98.3351 · Mozione · 1998-06-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è cosciente dei grandi pericoli per la salute che si celano dietro il consumo di prodotti del tabacco e della notevole importanza che la prevenzione del tabagismo rappresenta per la politica della sanità. Circa un sesto di tutti i decessi annuali sono da mettere in relazione con il consumo di prodotti del tabacco, il che corrisponde più o meno a 7000-10000 persone1 che muoiono in seguito al consumo di prodotti del tabacco. Si tratta della più importante causa di morte precoce evitabile.
L'autore della mozione invita il Consiglio federale a presentare al Parlamento un disegno di legge che preveda tre misure per la lotta contro il consumo di prodotti del tabacco. Qui di seguito sono trattate singolarmente le tre richieste a cui si accenna nella mozione.
1.Divieto della pubblicità
Il Consiglio federale è preoccupato dell'aumento del fumo tra i giovani, anche perché prima si inizia a fumare e più forte sarà la dipendenza e quindi il rischio di conseguenze negative per la salute in un secondo tempo. La pubblicità in favore dei prodotti del tabacco, che associa al fumo l'immagine positiva del diventare adulti, della bellezza, dell'attività sessuale, della libertà, dell'avventura, del divertimento, del successo, del prestigio ecc., può influenzare il comportamento dei giovani nei confronti del consumo di prodotti del tabacco. La lotta per la conquista di una fetta di mercato è condotta soprattutto nel segmento che riguarda i giovani, in modo particolarmente aggressivo.
Per rendersi conto dell'importanza economica che la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco rappresenta in Svizzera basta dare uno sguardo ai dati pubblicati dalla Media Focus e riferiti al 1997. La parte di pubblicità in favore dei prodotti del tabacco rispetto al totale dei proventi pubblicitari era dello 0,56% per quanto riguarda i quotidiani, dell1,62% per le riviste a grande tiratura, dello 0,36% per le riviste specializzate, del 19,68% per la pubblicità nelle sale cinematografiche e del 14,70% per i cartelloni e i manifesti pubblicitari. Globalmente quindi per la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco si spendono 70 milioni di franchi, il che equivale al 2,30% del totale degli investimenti nel campo della pubblicità.
Importanti organismi della sanità e noti esperti in materia di salute raccomandano il divieto della pubblicità considerandolo un aspetto essenziale della prevenzione del tabagismo che si voglia efficace e completa (oltre alla politica dei prezzi, alle campagne di informazione e di motivazione ecc.). In questo senso l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in una documentazione relativa alla Giornata mondiale senza fumo del 31 maggio 1998, osserva: "Il consumo mondiale di prodotti del tabacco ha le proporzioni di un'epidemia globale senza segni riconoscibili di un miglioramento". Nello stesso documento ci si imbatte in un'affermazione simile sull'effetto della pubblicità: "La pubblicità per il tabacco ha un ruolo di primo piano nel persuadere giovani a divenire fumatori". Invece, un'iniziativa popolare per un divieto di pubblicizzazione del tabacco è stata rifiutata dal popolo e dai Cantoni il 28 novembre 1993 con 1'521'885 voti contro 521'433.
Le istanze dell'UE hanno deciso di sancire il divieto della pubblicità a favore dei prodotti del tabacco. La direttiva riguardante questo divieto è stata definitivamente approvata il 23 giugno 1998 dal Consiglio dei ministri della ricerca. La Germania ha già annunciato che si opporrà alla direttiva, a causa dell'insufficiente base giuridica. La decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee (Corte) è attesa entro un anno, ma si prevede una conferma visto che i servizi giuridici della Commissione, del Consiglio e del Parlamento avevano già esaminato ed accertato la competenza dell'Unione ad emanare la direttiva. La direttiva, dopo la sua pubblicazione sul Foglio ufficiale della CE, dovrà essere assunta entro tre anni nei diritti nazionali dei singoli Stati membri. Per garantire una prevenzione efficace, in Svizzera le autorità competenti esamineranno la questione delle limitazioni per la pubblicità del tabacco indipendentemente dagli sviluppi nell'UE. Gli obiettivi senza dubbio paragonabili, in particolare quello della protezione della gioventù, e le esperienze compiute nei Paesi vicini forniranno preziose indicazioni.
2.Avvertenza sugli imballaggi dei prodotti del tabacco
L'ordinanza sul tabacco entrata in vigore il 1° luglio 1995 prescrive all'art. 11 e 12 le avvertenze specifiche, proprio come chiesto dall'autore della mozione. Il termine transitorio, durante il quale i beni prodotti prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza possono ancora essere immessi in commercio, è scaduto il 30 giugno 1998.
3.Finanziamento delle campagne di prevenzione del tabagismo
Gli attuali mezzi finanziari a disposizione a livello federale per la prevenzione del tabagismo non sono affatto adeguati al potenziale di pericolo che si cela dietro il consumo di prodotti del tabacco. Globalmente, ogni anno, sono messi a disposizione 5 milioni di franchi per la prevenzione. Allo stesso tempo sono investiti annualmente 70 milioni di franchi per la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco.
La Costituzione federale sancisce che le tasse sul tabacco devono essere destinate all'assicurazione vecchiaia e superstiti e all'assicurazione invalidità nonché alle prestazioni complementari. L'introduzione di una tassa sul tabacco per il finanziamento di una campagna duratura per la prevenzione del tabagismo e per il sovvenzionamento dell'assicurazione malattia esigerebbe dunque una modifica della costituzione.
Attualmente si sta esaminando se a livello di legge è possibile istituire un fondo per la prevenzione del tabagismo analogamente al fondo di finanziamento gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco indigeno. Il tabacco prodotto in Svizzera è sostenuto con una tassa pagata dal produttore e dall'importatore rispettivamente dal consumatore (cfr. art. 28 della legge sull'imposizione del tabacco e art. 24 dell'ordinanza sull'imposizione del tabacco). Se si dovesse applicare lo stesso tasso che per il tabacco indigeno (0,13 centesimi per ogni sigaretta venduta in Svizzera), ne risulterebbe, sulla base del 1997, un'entrata di 19,3 milioni di franchi in favore di un fondo di prevenzione del tabagismo.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.