Lexipedia

98.3412 · Mozione · 1998-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

In base alla ripartizione dei mandati tra la Confederazione e i Cantoni prevista nella Costituzione, i Cantoni sono competenti in materia di assistenza, esecuzione penale nonché per la quiete e l'ordine (disposizioni in materia di polizia). Spetta quindi ai Cantoni, dopo che si è proceduto alla ripartizione, fornire alloggio e assistenza ai richiedenti l'asilo e alle persone ammesse provvisoriamente. La Confederazione rimborsa tuttavia ai Cantoni le relative spese d'alloggio. Inoltre, versa contributi per spese d'assistenza che permettono ai Cantoni di garantire un'assistenza adeguata nelle strutture collettive. Su richiesta, la Confederazione può anche finanziare in anticipo alloggi collettivi più grandi, una possibilità di cui ha usufruito la maggior parte dei Cantoni.

L'allestimento o la preparazione di informazioni per richiedenti l'asilo, per quanto riguarda gli aspetti di conduzione, gestione e sorveglianza sono, tuttavia, di competenza della Confederazione. Questa situazione si contrappone in modo evidente alla summenzionata ripartizione dei mandati tra la Confederazione e i Cantoni come anche il sistema federalistico regnante in Svizzera. Inoltre, i rispettivi centri di accoglienza non rappresentano, sulla scorta di considerazioni pratiche e giuridiche, una soluzione del problema, tanto più che la Confederazione non dispone di un proprio territorio per la creazione di alloggi di questo tipo.

Ad domanda 2

Il versamento di prestazioni d'assistenza è di competenza dei Cantoni. La Confederazione, nei Confronti dei Cantoni, è tenuta esclusivamente al versamento di sovvenzioni e, secondo il principio di sussidiarietà, rimborsa le spese d'assistenza soltanto per i richiedenti l'asilo bisognosi e le persone ammesse provvisoriamente che non siano in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento e che nessun terzo è tenuto a soccorrere. La Confederazione rimborsa ai Cantoni, in modo forfettario, i relativi costi. La decisione della Confederazione di togliere ai Cantoni, mediante l'emanazione di istruzioni in materia d'assistenza, il margine d'intervento creato dalla determinazione forfettaria dei costi, sarebbe in contraddizione con il principio della determinazione forfettaria.

L'importo forfettario giornaliero ammonta attualmente a 18.48 franchi per persona. Ai fini di una procedura dei conti finali semplice e trasparente, tale importo è corrisposto indipendentemente dalle dimensioni dell'economia familiare e dalla struttura d'alloggio e non è quindi soggetto a riduzioni. Non intervengono distinzioni neppure in base all'età o al numero di figli e di adulti. In media, è tuttavia nettamente inferiore alle cifre raccomandate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Per le persone sole è del 50 per cento circa e per famiglie di tre persone del 20 per cento circa inferiore rispetto alle direttive COSAS. I costi rimborsati ai Cantoni dalla Confederazione superano le cifre raccomandate dalla COSAS soltanto nel caso delle economie domestiche composte da più di cinque persone. Nell'ambito delle direttive d'applicazione relative alla revisione totale della legge sull'asilo, il Consiglio federale sta prendendo in seria considerazione la possibilità di ridurre questo importo forfettario - nel rispetto delle relative condizioni quadro legali e tenendo conto dei suddetti parametri di natura finanziara - di 4 franchi al massimo.

I richiedenti l'asilo sono tenuti ad annunciare la loro situazione economica e a fare il possibile per migliorarla. La violazione di tale obbligo di collaborare comporta la riduzione o il ritiro delle prestazioni d'assistenza. Altre misure intaccherebbero tuttavia l'essenza stessa del diritto fondamentale al minimo vitale, conforme alla Costituzione anche se non sancito su base legale, e quindi sarebbero chiaramente in contrasto con il diritto costituzionale e con la giurisprudenza del Tribunale federale.

Ad domanda 3

La richiesta del mozionante è già stata presa in considerazione con una modifca, del 1° gennaio 1996, dell'ordinanza 2 sull'asilo.

Dall'introduzione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, il 1° gennaio 1996, tutte le persone incluse nel settore dell'asilo (richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati) sono assicurati su base legale contro le conseguenze di malattie e infortuni. Ai fini di una soluzione economicamente vantaggiosa e di un'esecuzione semplice dal profilo amministrativo, il Consiglio federale, contrariamente alla libera scelta del medico e dell'assicurazione prevista nella legge sull'assicurazione malattie, ha però adottato un'opportuna norma derogatoria per i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente bisognosi d'aiuto. La Confederazione, per questa categoria di persone, rimborsa ai Cantoni unicamente le spese per i premi dell'assicurazione obbligatoria di base e non i premi per le assicurazioni complementari. I Cantoni sono quindi tenuti a promuovere confronti attendibili dei prezzi e a perseguire soluzioni economicamente favorevoli.

Le casse malati assumono unicamente le spese previste nell'assicurazione obbligatoria di base. Le altre spese non previste dal catalogo delle prestazioni di base non sono, per principio, rimborsate dalla Confederazione. Si eccettuano le spese che, benché necessarie dal profilo medico e che servono in particolare a lenire il dolore (ad es. cure dentarie), non sono coperte dall'assicurazione di base e neppure assunte da altri istituti d'assicurazione sociali o da terzi.

Ad domanda 4

Il Consiglio federale ritiene che l'impiego di truppe al confine a sostegno degli organi di polizia di frontiera entri in linea di conto, dopo seria preparazione, se gli altri mezzi disponibili non sono sufficienti all'adempimento dei mandati. Tale impiego di truppe, disciplinato nell'ordinanza, del 3 settembre 1997, sull'impiego della truppa per il servizio di polizia di frontiera, è attuabile in qualsiasi momento secondo le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 1995.

L'impiego di formazioni dell'esercito non è tuttavia esente da difficoltà. Il Consiglio federale ritiene che l'impiego di truppe presenti grossi svantaggi per il normale ritmo delle prestazioni di servizio. La chiamata alle armi dev'essere riservata al caso in cui tutte le altre misure di natura politica siano state esaurite.

Con decreto del Consiglio federale del 2 settembre 1998 è stato deciso che al Corpo delle guardie di frontiera, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, saranno assegnati cento agenti del Corpo della guardia delle fortificazioni allo scopo di rafforzare la sorveglianza al confine.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.