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98.3496 · Interpellanza · 1998-10-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La legge del 9 ottobre 1992 (RS 817.0) sulle derrate alimentari all'articolo 2 capoverso 4 esclude esplicitamente dal suo campo d'applicazione le derrate alimentari e gli oggetti d'uso destinati al consumo personale. Senza una decisione del Parlamento di procedere ad una revisione della legge, la Confederazione non ha nessuna competenza di prescrivere ai Cantoni misure di controllo. Regolamentazioni del genere nelle leggi cantonali sulla sanità sarebbero tuttavia ben accolte.

In linea di massima sono gli stessi appassionati di funghi responsabili dei funghi raccolti. Il Consiglio federale è convinto che le persone che praticano la raccolta di funghi fanno capo, se necessario, alla competenza dell'organizzazione micologica esistente (Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi) e sono disposte a sopportarne i modici costi secondo il principio "chi inquina paga".

Risposta del Consiglio federale.