98.3385 · Postulato · 1998-09-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1.- Il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) è un'associazione con sede in Svizzera dal 1915. In conformità di un decreto del Consiglio federale dell'8 luglio 1981, il CIO beneficia da quasi 20 anni di uno statuto speciale nella Svizzera. Detto decreto introduceva per il CIO l'esenzione dall'imposta sulla difesa nazionale (attuale imposta federale diretta). Lo sgravio fiscale più significativo per il CIO, consistente nell'esenzione dalle imposte sull'utile, fu quindi deciso già circa 20 anni or sono. Oltracciò, l'allora "Ordinanza del 22 ottobre 1980 che limita l'effettivo degli stranieri esercitanti un'attività lucrativa" fu dichiarata come non applicabile al CIO. Il Consiglio federale aveva agito in tal senso specialmente in considerazione del significato universale rappresentato dal CIO per lo sport in generale e per lo sport di competizione in particolare.
2.- Nel frattempo, il CIO, nella sua funzione di massima istanza del movimento olimpico, che annovera 34 associazioni internazionali, 198 comitati olimpici nazionali e 3 comitati d'organizzazione per i giochi olimpici ha assunto un significato globale a livello mondiale. In ragione del ruolo universale svolto dal CIO nel contesto di un importante settore delle relazioni internazionali, della sua fama a livello mondiale e delle convenzioni da lui sottoscritte con organizzazioni interstatali, il Consiglio federale ha considerato come giunto il momento di migliorare, a corrispondente richiesta, lo statuto del CIO.
3.- Di seguito, il 16 settembre 1998 il Consiglio federale ha deciso, in conformità dell'art. 102 n. 8 della Costituzione federale (Cost.), di sostituire la disposizione
dell'8 luglio 1981 con un nuovo decreto federale. Quest'ultimo prevede fra l'altro per il CIO un'estensione dell'eccezione all'obbligo fiscale IVA. Non imponibile è in particolare la cessione di diritti televisivi ed altri diritti di trasmissione in relazione alla diffusione dei giochi olimpici; i medesimi criteri valgono per le corrispondenti entrate, nella misura in cui sono erogate ad un'associazione internazionale, ad un comitato olimpico nazionale o ad un comitato d'organizzazione per i giochi olimpici. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto è limitata fino all'entrata in vigore della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto. Con il miglioramento dello statuto del CIO, il Consiglio federale spera di aver creato le condizioni fondamentali per assicurare il suo mantenimento nella Svizzera a lungo termine.
4.- Il Consiglio federale è stato indotto dai seguenti motivi ad introdurre per il CIO l'esenzione fiscale anche per l'IVA: il CIO è assurto oggi ad una funzione significativa senz'altro paragonabile a quella delle organizzazioni internazionali. Molte organizzazioni subordinate dell'ONU, come anche l'OMS ed altre organizzazioni internazionali con le quali sono state ratificate delle cosiddette convenzioni di sede, sono esentate o liberate nella Svizzera da tutte le imposte e quindi anche dall'IVA. In conformità dell'Ordinanza varata dal Dipartimento federale delle finanze il 26 giugno 1995 e facente capo all'articolo 81 lettera b OIVA, vengono sgravate dall'IVA non solo le menzionate organizzazioni ma in senso esteso anche il loro personale. Diversamente da queste organizzazioni internazionali, le quali non realizzano cifre d'affari imponibili, il CIO si autofinanzia prevalentemente con la vendita dei diritti relativi ai giochi olimpici. Poiché è incontestato che la maggior parte dell'IVA dovuta eventualmente dal CIO potrebbe in ogni modo venir ricuperata dall'acquirente, a titolo d'imposta precedente, il Consiglio federale ha liberato il CIO dall'imposizione. Considerato che, secondo l'opinione svizzera, quest'ultimo non costituisce un' "organizzazione internazionale" - altre nazioni hanno riconosciuto il CIO a livello diplomatico -, il Consiglio federale è stato indotto a sostenere la risoluzione in virtù dell'articolo 102 numero 8 Cost. fino all'esecuzione della base di legge ordinaria. Con questa soluzione, la distinzione dello statuto del CIO in materia di legislazione IVA non è più rilevante rispetto allo statuto delle organizzazioni internazionali. Come per quest'ultime, lo sgravio dalle imposte si estende essenzialmente all'acquisto di merci e prestazioni di servizi, con la differenza che neppure gli alti funzionari del CIO sono sgravati dall'IVA per i loro acquisti personali.
5.- Nel corso delle deliberazioni del disegno di legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, nel suo statuto di seconda camera il Consiglio degli Stati ha deliberato di introdurre nella legge una disposizione che consente al Consiglio federale di prevedere l'esenzione dall'assoggettamento con il diritto allo sgravio dell'imposta precedente, specialmente per le organizzazioni incaricate della direzione del movimento olimpico internazionale (v. art. 86 cpv. 2 lett. b del disegno di legge IVA; D-LIVA). L'approvazione della norma di delega in questione mostra come anche il Consiglio degli Stati riconosca che la presenza del CIO assume un particolare significato per la Svizzera. Nella sua sintesi, il Consiglio degli Stati ha tuttavia contemporaneamente accentuato che i privilegi di diritto fiscale in discussione sono intesi come spettanti unicamente ed esclusivamente al CIO; questo criterio corrisponde anche all'opinione del Consiglio federale. Un'esenzione dall'imposta decisa dal Consiglio federale in virtù dell'art. 102 n. 8 Cost. per altre organizzazioni che non adempiono i presupposti menzionati nell'art. 86 cpv. 2 lett. b D-LIVA dovrebbe quindi essere interpretata, nelle descritte circostanze, come un'inosservanza della volontà del legislatore ordinario.
6.- E' d'altronde vero che, a causa del privilegio IVA concesso al CIO, la Confederazione deve rinunciare all'incasso di circa 2 milioni di franchi all'anno. Non va tuttavia dimenticato che la presenza del CIO nella regione del Lago Lemano apporta alla Confederazione circa 100 milioni di franchi all'anno, come dimostra uno studio della "Ecole des hautes études commerciales" che l'Università di Losanna ha compiuto per gli anni 1995/1996. Al CIO dev'essere inoltre riconosciuto che 19 delle complessive 34 associazioni internazionali facenti parte del movimento olimpico hanno la loro sede in Svizzera.
7.- E' in considerazione di quanto esposto che il Consiglio federale è del parere che la disposizione adottata il 16 settembre 1998 di esentare il CIO dall'assoggettamento all'IVA va a favore di tutta la Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.