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98.3429 · Interpellanza · 1998-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Un gruppo di lavoro misto istituito dal capo del Dipartimento federale delle finanze si è occupato in modo molto approfondito della tassa di negoziazione. Dato che questa tassa non assoggetta soltanto gli affari trattati in borsa ed essa rappresenta soltanto una parte dei costi di transazione, è quasi impossibile fare affermazioni attendibili circa la sua influenza sulla piazza finanziaria svizzera. L'introduzione di nuove imposte per compensare totalmente o parzialmente la soppressione della tassa di negoziazione non gioverebbe attualmente agli interessi della piazza finanziaria. In questo senso, il predetto gruppo di lavoro ha proposto di limitarsi per il momento all'emanazione di misure urgenti. È però chiaro che l'amministrazione manterrà i contatti con le cerchie interessate al fine di seguire gli ulteriori sviluppi.

1. Con il messaggio approvato il 14 dicembre 1998 per un decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione, il Consiglio federale propone tre misure concrete:

a. Nel caso in cui trattano titoli svizzeri, i membri stranieri di una borsa svizzera (cosiddetti "remote members") devono essere assoggettati alla tassa di negoziazione al pari degli altri negoziatori di titoli svizzeri. D'altra parte, i "remote members" possono - come i membri svizzeri della borsa - esigere la stessa esenzione d'imposta per i loro stock commerciali. Per i membri svizzeri della borsa viene così eliminato il rischio di dover versare una tassa di negoziazione supplementare, non trasferibile, nel caso in cui il sistema di borsa attribuisca loro un "remote member" quale controparte. Grazie a questa soluzione si evita in particolare che i "remote members" possano acquistare titoli svizzeri sul mercato svizzero per poi rivenderli esentasse ai propri clienti. Con tale misura i membri svizzeri ed esteri della borsa hanno le stesse possibilità sulla piazza finanziaria svizzera. L'assoggettamento alla tassa di negoziazione dei membri esteri della borsa impedisce una discriminazione dei membri svizzeri della borsa nei confronti di quelli esteri.

b. Nell'ambito del commercio di eurobonds, in avvenire i clienti stranieri non dovranno più pagare la tassa di negoziazione. In tal modo sarà possibile riportare in Svizzera una parte del commercio che attualmente si svolge all'estero.

c. Per evitare ulteriori carichi fiscali bisognerà sgravare le operazioni di opzioni e futures svolte tramite la nuova borsa Eurex, domiciliata in Germania.

2. Dato che nella sessione di marzo le Camere federali hanno approvato il suddetto disegno, i tre provvedimenti sono entrati in vigore il 1° aprile 1999.

Il suddetto gruppo di lavoro istituito dal capo del Dipartimento federale delle finanze ha esaminato diversi modelli. Sia un'esenzione dalla tassa di negoziazione di talune categorie di titoli sia un'esenzione dalla stessa tassa di negoziazione di certe categorie di clienti comporterebbero perdite di entrate di parecchie centinaia di milioni di franchi. Tanto più elevati sono gli ammanchi, tanto più difficoltosa è la loro compensazione. Il gruppo di lavoro era dell'avviso che già le discussioni sull'introduzione di nuove imposte per compensare le minori entrate della tassa di negoziazione destabilizzano gli investitori e possono arrecare pregiudizi alla piazza finanziaria. Esso è giunto alla conclusione che nell'interesse della competitività della piazza finanziaria Svizzera non sono opportuni né l'introduzione di una nuova imposta nel medesimo settore economico né l'aumento della residua tassa di negoziazione. Il gruppo di lavoro ha ritenuto che gli inconvenienti connessi con una compensazione annullano di gran lunga i vantaggi di un'esenzione. In mancanza di prospettive di un saldo positivo ha quindi rinunciato alla formulazione di altre proposte più incisive.

Il Consiglio federale è consapevole che la situazione di mercato deve essere seguita attentamente. La borsa svizzera gode certamente di un vantaggio tecnologico e, nonostante la tassa di negoziazione, anche i costi delle transazioni nel nostro Paese non sono sconvenienti. Questa situazione può però cambiare. Per questo motivo i colloqui con i rappresentanti delle banche e della borsa non devono essere interrotti bensì proseguiti. In considerazione della limitazione nel tempo dei provvedimenti urgenti e della mozione accolta su questo tema dalle Camere federali, il Consiglio federale deve preparare una soluzione che possa essere trattata in modo tempestivo ed entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2003.

Risposta del Consiglio federale.