98.3541 · Interpellanza · 1998-12-01
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale segue con attenzione le concentrazioni che coinvolgono le grandi imprese svizzere. Il mantenimento di un'impresa nella sua qualità di soggetto di diritto indipendente non rappresenta un valore in sé. Determinante è piuttosto il fatto inteso a sapere se la fusione assicura la competitività a lungo termine delle imprese interessate e pertanto la loro esistenza. La responsabilità del successo economico delle fusioni spetta agli organi direttivi delle imprese coinvolte e non può né deve essere loro sottratta.
Per i lavoratori, una fusione può significare la garanzia a lungo termine del posto di lavoro ma anche la perdita dello stesso nel contesto del processo di razionalizzazione. Questo aspetto mette in luce la dimensione eminentemente sociale delle fusioni. L'esperienza dimostra che in Svizzera le imprese che operano una fusione sono normalmente coscienti della loro responsabilità sociale poiché, in collaborazione con i lavoratori, mettono a punto e concretizzano appositi piani sociali.
In merito alle singole domande, il Consiglio federale risponde come segue:
ad domanda 1: Gli utili o le perdite in capitale realizzati dalle persone giuridiche sono soggetti a imposizione fiscale ordinaria, mentre gli utili in capitale realizzati dalle persone fisiche sul patrimonio mobiliare privato sono esenti da imposte; conseguentemente, le perdite in capitale non possono essere fatte valere ai fini di uno sgravio fiscale. Dal momento che le partecipazioni menzionate nell'interpellanza non sono detenute da privati ma appartengono a persone giuridiche, gli utili derivanti dall'eventuale vendita del patrimonio commerciale sono, di norma, soggetti ad imposizione. Del resto, il segreto fiscale vieta di fornire informazioni sui singoli contribuenti.
ad domanda 2: Il Consiglio federale ritiene che l'istituzione di un gruppo di esperti incaricati di esaminare le possibilità esistenti nell'ambito del diritto sulle società anonime per un controllo delle fusioni non sia molto sensato. È praticamente impossibile influenzare il comportamento degli azionisti mediante strumenti giuridici di carattere generale o specifici al controllo delle società anonime. Il diritto sulle società anonime, che stabilisce un certo ordine normativo per una determinata forma di società, non può mettere a disposizione i mezzi che dovrebbero consentire di distinguere fra fusioni auspicabili e fusioni non auspicabili. Visto il carattere privato delle norme in vigore in questo ambito, i diritti sociali degli azionisti sono stati definiti in quanto tali indipendentemente da qualsiasi giudizio di valore.
Il fatto che una fusione si concretizzi dipende dalle decisioni prese dagli organi direttivi e dai proprietari delle imprese, o, più precisamente, dalle assemblee generali delle società che partecipano alla fusione e dunque, in fin dei conti, dalla volontà degli stessi azionisti. Le disposizioni attualmente applicabili alle società anonime prevedono che, nella società che viene assorbita, la fusione deve essere approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati (art. 704, cpv. 1, n. 8 CO). L'introduzione di un quorum più elevato potrebbe rendere impossibili concentrazioni auspicabili dal punto di vista della gestione aziendale delle imprese coinvolte o persino necessarie per garantire l'esistenza a lungo termine di dette imprese.
Nell'ambito delle consultazioni sul regime giuridico applicabile alle società anonime, il legislatore ha trasmesso una mozione della commissione parlamentare incaricata dell'esame preliminare che esigeva la creazione di una legislazione sulle borse e sull'assorbimento delle imprese. L'adozione della legge federale sulle borse e il commercio dei valori immobiliari risponde a questa esigenza.
Quando è davvero necessario, la difesa degli interessi pubblici nel contesto di fusioni di imprese non auspicabili dovrebbe essere ottenuta con altri strumenti. Non bisogna inoltre dimenticare che lasciare decidere un organo pubblico dell'utilità di una fusione non è, a priori, una cosa semplice, a meno che la fusione metta in questione i principi della concorrenza.
ad domanda 3: La Commissione della concorrenza applica in modo sistematico la legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart). Se in occasione di una fusione non è possibile dimostrare una posizione dominante sui vari mercati coinvolti, ai sensi dell'articolo 10 della LCart, la Commissione della concorrenza non può e non deve intervenire.
Quanto alle multe da comminare in caso di infrazione della legislazione sulla concorrenza occorre riferirsi al principio dell'abuso, secondo il quale vanno inflitte multe solo quando si tratta di infrazioni di decisioni vincolanti della Commissione della concorrenza, ossia di infrazioni che rientrano in quelle previste dalla LCart. Per quanto attiene al controllo delle operazioni di fusione, è punibile l'infrazione dell'obbligo della notifica. Proprio riguardo a questo obbligo, la Commissione ha sviluppato una pratica molto rigorosa.
ad domanda 4: Uno dei punti principali della riforma della legislazione sulla concorrenza fissa che le autorità preposte alla sorveglianza della concorrenza devono giudicare esclusivamente gli aspetti attinenti alla concorrenza. Adottando questa soluzione, il legislatore ha messo a frutto le esperienze accumulate durante la precedente regolamentazione che, in virtù del cosiddetto "metodo del saldo", prevedeva che l'esame dei fatti in materia di concorrenza da parte dell'allora Commissione dei cartelli avvenisse sulla base sia di criteri strettamente attinenti alla concorrenza che di criteri ad essa estranei, il che ha determinato lunghe procedure e una situazione di incertezza del diritto. L'attuale soluzione è molto più pertinente in quanto stabilisce una netta separazione dei compiti fra le autorità preposte alla sorveglianza della concorrenza e le autorità politiche. Va inoltre aggiunto che il Consiglio federale può essere coinvolto nella procedura di controllo delle operazioni di fusione soltanto se una concentrazione di imprese è stata vietata dalla Commissione della concorrenza.
