98.3547 · Interpellanza · 1998-12-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Quale sanzione penale contro l'attività di passatori, la Legge federale, del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) prevede fino a sei mesi di detenzione per chiunque facilita o aiuta a preparare l'entrata o il soggiorno illegali di uno straniero (art. 23 cpv. 1 LDDS). Tale pena può essere cumulata con una multa fino a Fr. 10'000.-. Se l'infrazione è commessa a fine di arricchimento o in gruppi organizzati (vera e propria attività di passatori), la pena va fino a tre anni di detenzione e Fr. 100'000.- di multa (art. 23 cpv. 2 LDDS). Tale disposizione aggravata, introdotta nel 1987 per lottare contro il lavoro clandestino, non comprende la partenza dalla Svizzera. Nel contesto della prevista revisione totale della LDDS, queste disposizioni penali sono parimenti riesaminate.
L'azione penale e l'apprezzamento in tribunale spettano ai Cantoni. Anche la competenza per l'ordinamento di provvedimenti in materia di polizia degli stranieri spetta perlopiù ai Cantoni, i quali beneficiano di un ampio margine di discrezionalità. La prassi dei Cantoni presuppone tuttora l'esame individuale di ogni caso singolo. Anche la Confederazione può ordinare determinati provvedimenti in materia di polizia degli stranieri (estensione al territorio dell'intero Paese dell'allontanamento dal territorio del Cantone, divieti d'entrata). Ai Cantoni spetta inoltre la supervisione sull'applicazione delle prescrizioni federali in materia di polizia degli stranieri.
Domande 1 e 2:
È vero che l'applicazione del diritto in materia di stranieri differisce sovente da un Cantone all'altro. Ciò è dovuto all'impronta federalista dell'ordinamento delle competenze in questo settore. I Cantoni sono perfettamente a conoscenza del tipo e della portata degli strumenti giuridici a loro disposizione nella lotta contro l'attività dei passatori. D'altronde, le autorità cantonali di polizia degli stranieri e d'azione penale procedono di regola in modo conseguente contro i passatori. La commisurazione della pena da parte di determinati tribunali cantonali in questo contesto si situa invece, per esperienza, nella parte inferiore del quadro penale dato dalla legge; il principio dell'indipendenza giudiziaria vieta tuttavia un influsso diretto delle autorità amministrative. Mancano in questo senso dati statistici significativi. In generale vi sono poche informazioni sicure per quanto concerne l'attività di passatori e la migrazione illegale. Le indagini condotte a livello di Confederazione hanno dimostrato che vi è un urgente bisogno di agire nel settore dell'informazione, della statistica nonché della coordinazione nazionale e internazionale. Attualmente, un gruppo di lavoro sotto la responsabilità dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), sta elaborando un rapporto dettagliato per la definizione di una politica più efficace ed efficiente nella lotta contro l'attività dei passatori.
Lo statuto di membro di Europol, di cui il perseguimento dei passatori è uno scopo principale, è riservato solo agli Stati dell'UE. Il Consiglio federale cerca tuttavia di migliorare la propria collaborazione con Europol. La convenzione con Europol è entrata in vigore il 1° ottobre 1998. Questa prevede esplicitamente una collaborazione con Paesi terzi. Attualmente Europol sta elaborando i criteri e le modalità di collaborazione nel quadro di una simile cooperazione. Sul piano internazionale, è positivo il fatto che l'ONU stia attualmente elaborando una convenzione sulla lotta alla criminalità organizzata, che dovrebbe contemplare, in un protocollo aggiuntivo, anche l'attività dei passatori.
Domanda 3:
Occorre distinguere tra la procedura d'asilo e la procedura penale per attività di passatore giusta l'articolo 23 LDDS. Se durante la procedura d'asilo dovesse rivelarsi che il richiedente è stato oggetto di una condanna penale o è tuttora oggetto di un'inchiesta penale, tale fatto è preso in considerazione conformemente alle disposizioni di legge per stabilire se l'interessato si è reso indegno di ricevere asilo o meno. Sono parimenti disciplinati dalla legge i motivi che possono condurre alla revoca dell'asilo (art. 41 Legge sull'asilo). Se la domanda d'asilo è respinta o l'asilo revocato, occorre esaminare se l'allontanamento dell'interessato è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Se tali criteri sono adempiti può essere disposto l'allontanamento. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) tratta in priorità le domande di persone oggetto di una procedura penale. Date le predette disposizioni di legge nonché gli obblighi di diritto internazionale pubblico della Svizzera, non s'impongono ulteriori provvedimenti.
Domanda 4:
Occorre anzitutto far notare che, nel corso della procedura penale, i guadagni pecuniari scaturiti da attività di passatore possono essere confiscati. Nel settore degli stranieri, il datore di lavoro deve assumere le spese per l'aiuto e il ritorno dei lavoratori clandestini. Il Consiglio federale è inoltre disposto ad esaminare la questione del trasferimento dei costi a carico dei passatori. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che, nell'applicazione pratica di una siffatta prescrizione, sorgeranno sovente difficoltà a causa della fragilità degli elementi probanti.
Risposta del Consiglio federale.