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98.3544 · Mozione · 1998-12-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è disposto ad esaminare, nell'ambito della prossima revisione della LADI, i punti della mozione per i quali esso propone la trasformazione in postulato. Il messaggio sarà pronto nell'inverno 2000.

1. Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 27 cpv. 2 lett. b, artt. 59 b, 72a e 72b)

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo questo punto della mozione poiché l'obiettivo è già realizzato.

Lett. a

Con la seconda revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il legislatore ha posto l'accento sulla lotta attiva alla disoccupazione. Nel corso del mese di maggio 1998, per esempio, sono stati versati 330 milioni di franchi sotto forma di indennità giornaliere. Di questi, 63 milioni di franchi sono stati pagati per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, 173 milioni per indennità giornaliere normali (compresa la compensazione del guadagno intermedio) e 94 milioni per indennità speciali. In altri termini, sul totale delle indennità versate, il 29% è stato destinato a indennità speciali e il 71% a indennità ordinarie, alla compensazione del guadagno intermedio e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

L'assicurazione contro la disoccupazione obbliga i Cantoni a mettere a disposizione almeno 25'000 posti annui per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. La ripartizione e l'organizzazione di questi posti è di competenza dei Cantoni. Una modifica legislativa non è indispensabilein quanto le disposizioni necessarie sono già ancorate nella legge. In questo settore, la Confederazione prescrive le condizioni quadro ed emana raccomandazioni all'attenzione dei Cantoni. L'UFSEL, dal canto suo, pubblicherà una direttiva all'attenzione dei Cantoni.

Lett. b

Per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) sono stati istituiti in tutti i Cantoni i cosiddetti servizi logistici (servizi LPML) (art. 119 OADI). Questi servizi sottostanno, come gli URC, agli uffici cantonali del lavoro. I PML approntati devono soddisfare le esigenze dell'economia e degli assicurati nonché le condizioni quadro della legge (art. 59a LADI). Ciò implica una stretta collaborazione tra URC e servizi LPML nonché un ampliamento delle loro attività.

Per la realizzazione dei PML, sono stati definiti criteri d'ordine finanziario e quantitativo:

* criteri d'ordine finanziario: ogni anno, i Cantoni presentano all'UFSEL un preventivo quadro che viene esaminato ed approvato dalla commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Per ogni tipo di PML sono inoltre definite aliquote massime che non possono essere superate;

* criteri d'ordine quantitativo: ogni anno, il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di PML che deve essere approntato da ogni Cantone per garantire ad ogni assicurato la possibilità di partecipare a un PML (art. 72b LADI). Occorre sottolineare a questo proposito che l'assicurato non deve necessariamente aspettare 150 giorni per partecipare a un PML se esso appare opportuno.

* L'UFSEL ha richiamato l'attenzione dei Cantoni sui problemi della garanzia della qualità ed ha suggerito una procedura relativa alle esigenze minime poste agli organizzatori e ai provvedimenti. Grazie all'aumento dell'effettivo del personale, approvato dal Consiglio federale nell'estate 1998, l'UFSEL potrà esercitare in misura maggiore la propria funzione di sorveglianza.

2. Indennizzo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

L'UFSEL non ha alcun influsso sul rapporto corsi / programmi d'occupazione poiché, di norma, spetta ai consulenti del personale degli URC e dei servizi LPML decidere quale è il provvedimento più adatto. Una regolamentazione schematica, fissata per legge, risulterebbe pertanto inadeguata. Oggi il rapporto fra corsi e programmi è di circa 50 a 50. Una ottimizzazione di questo rapporto verrà esaminato dall'UFSEL in particolare nel quadro del nuovo mandato di prestazioni.

3. Garanzia della qualità dei corsi (LADI art. 59a)

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo questo punto della mozione poiché l'obiettivo è già realizzato.

La garanzia della qualità dei corsi e di tutti i PML spetta ai servizi LPML in collaborazione con gli URC. A seconda del PML o delle circostanze regionali, un Cantone può tuttavia affidare tale compito ad altri servizi (uffici cantonali del lavoro, servizi esterni). La prevista flessibilità della LADI deve essere mantenuta affinché sia possibile garantire in modo efficace la qualità dei corsi. È giusto che i corsi non debbano essere offerti in sostituzione dei programmi di occupazione. Le competenti autorità cantonali devono pertanto provvedere affinché ogni provvedimento sia adeguato dal profilo del mercato del lavoro e conduca ad un miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. L'UFSEL ha più volte richiamato l'attenzione dei Cantoni su questa problematica e provvederà a precisare la ripartizione dei compiti nell'ambito del nuovo mandato di prestazioni.

