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98.3442 · Interpellanza · 1998-10-07

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 1998 è entrata in vigore la nuova legge sulle telecomunicazioni (LTC) che prevede la liberalizzazione di questo settore e l'introduzione di un regime di concessioni relativo ai servizi e alle infrastrutture di telecomunicazione. Nel messaggio concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni, il legislatore ha dunque deliberatamente voluto promuovere la concorrenza tra i servizi di telecomunicazione e le relative infrastrutture (FF 1996 III ????). In questo modo gli impianti già esistenti potrebbero venir utilizzati in comune. Nella primavera del 1998, la Commissione federale delle comunicazioni, quale organo indipendente, ha rilasciato due nuove concessioni nazionali per i servizi di telefonia mobile, affinché, a lungo termine, si riesca a servire il 95% della popolazione. Attualmente tre reti di telefonia mobile indipendenti hanno ricevuto una concessione: Swisscom, Diax e Orange. In tale decisione non sono state prese in considerazione le questioni giuridiche relative alla costruzione e alla pianificazione del territorio; esse dovranno essere trattate nel quadro delle procedure per il rilascio dei permessi di costruzione.

Le competenze nell'ambito dei permessi di costruzione, della pianificazione del territorio e della protezione della natura e del paesaggio sono già chiaramente definite dalla legislazione in materia. Nelle zone edificabili spetta per principio ai Comuni e ai Cantoni rilasciare le autorizzazioni necessarie all'installazione di antenne. Invece, fino a che non esisterà alcuna regolamentazione cantonale particolare, l'allestimento di installazioni al di fuori delle zone edificabili viene disciplinato dalle disposizioni dell'art. 24 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e il rilascio dei permessi compete ai Cantoni. Nel caso in cui fossero interessati luoghi facenti parte dell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), i Cantoni avranno il dovere, in applicazione della LPN, di richiedere una perizia alla Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP). In pratica, è necessario soppesare di volta in volta le esigenze di una società dell'industria e dell'informazione moderna e concorrenziale e quelle della protezione del paesaggio e del patrimonio naturale. Se un'installazione non rispetta la legislazione in materia di costruzione, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente, il permesso di costruzione può essere rifiutato o rilasciato a determinate condizioni o con determinati obblighi. Le decisioni possono tuttavia essere impugnate mediante le vie legali abituali.

A causa della situazione di concorrenza in cui si trovano, le tre reti di telefonia mobile che beneficiano di una concessione hanno caratteristiche intenzionalmente diverse e questo rende difficile il coordinamento a livello nazionale e la coutenza dei siti di installazione. Tuttavia, in particolare al di fuori delle zone edificabili, la coutenza dei siti o delle antenne può essere non solo necessaria dal punto di vista della legislazione sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio ma anche sensata dal punto di vista dei gestori di reti. Nel rilasciare i permessi, la coutenza può essere oggetto di disposizioni speciali oppure venir imposta dall'UFCOM in applicazione dell'art. 36 cpv. 2 della LTC. Questo Ufficio si sta occupando della questione in collaborazione con l'UFPT e l'UFAFP.

Il 23 giugno 1998, i servizi federali interessati, i concessionari e i servizi cantonali di costruzione e di pianificazione del territorio si sono riuniti per discutere la questione delle antenne per la telefonia mobile nell'ambito della costruzione, della pianificazione del territorio e dell'ambiente. In seguito, il 25 settembre 1998, l'UFPT ha inviato ai dipartimenti cantonali responsabili della pianificazione del territorio le informazioni relative alle esigenze di pianificazione del territorio per l'allestimento delle antenne di telefonia mobile. Lo stesso documento illustrava le condizioni legali di costruzione e di pianificazione del territorio applicabili ai permessi per le installazioni di telefonia mobile e insisteva in particolar modo sul fatto che i permessi per siti al di fuori delle zone edificabili non venivano accordati in modo isolato, ma erano coordinati e valutati secondo lo stato della pianificazione delle reti di tutti i concessionari. L'UFAFP, dal canto suo, ha elaborato all'attenzione delle direzioni cantonali per la protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio, un foglio informativo sulle antenne di telefonia mobile e sul rispetto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio.

I concessionari sono stati incitati a coordinare di propria iniziativa il più possibile le loro reti. Infatti, in questo modo è possibile ridurre considerevolmente i rischi di ritardi, di un rifiuto delle domande e di ricorsi per gli impianti che si trovano al di fuori delle zone edificabili. I nuovi gestori di telefonia mobile presentano già ora in genere i piani d'installazione delle antenne direttamente ai Cantoni responsabili, in modo che questi ultimi possano avere una visione generale dei siti in cui sorgeranno le antenne sul loro territorio e possano provvedere al coordinamento dei lavori.

Al momento non è prevista l'elaborazione di un piano settoriale per le reti di telefonia mobile; per il futuro si dovrà dimostrare l'eventuale necessità di un tale documento.

Risposta del Consiglio federale.