98.3380 · Interpellanza · 1998-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In merito alla prima domanda relativa agli allontanamenti che attualmente non possono essere applicati :
a) Negli ultimi mesi l'escalation militare fra le forze di sicurezza serbe e l'esercito di liberazione del Kosovo (UCK) ha provocato nella regione in guerra, al Sud della Jugoslavia, una situazione d'emergenza sul piano umanitario con ingenti danni e un esodo di massa. Per tener conto di un'eventuale messa in pericolo delle persone soggette all'obbligo di partenza, il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha ordinato, di fronte all'imminenza dell'inverno, un'ulteriore proroga dei termini di partenza di sette mesi fino al 30 aprile 1999. La proroga del termine a livello generale riguarda - ad eccezione delle persone che hanno commesso reati - circa 14'000 richiedenti l'asilo respinti provenienti dalla provincia del Kosovo che, a seconda del caso, possono essere rinviati al più presto a partire dall'inizio di maggio 1999.
b) Sulla base del decreto del Consiglio federale del 20 aprile 1994 sono stati ammessi provvisoriamente, a causa dell'impossibilità a livello tecnico di eseguire l'allontanamento, circa 9'800 richiedenti l'asilo provenienti dallo Sri Lanka che avevano inoltrato la loro domanda d'asilo prima della fine di giugno 1990. Il trattamento e l'esecuzione di 6'700 domande provenienti dallo Sri Lanka che sono state inoltrate fra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1992, è sospeso dal mese di ottobre 1994.
c) L'esecuzione dell'allontanamento in diversi Stati di provenienza è in pratica completamente sospesa a causa della guerra, della guerra civile o di situazioni di violenza generale. Ne sono colpiti almeno 7'000 richiedenti l'asilo allontanati provenienti dall'Afghanistan, Irak, Somalia, Burundi, Ruanda nonché Angola (in particolare le famiglie con figli minorenni).La maggior parte di queste persone è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera ai sensi dell'articolo 14a capoverso 4 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (SR 142.2 ; LDDS).
d) Per motivi tecnici (p. es. a causa della mancanza di collegamenti aerei e aeroporti chiusi) o perché diversi Stati di provenienza - in particolare quelli africani - rifiutano, contrariamente al diritto umanitario internazionale, di riammettere i propri cittadini, l'esecuzione di allontanamenti in particolare verso l'Etiopia, l'Eritrea, la Sierra Leone e la Liberia è di fatto bloccata da molto tempo. Secondo le statistiche dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) le persone colpite provenienti dagli Stati summenzionati sono 1'120.
e) E' in netto aumento la tendenza, che si manifesta da anni, secondo la quale un gran numero di persone sprovviste di documenti provenienti da regioni ben determinate si rifiuta costantemente di collaborare all'acquisizione di documenti. Grazie ad analisi linguistiche specifiche è possibile determinare, con molta probabilità, la nazionalità. Nella maggior parte dei casi, la provenienza effettiva (luogo di nascita o dell'ultimo domicilio) e l'identità (dati personali) possono essere stabilite, , in modo non sufficientemente esaustivo per l'esecuzione. Nei casi in cui le autorità d'esecuzione non sono in grado di fornire queste informazioni essenziali sulla persona, le rappresentanze dei probabili Paesi di provenienza non rilasciano documenti di viaggio sostitutivi. Questa osservazione riguarda in particolare le persone allontanate provenienti da diverse regioni africane, ma ora anche dall'Albania e dalla Macedonia. Non esistono dati statistici dettagliati in merito a questo gruppo di persone. Secondo le rilevazioni effettuate nel settore dell'esecuzione dell'allontanamento il numero di pendenze d'esecuzione bloccate sarebbe attualmente di 1'500 circa.
In merito alle domande 2 e 3 relative alle misure adottate e alle misure previste :
a) Nel settore della legislazione, il Parlamento ha emanato un decreto federale concernente le misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri (RS 142.31 DMAS) e il 1° luglio ha messo in vigore anticipatamente tre nuove decisioni di non entrata in vigore in merito alla lotta contro gli abusi. Tali decisioni dovrebbero permettere di snellire e accelerare l'esecuzione della procedura. Il numero di rilasci di documenti di legittimazione dovrà inoltre essere aumentato accelerando così l'esecuzione dell'allontanamento. Queste disposizioni possono essere applicate direttamente, senza legislazione d'esecuzione, da parte delle autorità preposte all'asilo della Confederazione.
