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98.3372 · Interpellanza · 1998-09-21

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda con l'interpellante per quanto riguarda la necessità di agire contro la somministrazione di farmaci a scopo di doping. Il doping è il tentativo mirato, mediante farmaci e metodi (per es. trasfusioni di sangue), di aumentare o mantenere capacità di prestazioni sportive per la competizione. Secondo la definizione del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), con doping s'intende "l'uso, intenzionale o non intenzionale, di sostanze attive provenienti da classi di sostanze proibite e di metodi proibiti". Tali classi di sostanze e metodi proibiti vengono regolarmente ridefiniti dal CIO. La maggior parte delle federazioni sportive internazionali, il Consiglio d'Europa con la sua Convenzione contro il doping nello sport e anche la maggior parte delle organizzazioni sportive nazionali (per es. l'Associazione olimpica svizzera, AOS), aderiscono ogni volta alle disposizioni del CIO.

Il tema del doping in occasione del Tour de France ha dominato i media per alcune settimane. Si sono scontrate opinioni favorevoli a un divieto rigoroso (per es. legislazione sul doping), a una libertà totale in materia (il doping è presente nella società delle prestazioni e lo sport è parte di tale società) e all'uso del doping sotto sorveglianza medica per aumentare le prestazioni (argomentazione di medicina del lavoro). La problematica dell'attuale definizione di doping e dell'imposizione del divieto del doping (parte delle sostanze dopanti non sono identificabili) è emersa chiaramente.

Ha segnatamente dato adito a interrogativi il fatto che in Svizzera alcuni medici si sono pronunciati esplicitamente a favore della somministrazione di sostanze dopanti per mantenere la salute degli sportivi, i quali corrono rischi a causa degli enormi sforzi fisici risultanti dalle forme attuali di allenamento e di competizione.

Riguardo alle domande dell'interpellanza, il Consiglio federale risponde come segue:

1.I Cantoni sono competenti per la vigilanza su i medici e i farmacisti. Sinora, né la legislazione federale, né le leggi cantonali hanno contemplato disposizioni sul doping. La maggior parte delle legislazioni cantonali sui medicamenti consentono tuttavia un perseguimento penale delle persone (farmacisti, allenatori, massaggiatori, privati) che smerciano o somministrano senza ricetta medicamenti soggetti a prescrizione medica. Per quanto riguarda i medici, nelle legislazioni di singoli Cantoni vi sono disposizioni concernenti l'obbligo di diligenza. Di regola, tali disposizioni restano però praticamente inoperanti nei casi di doping.

Attualmente si sta perciò esaminando se, mediante una regolamentazione legale nel quadro della legislazione sui medicamenti (per es. con una modifica della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport), i medici e i farmacisti possano essere giuridicamente tenuti a rendere maggiormente conto della prescrizione o della somministrazione di medicamenti a scopo di doping. La punizione del consumo di doping non può essere oggetto di tale regolamentazione legale e continuerà quindi ad essere sotto la responsabilità delle organizzazioni sportive. La via della promulgazione di una vera e propria legge sul doping è considerata per il momento come non indicata.

2.L'unico laboratorio antidoping accreditato in Svizzera è il Laboratoire suisse d'Analyse du Dopage (LAD) di Losanna. Il suo finanziamento avviene con l'analisi di campioni forniti dall'AOS o da altre federazioni sportive nazionali e internazionali, nonché mediante contributi alla ricerca. Per la Svizzera, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il doping è entrata in vigore il 1° gennaio 1993. Da allora, la Confederazione partecipa annualmente alle spese per i controlli antidoping dell'AOS con un contributo di circa fr. 500'000.-. Oltre al LAD non esiste alcun laboratorio di controllo ufficiale che potrebbe scoprire eventuali infrazioni da parte di medici nella somministrazione di sostanze dopanti.

Risposta del Consiglio federale.

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