4. Partecipazione finanziaria dei Cantoni ai costi per l'approntamento dei PML (art. 72c)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

La partecipazione finanziaria dei Cantoni è fissata attualmente a 3'000 franchi per posto annuo (art. 72c cpv. 2 LADI) indipendentemente dai contingenti dei lavoratori stagionali che sono diversi da un Cantone all'altro. Considerato l'obbligo che hanno i Cantoni di accordare la priorità ai lavoratori indigeni (art. 7 OLS), i permessi stagionali vengono rilasciati unicamente se il posto non ha potuto essere occupato da un lavoratore indigeno. Per il periodo di contingentamento 1997/1998 erano previsti complessivamente, per i Cantoni, 90'000 permessi stagionali. Detto contingente è stato utilizzato nella misura del 51%, ciò che equivale a circa 46'000 permessi. Per il periodo 1998/99 sono previsti per i Cantoni ancora 80'000 permessi. Secondo le valutazioni, il numero di permessi accordati dovrebbe situarsi definitivamente attorno alle 40'000 unità. Questa evoluzione dimostra che complessivamente l'impatto dei contingenti non è poi così importante tranne che per un Cantone tipicamente stagionale qual è il Cantone dei Grigioni. Quest'ultimo ha infatti interamente utilizzato il contingente a disposizione e sarà probabilmente costretto a ricorrervi anche in futuro. Poiché per questo Cantone turistico l'offerta stagionale di manodopera indigena è insufficiente - nonostante gli sforzi di collocamento degli URC e a dispetto dei contratti collettivi di lavoro per tutti i principali settori stagionali -, sarebbe ingiusto "punirlo" con un aumento della partecipazione finanziaria ai PML. Il Consiglio federale è tuttavia disposto ad esaminare in che misura è possibile tenere conto della richiesta dell'autore della mozione in materia di ripartizione dei costi.

5. Coordinamento con la politica in materia di permessi stagionali (art. 117b / complemento LDDS)

Il Consiglio federale propone di respingere la lettera a e di togliere di ruolo la lettera b poiché l'obiettivo è già realizzato.

Lett. a

Nel rilasciare i permessi stagionali, i Cantoni devono tenere conto della priorità dei lavoratori indigeni prevista dalle disposizioni della OLS (ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri). Dall'inizio della recessione, il Vallese, per esempio, ha ridotto notevolmente il numero di permessi rilasciati agli stagionali - in particolare nell'edilizia - e, d'intesa con gli URC, ha tenuto maggiormente conto dei lavoratori/disoccupati indigeni.

Come già menzionato nella sua risposta all'interpellanza Imhof (97.3159 Applicazione del concetto di occupazione adeguata previsto dalla LADI), negli anni passati, il Consiglio federale ha ridotto i contingenti per i permessi stagionali da 163'000 (1991) a 88'000 (1998). Va tuttavia ricordato che, malgrado tutti gli sforzi profusi dal servizio pubblico di collocamento, non si può rinunciare completamente ai lavoratori stagionali stranieri, anche nel caso in cui l'economia e il mercato del lavoro sono in difficoltà.

Lett. b

La lettera b può essere tolta di ruolo dato che questa esigenza è già ancorata nell'articolo 9 OLS e che l'articolo 16 lettera a LADI esige condizioni di lavoro conformi agli usi professionali e locali.

6. Idoneità al collocamento (art. 15)

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la lettera a della mozione poiché l'obiettivo è già realizzato e di trasformare le lettere b e c in postulato.

Lett. a

Dal punto di vista del Consiglio federale, la richiesta dell'autore della mozione è soddisfatta. Ogni consulente del personale degli URC può determinare, per esempio sulla base dell'assegnazione ad un adeguato provvedimento, se l'assicurato vuole davvero lavorare. Il Consiglio federale ha incaricato l'UFSEL di richiamare maggiormente l'attenzione dei Cantoni su questa possibilità.