b) A livello internazionale la Svizzera conduce - per attenuare le conseguenze della non adesione alla Convenzione di Dublino - trattative bilaterali con i Paesi confinanti in merito alla conclusione risp. al nuovo disciplinamento di accordi di riammissione. Grazie a tali accordi sarà possibile la riammissione di persone entrate illegalmente in Svizzera. Nel medesimo tempo, dovrà essere creata la possibilità di rinviare le persone con l'accompagnamento della polizia passando per il territorio di un altro Stato. L'Accordo concluso con l'Italia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata che è stato firmato a Roma il 10 settembre 1998 gode di una particolare importanza. L'integrazione della Svizzera alla Convenzione di Dublino e EURODAC (sistema europeo di rilievo delle impronte digitali) grazie a un accordo parallelo coincide con gli obiettivi in materia d'asilo e di politica d'integrazione del Consiglio federale. Nonostante le promesse fatte in precedenza per una ripresa delle trattative con la Svizzera dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, dall'autunno 1997 l'Unione europea (UE) fa dipendere questo passo dalla conclusione con un esito positivo delle trattative bilaterali e in particolare dall'accordo relativo alla libera circolazione delle persone. Non sono escluse altre condizioni da parte dell'Unione europea.
Le condizioni per l'adesione alla Convenzione di Dublino e altre possibilità per una futura collaborazione fra la Svizzera e il gruppo di Schengen risp. gli Stati membri dell'UE erano oggetto dell'incontro fra il capo del DFGP e i ministri degli interni di Repubblica federale di Germania, Francia, Italia e Austria tenutosi dal 15 e 17 luglio 1998 a Gaschurn/Voralberg. Questo scambio informale di opinioni verrà ripetuto. Il 16 settembre 1998 il Comitato esecutivo di Schengen si è invece pronunciato in modo deciso contro una collaborazione istituzionalizzata con la Svizzera.
c) Nel settore dell'esecuzione dell'allontanamento il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) hanno istituito un gruppo di lavoro paritetico che è stato incaricato di presentare proposte per una collaborazione efficiente e effettiva della Confederazione e dei Cantoni nell'ambito dell'esecuzione di allontanamenti. Il gruppo di lavoro esecuzione dell'allontanamento, che comprendeva anche il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha esaminato 70 domande circa di ottimizzazione e le ha riunite in un catalogo di misure. Il 29 giugno 1998 il CDCGP ha discusso il suddetto catalogo e approvato all'unanimità il rapporto conclusivo del gruppo di lavoro paritetico del 31 marzo 1998.
- Creazione di una divisione specifica per l'esecuzione dell'allontanamento presso l'UFR : la divisione, che sarà creata a partire dal 1° gennaio 1999, sarà incaricata dell'acquisizione di documenti e del sostegno dell'esecuzione nel settore dell'asilo e degli stranieri. La nuova divisione si occuperà di chiarimenti dell'identità e della nazionalità, nella misura in cui questi non possono essere stabiliti nella prima o nella seconda fase della procedura.
- Collaborazione intercantonale, professionalità e adeguamento delle strutture cantonali : contrariamente alla ripresa di nuovi compiti da parte della Confederazione ci si attende dai Cantoni una prassi d'esecuzione più unificata e un'applicazione più coerente della politica del Consiglio federale. La Confederazione e i Cantoni hanno stabilito di comune accordo che avrebbero aumentato il personale degli organi cantonali d'esecuzione e ottenuto una professionalità dal profilo tecnico e linguistico grazie al sostegno della Confederazione. I Cantoni esamineranno inoltre le loro stesse strutture di esecuzione e le adatteranno alle condizioni quadro esistenti. Per quanto attiene al campo d'esecuzione l'UFR dovrà avere solamente un interlocutore in tutti i Cantoni.
- Controlling d'esecuzione e di procedura: al fine di rispettare la politica del Consiglio federale nel settore dell'asilo e le direttive della Confederazione in futuro sarà necessaria maggiore trasparenza. Alla luce dell'entrata in vigore prevista per il 1° luglio 1999 della nuova legge sull'asilo occorre indicare, attraverso strumenti di controllo adeguati, quanto prestano la Confederazione e i Cantoni nell'ambito d'esecuzione e rendere trasparente quali Cantoni non adempiono il mandato d'esecuzione o lo adempiono sono in parate.
