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98.3618 · Postulato · 1998-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.

Stellungnahme des Bundesrates

Giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS) è considerata attività lucrativa ogni attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito. E' considerata attività lucrativa segnatamente l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (art. 6 cpv. 2 lett. b). La nozione di attività lucrativa è quindi interpretata in senso ampio e la stessa cosa vale per l'applicazione del principio della limitazione quantitativa delle entrate. L'articolo 13 OLS prevede una serie di deroghe alle misure di contingentamento, pur mantenendo il doppio criterio limitativo delle entrate, ossia i principi della priorità dei lavoratori che soggiornano in Svizzera e del rispetto delle condizioni di lavoro e di rimunerazione in uso nella località e nella professione. Fra le diverse eccezioni previste all'articolo 13 vi sono effettivamente due categorie di stranieri che vengono in Svizzera per studiare: da un lato quelli che possono essere autorizzati ad esercitare accessoriamente un'attività parallela agli studi superiori a tempo pieno e, d'altro canto, quelli il cui ciclo di studi prevede un periodo di pratica obbligatorio nell'azienda che non deve tuttavia superare la metà della formazione totale.

Per contro, uno straniero che vorrebbe venire in Svizzera con l'unico scopo di iniziare un tirocinio come formazione in sistema duale è assoggettato alle misure di contingentamento; questa possibilità è accordata soltanto, in virtù dell'articolo 8 capoverso 5 OLS, a cittadini degli Stati dell'AELS e dell'UE. Possono essere ammesse alcune eccezioni computabili sul contingente federale, secondo l'articolo 15 capoverso 4 lettera c OLS, se si tratta di cittadini provenienti da Paesi del Terzo Mondo che vengono in Svizzera in virtù di un programma di aiuto allo sviluppo ed è garantito che, in seguito, possono utilizzare nel loro Paese d'origine le conoscenze acquisite. Inoltre occorre rilevare che la regolamentazione in vigore permette, già allo stato attuale, di rispondere, in modo puntuale, alle esigenze determinate da iniziative che mirano a promuovere lo scambio di apprendisti o di studenti nell'ambito di programmi europei. Una pratica restrittiva in materia è dovuta a più motivi: l'età dei candidati all'apprendistato che sono in genere minorenni, l'esigenza di conoscenze linguistiche indispensabili per frequentare le lezioni e per integrarsi nell'azienda, la preoccupazione di evitare il ricorso abusivo a degli apprendisti in quanto mano d'opera a buon mercato e, infine, la necessità di riservare l'offerta di posti d'apprendistato - del resto in diminuzione - ai candidati residenti che siano Svizzeri o stranieri.

In effetti occorre osservare che secondo l'articolo 12 capoverso 2 OLS i contingenti massimi non valgono tuttavia per le persone che hanno ricevuto un permesso di soggiorno secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c o 38. Si tratta da un lato di coniugi stranieri di Svizzeri nonché dei loro figli e, d'altro canto, di persone ammesse nell'ambito del ricongiungimento familiare, ossia oltre ai coniugi dei lavoratori, i loro figli giunti in Svizzera prima dell'età di 18 anni.

Per quanto attiene all'accesso all'apprendistato in azienda, questi giovani - qualunque sia la loro nazionalità - possono avvalersi di un trattamento equivalente a quello riservato agli Svizzeri: in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 e 5bis, questi giovani stranieri hanno praticamente libero accesso all'apprendistato in quanto non sono assoggettati al criterio restrittivo della priorità dei lavoratori residenti.

Il decreto federale sui posti di tirocinio è stato approvato a titolo di misura specifica di politica congiunturale che mira a mantenere la qualità delle infrastrutture pubbliche. L'obiettivo stabilito dal versamento straordinario dei sussidi federali è di migliorare l'offerta dei posti di tirocinio a favore della popolazione domiciliata in quanto si tratta di qualificare meglio i lavoratori al fine di premunirli contro il rischio di disoccupazione. La regolamentazione relativa agli stranieri non costituisce alcun ostacolo per i giovani stranieri domiciliati in Svizzera per quanto concerne il loro accesso a una formazione professionale, qualunque essa sia. Di conseguenza il postulato può essere considerato soddisfatto in quanto la modifica dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri non ha, se del caso, alcuna ragione di esistere.

Il Consiglio federale propone di togliere il postulato di ruolo.