Lett. b

Questo problema si manifesta in particolare quando il periodo durante il quale l'assicurato si è occupato dell'educazione dei figli è computato come periodo di contribuzione. Fra il mese di gennaio 1996 e quello di settembre 1998 sono stati versati circa 104 milioni di franchi per 6'333 persone appartenenti a questo gruppo di assicurati. Anche il Consiglio federale è dell'avviso che per questi casi sarebbe necessario un inasprimento delle condizioni del diritto alle prestazioni. Alcuni provvedimenti sono stati adottati sia sulla base della giurisprudenza federale che nel quadro del programma di stabilizzazione (vedi punto 8 lettera a).

Lett. c

Il Consiglio federale ha già preso posizione su tale questione nell'ambito di precedenti interventi parlamentari, impegnandosi a esaminare le relative disposizioni legislative in occasione della prossima revisione ordinaria della legge.

7. Periodo di contribuzione (art. 13 cpv.1)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

Il Consiglio federale è disposto a esaminare nuovi modelli di periodi di contribuzione differenziati.

8. Prestazioni a favore delle persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 2bis e 2ter)

Il Consiglio federale propone di trasformare la lettera a in postulato e di togliere di ruolo la lettera b poiché l'obiettivo è già realizzato.

Lett. a

In sostanza si chiede se occorre adattare i motivi d'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 13 lett. 2bis e art. 14 LADI). Il programma di stabilizzazione 1998 prevede per il settore dell'assicurazione contro la disoccupazione una riduzione della durata del periodo di riscossione delle prestazioni da 520 a 260 indennità giornaliere per l'assicurato esonerato dall'obbligo di contribuzione nonché per l'assicurato giunto al termine del periodo educativo.

Lett. b

Il coordinamento del reddito determinante con quello dei titolari di un permesso stagionale, in funzione delle ristrettezze economiche, è superfluo. Tale questione si ricollega infatti al problema sollevato al punto 5 lettera b che è già disciplinato nella legge.

9. Calcolo degli assegni per i figli (art. 22 cpv. 1)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

Una soluzione su scala nazionale rappresentata da un assegno per i figli unico (forfetario) verrà esaminata nel quadro della imminente revisione della LADI.

10. Periodo d'attesa (art. 11 cpv. 2)

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo questo punto della mozione poiché l'obiettivo è già realizzato.

Con la seconda revisione parziale della LADI è stato introdotto un periodo d'attesa di 7 giorni. La Convenzione internazionale n. 168 del 1° novembre 1989 concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione (CSt 89.069) non consente alcun aumento del periodo d'attesa.

11. Tragitto per recarsi sul posto di lavoro (art. 16 lett. f)

Il Consiglio federale propone di respingere questo punto della mozione.

Nell'ambito dell'ultima revisione della LADI la durata del tragitto per recarsi sul posto di lavoro è stata portata da una alle attuali due ore. Secondo il Consiglio federale questa soluzione è ragionevole.

12. Diritto alle vacanze (art. 17 cpv. 2)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

Il diritto alle vacanze è disciplinato all'articolo 27 OADI. Il Consiglio federale è disposto a rivedere detto articolo nell'ottica della proposta dell'autore della mozione.

13. Prestazioni delle casse (art. 77 e segg.)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

Tale questione sarà esaminata nel quadro dei lavori intesi a ottimizzare l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (mozione Bonny).

14. Informazioni (art. 96/97)

Il Consiglio federale propone di trasformare questo punto della mozione in postulato.

L'UFSEL è in contatto con l'Incaricato federale della protezione dei dati e si adopera per trovare una soluzione ragionevole in quanto la protezione dei dati è un aspetto importante sia per il Consiglio federale che per altre autorità (URC, casse, ecc.).

Le divergenze che sono emerse, nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione, con le autorità di esecuzione, sono state nel frattempo risolte nel senso che, sino al momento in cui le disposizioni dell'assicurazione contro la disoccupazione saranno state adeguate alle esigenze della legge sulla protezione dei dati, le informazioni sugli assicurati potranno essere provvisoriamente fornite nell'ambito dell'assistenza amministrativa. Un'apposita direttiva all'attenzione degli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione è stata emanata il 23 novembre 1998.