- Collaborazione con il DFAE. Inoltre, anche il DFAE dovrà intensificare il suo impegno nel sostegno dell'esecuzione dell'allontanamento. L'UFR e i Cantoni dipendono anche dalla collaborazione con il DFAE, a causa della mancata collaborazione di diverse rappresentanze straniere nell'ambito del rilascio di documenti di viaggio sostitutivi fino al vero e proprio rifiuto di riammissione di cittadini propri. A partire dal 1° gennaio 1999 il DFAE metterà a disposizione collaboratori con esperienza nel settore consolare alla divisione che dovrà essere creata per l'esecuzione dell'allontanamento; intensificherà inoltre la formazione e il perfezionamento professionale del personale impiegato nei consolati nel settore della migrazione e in particolare nel settore dell'esecuzione.
d) Nel settore procedura d'asilo le domande d'asilo abusive dovranno essere accertate per tempo e la decisione dovrà essere pronunciata velocemente. Attualmente l'UFR sta svolgendo un progetto pilota che scopre e accelera la procedura delle domande di Albanesi che si fanno passare per cittadini jugoslavi. Grazie all'analisi linguistica e di testo nonché attraverso il disbrigo diretto, e pertanto rapido, di domande d'asilo nei centri di raccolta, il numero delle domande dovrà essere notevolmente ridotto. Quali misure a medio termine, le concezioni per migliorare la procedura d'asilo a livello organizzativo dovranno essere applicate nella fase iniziale. L'obiettivo prefissato è quello di riuscire a trattare il 25% delle domande d'asilo non motivate - in particolare attraverso le decisioni di non entrata nel merito - già nella prima fase della procedura con audizioni della Confederazione.
e) Nel settore dell'aiuto al ritorno e del reinserimento, il promovimento della partenza volontaria e conforme agli obblighi e la reintegrazione nei Paesi di origine o di provenienza assume particolare importanza nella prospettiva della creazione di un nuovo strumento che permetterà di concedere una protezione provvisoria. Nell'ambito dell'abrogazione dell'ammissione collettiva a titolo provvisorio di rifugiati di guerra provenienti dalla Bosnia Erzegovina, il Consiglio federale ha approvato il 26 giugno 1996 un progetto di aiuto al ritorno e di reinserimento che offre alle persone disposte a rientrare nel loro Paese un aiuto finanziario e contributi dello stesso ammontare di tale aiuto per la creazione di un'infrastruttura e di uno spazio abitativo per le persone che rientrano in patria. Fra i 18'000 rifugiati di guerra ammessi in Svizzera, alla fine di ottobre 1998 circa 10'000 sono rientrati volontariamente nel loro Paese. Fino alla scadenza del programma, prevista per la fine di dicembre 1998, rimangono ancora 1'800 persone che si erano iscritte.
f) Nel settore delle risorse occorre rammentare che dall'inizio degli anni 80 gli andamenti delle cifre dei richiedenti l'asilo, caratterizzati da forti oscillazioni, ostruiscono una politica delle risorse a lungo termine. Nel 1994 la Confederazione ha creato il progetto pilota "disponibilità strategica a fornire prestazioni da parte delle autorità della Confederazione preposte all'asilo (DSPA)". Con tale progetto sarà possibile reagire - tenendo conto del tempo e delle necessità - alle cifre oscillanti delle persone richiedenti l'asilo e di quelle che necessitano di protezione. In tal modo si intende evitare che vengano a crearsi pendenze costose. L'8 giugno 1998 il Consiglio federale ha deciso di introdurre definitivamente il modello creato come progetto pilota. Al tempo stesso ha aumentato le riserve di 15 milioni portandole a 20,5 milioni di franchi, ciò che corrisponde a una somma dei salari per 155 posti supplementari a tempo determinato. Per realizzare le decisioni relative al catalogo delle misure CDCGP/DFGP sarà necessario un ulteriore aumento. Ciò avverrà in una seconda fase con una rispettiva richiesta del DFGP. Le autorità preposte all'asilo della Confederazione riceveranno così le risorse necessarie per far fronte nei prossimi cinque anni alle attese domande d'asilo e ai ricorsi che ne scaturiranno, salvo situazioni eccezionali, senza comportare un aumento delle pendenze. Il Consiglio federale ha inoltre potenziato il corpo delle guardie di confine con un totale di 100 guardie delle fortificazioni specialmente per l'impiego alla frontiera al Sud del Paese.
Risposta del Consiglio federale.