assemblea federale esercita l'alta sorveglianza sul Tribunale federale. Una norma analoga è stata ripresa, senza essere oggetto di alcuna contestazione, nel disegno di Costituzione aggiornata (art. 159). In virtù dei suoi compiti di alta sorveglianza, l'Assemblea federale è tenuta a controllare il buon funzionamento del Tribunale federale. L'indipendenza del potere giudiziario vieta invece il controllo materiale delle sentenze.
Nell'ambito della riforma giudiziaria, le Camere hanno accolto, sotto il titolo "Statuto del Tribunale federale", una nuova disposizione che recita: "Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa" (art. 176 cpv. 3). Il Consiglio federale, in considerazione di tale rafforzata autonomia amministrativa del Tribunale federale, è dell'opinione che dovrebbe essere affidato a quest'ultimo il compito di decidere mediante quali provvedimenti interni garantire l'efficienza dell'organizzazione amministrativa del tribunale. All'interno dei rapporti di gestione non vi è stato sinora alcun accenno a problemi d'ordine organizzativo che richiederebbero un disciplinamento legale.
Per quel che concerne il controllo dell'attività giurisprudenziale del tribunale e dei singoli giudici, ci si chiede in primo luogo quale organo andrebbe chiamato a valutare qualità ed efficienza dell'attività giurisprudenziale dellistanza suprema. L'unica soluzione suscettibile di essere presa in considerazione è la problematica attribuzione di qualifiche ai giudici federali da parte di colleghi. Ancor più arduo è cercare di immaginare quali criteri dovrebbero guidare la valutazione. Statistiche sul numero di sentenze di ciascun giudice non possono in alcun modo costituire un metro idoneo, in quanto non forniscono informazioni né sul grado di difficoltà della singola controversia né sulla qualità della trattazione del caso.
Il Consiglio federale parte dal presupposto che, anche senza nuovi strumenti legislativi, alle commissioni della gestione delle Camere federali difficilmente potrebbe sfuggire, in occasione delle periodiche ispezioni presso il Tribunale federale, che un membro del Tribunale federale non soddisfi chiaramente alle esigenze richieste da tale carica, e che per tale motivo la sua rielezione potrebbe essere sconsigliata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.