ad domanda 5: Per quanto riguarda il settore energetico, il gruppo Alusuisse-Lonza Holding SA opera essenzialmente nel campo delle centrali elettriche. Il gruppo è proprietario, rispettivamente detentore di partecipazioni di varie centrali idroelettriche sul Rodano e sul Reno e si è creato in tal modo la propria base di approvvigionamento per le sue unità di produzione in Svizzera. Nel 1997, la produzione elettrica del gruppo Alusuisse-Lonza Holding SA ammontava a 1,52 miliardi di kWh, pari al 4,4% della produzione idroelettrica svizzera e al 2,5% della produzione elettrica totale del Paese.
La fusione del gruppo Alusuisse-Lonza con il conglomerato Viag aumenterà ulteriormente, sotto vari punti di vista, l'influenza estera sull'industria svizzera dell'elettricità. In primo luogo, il potenziale della produzione elettrica del gruppo Alusuisse-Lonza passerà in mani straniere. In secondo luogo, precedenti transazioni hanno dimostrato che tanto la comproprietaria di Viag (Hypo Vereinsbank, Monaco, partecipazione del 20,6% in Viag) quanto la filiale del Viag (Bayernwerk, Monaco, quasi al 100% di proprietà Viag) sono legate per contratto o mediante partecipazioni di capitale a vari gruppi del settore energetico o società del settore dell'elettricità in Svizzera. Si tratta in particolare di due grandi società di gestione della rete elettrica, ossia l'ATEL e l'EGL nelle quali la Hypo Vereinsbank e la Bayernwerk detengono indirettamente delle partecipazioni tramite la Motor Columbus e la Watt SA, ex Elektrowatt. È dunque verosimile che gli interessi della Viag non siano incentrati in modo particolare sul parco svizzero delle fabbriche elettriche bensì piuttosto sulla rete di trasporto e di distribuzione dell'elettricità.
L'integrazione del gruppo Alusuisse-Lonza in seno al conglomerato Viag si inserisce nella tendenza profilatasi negli ultimi dodici a ventiquattro mesi. In effetti, da quando le grandi banche hanno ceduto delle partecipazioni ai gruppi energetici Motor Colombus e Watt, è subentrato un certo movimento nel paesaggio svizzero dell'elettricità. Oltre all'interesse dimostrato dalle summenzionate società tedesche, altre società tedesche e francesi si sono affacciate al mercato svizzero dell'elettricità. Queste transazioni non si limitano comunque al mercato svizzero; a livello mondiale e in tutti i settori economici alleanze strategiche vedono la luce. È alla Commissione della concorrenza che spetta il compito di esaminare se la fusione del gruppo Alusuisse-Lonza con Viag costituisce una minaccia per la concorrenza sul mercato svizzero dell'elettricità.
Sotto un profilo più generale, occorre sottolineare che la Svizzera fa parte del gruppo di Paesi che, su scala mondiale, effettua importanti investimenti diretti e che quindi aderisce ad una politica d'investimento liberale oltre le frontiere nazionali. Un rafforzamento delle collaborazioni transfrontaliere al di là dell'unione (UCPTE) fin qui praticata in seno all'Europa occidentale è parte di questa politica di apertura verso i mercati europei dell'elettricità. La conclusione di forti alleanze migliora la posizione della Svizzera in un mercato nel quale la concorrenza fra le varie società elettriche andrebbe intensificata.
Già in passato il Consiglio federale ha espresso il proprio parere in merito ad alleanze a partecipazione internazionale nel settore dell'elettricità (vedi Ip Ledergerber, Svendita di energia idraulica in Svizzera, 11.12.1996; Ip Inderkum, Sviluppi sul mercato svizzero dell'elettricità, 13.12.96). In tali occasioni, esso ha precisato che, nei limiti fissati dal diritto vigente, le autorità federali hanno possibilità molto limitate di intervenire nel settore elettrico. Nel campo dell'energia nucleare, esse possono incidere sulla composizione del consiglio d'amministrazione delle centrali nucleari. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni generali di sfruttamento per le nuove centrali nucleari, è espressamente prescritto che la maggioranza del capitale della società titolare deve essere in mani svizzere. Fatta eccezione per i casi menzionati, non vi è alcuna base giuridica che consenta di intervenire nelle questioni d'organizzazione interna delle società di diritto privato.
Nelle risposte in questione, il Consiglio federale ha inoltre sottolineato che volere influenzare tali transazioni porrebbe non pochi problemi. Per questa ragione il Consiglio federale fa nuovamente appello agli operatori dell'economia svizzera, invitandoli ad assumersi le loro responsabilità e a prendere in considerazione, nelle loro decisioni, gli interessi generali del Paese. Fra questi rientrano alcuni principi fondamentali della politica energetica svizzera quali la sicurezza dell'approvvigionamento, il promovimento di un impiego razionale dell'energia e delle energie rinnovabili. Altrettanto importante agli occhi del Consiglio federale è di garantire l'approvvigionamento di base come è previsto dalla legge sul mercato dell'elettricità (LME).
Per quanto concerne la creazione, entro tempi brevi, di una società di gestione della rete elettrica, il Consiglio federale rammenta che esso intende realizzare una società nazionale unica di gestione della rete elettrica nell'ambito stabilito dalla LME.
Risposta del Consiglio federale.