98.3602 · Mozione · 1998-12-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.
Stellungnahme des Bundesrates
Per la Confederazione è fondamentale che, vista la liberalizzazione mondiale nel settore edilizio e il pericolo del dumping sociale e salariale ad essa connesso, proprio nei "cantieri della Confederazione" siano rispettate la legislazione svizzera e le disposizioni di eventuali contratti collettivi di lavoro, sia da parte dei datori di lavoro svizzeri che di quelli esteri. Le basi giuridiche in materia sono rappresentate in particolare dalla legislazioni sugli acquisti pubblici, dal diritto del lavoro e dal diritto degli stranieri, nonché dal contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile dichiarato generalmente vincolante (CNM 2000).
Della progettazione e della costruzione della NFTA sono responsabili le ferrovie e le loro società affiliate (AlpTransit Gotthard SA, BLS AlpTransit SA). Sono esse ad aggiudicare tutti i lavori conformemente alle direttive della Confederazione secondo i criteri della legislazione sugli acquisti pubblici. Ne consegue che i candidati che non garantiscono il rispetto delle norme di tutela del lavoro e delle condizioni d'impiego in vigore nel Paese sono esclusi dalla gara d'appalto. Le ditte selezionate devono poi confermare nei contratti il rispetto di dette disposizioni. Inoltre, il capo del DATEC ha raccomandato alle due società incaricate della costruzione di dare la massima importanza al rispetto delle condizioni di lavoro e di adoperarsi acciocché si possa instaurare un clima di fiducia reciproca tra le imprese appaltatrici e i sindacati.
In merito alle due domande concrete il Consiglio federale si pronuncia nel modo seguente:
1. Nel cantiere NFTA di Sedrun i compiti precedentemente descritti sono stati assolti interamente. La Commissione professionale paritetica lavori in sotterraneo, prevista nel CNM 2000, ha verificato la fondatezza delle accuse contro la ditta sudafricana Shaft Sinkers (soprattutto in merito ad indebite deduzioni salariali). Inoltre, l'Ufficio federale degli stranieri ha minacciato un'azione sanzionatoria fondata sui permessi rilasciati secondo il diritto degli stranieri in relazione alla temuta violazione del contratto nazionale mantello. Gli accertamenti hanno rivelato che i fatti contestati rispondono in parte al vero; nel frattempo si è provveduto a riparare alla maggior parte dei danni. In particolare, è stato ingiunto alla Shaft Sinkers di stipulare dei contratti di lavoro conformi alla legislazione svizzera con i suoi dipendenti impegnati a Sedrun dal 1° febbraio 1999.
2. I minatori provenienti dal Sudafrica e dal Lesotho hanno nel frattempo recuperato le indebite deduzioni salariali, sotto vigilanza notarile. La Commissione paritetica lavori in sotterraneo dispone delle relative attestazioni giustificative.
Gli organismi summenzionati continueranno a seguire la situazione con attenzione. Un sopralluogo svolto il 10 marzo 1999 dalla Commissione paritetica lavori in sotterraneo e dall'Ispettorato del lavoro competente ha constatato solamente che nel gennaio 1999 la prassi relativa all'orario di lavoro e alle pause non era conforme alle disposizioni di legge. L'Ispettorato del lavoro del Cantone Grigioni ha presentato il 31 marzo 1999 una denuncia penale per violazione della legislazione sul lavoro.
Il Consiglio federale propone di togliere la mozione di ruolo.