98.3614 · Interpellanza · 1998-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
L'efficienza della Commissione della concorrenza non si misura innanzitutto in base al numero delle decisioni prese. È invece assai più determinante il risultato che essa ottiene con tutti i mezzi a sua disposizione. Infatti, la semplice minaccia di una procedura può produrre effetti tali che un comportamento cartellistico illecito viene modificato o che un accordo viene sospeso dalle parti interessate (p. es. tariffe private dell'Ordine dei medici del Cantone di Berna, DPC 1997/4, 481 segg., Devisierungs-, Kalkulations- und Regietarifprogramme von SBV und CRB, RPW 1998/3, 369ff.). Inoltre, il Consiglio federale ha constatato che la Commissione della concorrenza ha ottenuto, mediante comunicazioni di portata generale relative all'omologazione e alla sponsorizzazione di articoli sportivi (DPC 1998/1, 154 segg.) nonché agli schemi di calcolo (DPC 1998/2, 351 segg.) un effetto molto più ampio di quanto avrebbe potuto conseguire mediante decisioni contro singoli operatori di mercato. La Commissione della concorrenza si è parimenti pronunciata in merito a un numero considerevole di atti normativi federali, contribuendo così in misura determinante a un'elaborazione delle condizioni quadro in Svizzera più vantaggiosa dal profilo della concorrenza.
Inoltre, la Commissione della concorrenza non ha emesso soltanto due decisioni, ma - in base ai rapporti finora pubblicati - ne ha emanate 21. Fra queste, sette sono state pronunciate nell'ambito di inchieste per pratiche illecite e tre in rapporto all'esame di concentrazione di imprese. In cinque casi sono state decise (o respinte) misure cautelari, mentre in quattro sono state pronunciate sanzioni. Le altre decisioni concernevano questioni procedurali. Altre decisioni, come quelle relative alle domande per una realizzazione anticipata di concentrazioni di imprese, non sono state pubblicate.
Una panoramica delle attività delle autorità in materia di concorrenza è contenuta non soltanto nell'organo di pubblicazione già menzionato "DPC, Diritto e politica della concorrenza", ma anche nel sito Internet che è stato istituito recentemente: http://www.wettbewerbskommission.ch/site/g/praxis/rpw.html).
Per quanto concerne la durata delle procedure d'inchiesta, occorre precisare che una durata di due anni e mezzo non è particolarmente lunga. Ciò risulta anche da un confronto con la durata delle procedure cartellistiche delle autorità in materia di concorrenza dell'Unione europea. Occorre considerare che la legislazione si oppone a un'esecuzione troppo rapida delle procedure. In effetti, la legge federale sulla procedura amministrativa conferisce da un lato numerosi diritti procedurali alle parti in causa e, dall'altro, impone alle autorità in materia di concorrenza di procedere in modo minuzioso nella determinazione dei fatti giuridicamente rilevanti. Il Consiglio federale è convinto che la Commissione della concorrenza fa del suo meglio per ridurre al minimo la durata di tale procedura. In generale, le procedure si concludono entro un anno dalla loro apertura.
Ad 2
Corrisponde al vero che le concentrazioni di imprese debbano essere vietate o che possano essere vincolate a condizioni e oneri appropriati, se esiste il pericolo che la concorrenza efficace venga soppressa. Questa regola è stata finora osservata e applicata dalla Commissione in tutti i casi in cui esisteva tale pericolo. Nel caso Publicitas - Gasser - Tschudi, ad esempio, essa ha determinato una diminuzione dell'influsso della Publicitas sul giornale "Glarner Nachrichten", di modo che una concorrenza efficace continua ad essere garantita (DPC 1997/2, 179 segg.). La concentrazione dell'UBS con la SBS avente come nuova ragione sociale "United Bank of Switzerland", è stata approvata soltanto alle note condizioni (DPC 1998/2, 278 segg.). L'assunzione della ditta SEG Poulets da parte della ditta Bell AG è stato accordato unicamente a condizione che la ditta Bell AG vendesse un'unità dell'azienda. La BTM (Berner Zeitung) ha rinunciato al progetto di ritirare il Thuner Tagblatt dopo che la Commissione della concorrenza aveva minacciato di vietare tale concentrazione. In tutti gli altri casi non vi era il pericolo di eliminazione della concorrenza efficace oppure la concentrazione non era la causa dell'eliminazione della concorrenza efficace (Le Temps, DPC 1998/1, 40 segg.), sicché per la Commissione della concorrenza non vi era ragione di intervenire per apportare dei correttivi.
Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione della concorrenza dispone della necessaria capacità di imporsi.
Ad 3
La Commissione della concorrenza deve decidere quali oneri e/o quali condizioni siano adeguati e necessari per prevenire il pericolo che la concorrenza efficace venga eliminata. Gli oneri imposti nell'affare UBS, che consistevano, tra l'altro, nella vendita di 25 filiali, corrispondono a tale esigenza. Spetta pertanto all'UBS soddisfare in modo leale gli oneri che le sono stati imposti. Il Consiglio federale non può pronunciarsi sulla questione intesa a sapere se le difficoltà menzionate dalla stampa in occasione della vendita delle filiali avrebbero potuto essere evitate, nel caso in cui le condizioni avrebbero dovute essere soddisfatte prima dell'effettuazione della concentrazione.
Ad 4
La società di revisione incaricata della vendita delle filiali è stata scelta dalla Commissione della concorrenza. Tale scelta è stato il risultato di un esame accurato. Occorreva infatti trovare una ditta che disponesse dei mezzi e delle conoscenze specifiche sufficienti per condurre a buon fine un'operazione di questo genere. In Svizzera non esiste un gran numero di ditte in grado di adempiere tali esigenze. Per evitare conflitti di interesse che possono risultare da una doppia funzione, i diversi compiti vengono svolti da gruppi differenti, senza interazioni reciproche (principio del cosiddetto "Chinese Wall"). Del resto, il contratto stipulato tra l'UBS e la società di revisione designata dalla Commissione della concorrenza ha dovuto essere sottoposto a quest'ultima per approvazione. Inoltre, la ditta incaricata è tenuta a informare regolarmente la Commissione della concorrenza sull'evoluzione della pratica, sotto forma di un "reporting". Questo strumento consente alla Commissione di controllare l'effettiva applicazione degli oneri. Da quanto precede emerge che il Consiglio federale non vede alcun motivo di contestare la scelta effettuata dalla Commissione della concorrenza e la doppia funzione dell'organo di revisione.
Ad 5
Nel suo messaggio concernente la legge sui cartelli attualmente in vigore, il Consiglio federale ha precisato che motivi intervenzionistici non possono costituire la base per rifiutare l'approvazione di una fusione. Le concentrazioni di imprese possono essere vietate soltanto per motivi inerenti alla concorrenza (FF 1995 I 423). Il Consiglio federale si attiene a questo principio e rifiuta di conseguenza una revisione in tal senso della legge sui cartelli. Del resto, né la Commissione di ricorso in materia di concorrenza né il Tribunale federale non si sono ancora pronunciati sul diritto di ricorrere delle associazioni.
Ad 6
Attualmente i prezzi imposti dei libri sono oggetto di un'inchiesta della Commissione della concorrenza. Una decisione non è ancora stata presa. Se però la Commissione della concorrenza dovesse decidere che i prezzi imposti dei libri costituiscono una limitazione illecita della concorrenza e se dovesse essere presentato un ricorso eccezionale presso il Consiglio federale, quest'ultimo esaminerà le diverse condizioni necessarie per rilasciare un'autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico.
In questo contesto, corrisponde al vero che la Commissione del Consiglio nazionale (CET) aveva formulato una riserva in favore dei prezzi imposti dei libri: tuttavia, questa riserva è stata respinta dal Consiglio nazionale. Né la decisione della CET né quella del Consiglio nazionale stesso hanno comunque un effetto pregiudiziale sulla decisione che occorre prendere.
Ad 7
Da quanto precede emerge che la Commissione della concorrenza ha dimostrato di essere in grado di funzionare. Del resto essa è un'autorità decisionale; l'autorità d'inchiesta è la segreteria ad essa aggregata. Questa struttura consente di ottenere risultati rapidi nell'ambito di inchieste e di decisioni che beneficiano di un ampio supporto.
Attualmente il Consiglio federale non ritiene necessario verificare la dimensione e la composizione della Commissione, ma si riserva di farlo nel caso di una successiva revisione della legge sui cartelli.
Risposta del Consiglio federale.