98.3572 · Mozione · 1998-12-10
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'art. 2 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) è ancorato il principio dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dal 1° luglio 1997, dei disoccupati. Al capoverso 2 del medesimo articolo il Consiglio federale è autorizzato a determinare quali categorie di salariati non sottostanno, per particolari motivi, all'assicurazione obbligatoria. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa autorizzazione nell'articolo 1 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).
Nell'articolo 1 capoverso 1 lettera b OPP 2 sono esentati dall'assicurazione obbligatoria i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi. Quando è stata emanata la disposizione si è pensato soprattutto alla mole di lavoro amministrativo degli istituti di previdenza ed alla situazione degli stagionali ritenendo che questo provvedimento non presenta quasi svantaggi per gli interessati avendo la maggior parte di loro comunque diritto al pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia a conclusione del rapporto di lavoro a termine. Si è inoltre rimandato alla regolamentazione analoga dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b, allora in vigore, dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS) che trattava esplicitamente i casi di artisti (commento al progetto di ordinanza 2 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dell'estate 1983, p. 7 del testo in tedesco).
Gli appartenenti ai rami professionali citati nella mozione non sono gli unici ad avere rapporti di lavoro che si susseguono frequentemente o sono a termine. Basta pensare ad esempio a persone impiegate nei diversi uffici di lavoro interinale, a periti, ballerini ecc. Anche la formulazione "in particolare" nell'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (OADI) citata nella mozione vi fa riferimento. D'altro canto, il diritto AVS ammette sia lo statuto di salariato che quello di indipendente, fattori che hanno entrambi conseguenze sull'obbligo di conteggio dei datori di lavoro o dei mandanti.
Giusta l'articolo 1 capoverso 4 OPP 2 i salariati, che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria perché assunti per un periodo limitato, hanno la possibilità di farsi assicurare facoltativamente (v. articolo 46 LPP), nel qual caso i datori di lavoro devono contribuire a finanziare almeno la metà della previdenza professionale. Il Consiglio federale si rende conto che è difficile realizzare in pratica questa possibilità tra l'altro per motivi di ordine amministrativo per cui vi si ricorre solo di rado.
Nel quadro della prima revisione LPP il Consiglio federale è pronto a cercare nuove soluzioni. Bisognerebbe anche tener conto di eventuali proposte presentate nell'ambito della procedura di consultazione alla prima revisione LPP. Rimane problematico, tuttavia, creare in un'ordinanza regolamentazioni relative a singoli gruppi professionali che dovrebbero essere definiti con precisione ed enumerati in modo esaustivo. Probabilmente è impossibile soddisfare l'esigenza di corrispondere pienamente alla realtà che ci circonda.
Il Consiglio federale accoglie quindi favorevolmente l'intento solidale di diversi rami professionali, espresso nella mozione, di trovare una regolamentazione contrattuale per i propri membri.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.