98.3641 · Interpellanza · 1998-12-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nel corso degli ultimi anni sono effettivamente state introdotte delle prescrizioni circa i metodi di produzione agricola allo scopo di tener conto delle crescenti preoccupazioni della popolazione nel campo dela salute, della protezione dell'ambiente e della protezione degli animali. Gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nell'ambito dell'OMC non hanno ridotto in alcun modo il margine di manovra del nostro Paese in materia di misure relative alla produzione interna.
Le attuali regole dell'OMC consentono inoltre di adottare provvedimenti nei confronti di prodotti importati, nella misura in cui si può dimostrare che essi minacciano la vita delle persone, degli animali e delle piante o l'ambiente stesso e che tali provvedimenti rispettano determinate regole fondamentali dell'OMC come, per esempio, quella della proporzionalità.
Per quanto attiene all'applicazione dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura (LAgr), il Consiglio federale ha dovuto rinunciare ad aumentare i dazi all'importazione poiché una differenziazione dei dazi in base al metodo di produzione è contraria agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nel contesto dell'OMC e degli accordi di libero scambio. In merito all'emanazione di prescrizioni sull'obbligo di dichiarazione dei prodotti, il Consiglio federale aveva ritenuto di rinviare la decisione in previsione dei negoziati bilaterali. Attualmente, il Consiglio federale sta valutando nuovamente la situazione nell'intento di definire disposizioni d'applicazione appropriate che garantiscano il rispetto degli impegni internazionali conformemente all'articolo 18 LAgr.
La problematica del trattamento differenziato dei prodotti in funzione dei metodi di produzione o di trasformazione è già da molto tempo oggetto di discussione in seno al GATT. Una recente disputa commerciale nell'ambito dell'OMC si è conclusa con una decisione che ha ammesso per la prima volta il trattamento differenziato di prodotti finiti di per sé identici, ma ottenuti con metodi di produzione diversi. La disputa riguardava un provvedimento relativo alla cattura di gamberetti con reti munite o meno di dispositivi per la protezione delle tartarughe marine.
L'obiettivo della protezione delle risorse naturali è stato in tal modo riconosciuto quale base per le misure di protezione, a condizione che esse si basino su una relativa convenzione internazionale. Nel caso concreto, si trattava di una convenzione sulla protezione delle specie. Per quanto importante tale risultato possa essere per l'evoluzione futura delle regole commerciali, si dovrà comunque continuare a esaminare ogni singola misura nel contesto giuridico che le è proprio.
L'introduzione, per esempio, dell'obbligo della dichiarazione, concepito come una misura ai sensi dell'articolo 18 Lagr, rappresenta una prescrizione tecnica e rientra pertanto nel campo d'applicazione dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio. I provvedimenti autorizzati da questo Accordo perseguono, nei Paesi membri in questione, obiettivi di protezione relativi alla lista non esaustiva seguente: imperativi della sicurezza nazionale, prevenzione di pratiche che inducono in errore, protezione della salute o della sicurezza delle persone, della vita o della salute degli animali, la preservazione delle piante o la protezione dell'ambiente.
Fra i criteri di apprezzamento dei pericoli che potrebbero minacciare questi obiettivi figura anche quello del metodo di produzione. L'interpretazione di questa disposizione è tuttavia ancora oggetto di controversie. Anche la lista non esaustiva degli obiettivi legittimi richiede una interpretazione più chiara. Molto diverse sono infatti fra loro le opinioni degli Stati membri dell'OMC per quanto riguarda gli obiettivi specifici in materia di informazione al consumatore e protezione degli animali menzionati dall'autore dell'interpellanza.
La conformità all'OMC di uno specifico provvedimento non si misura esclusivamente sulla base della legittimità dell'obiettivo perseguito bensì anche sulla base del rispetto delle regole fondamentali dell'OMC, quali quella della non-discriminazione o quella secondo cui l'applicazione di una misura concreta non può rappresentare una restrizione del commercio internazionale. Nel caso della disputa summenzionata, per esempio, il provvedimento adottato non rispondeva a queste regole e doveva essere modificato.
Le condizioni quadro dei prossimi negoziati OMC non sono ancora state definite ed è pertanto impossibile predire il risultato delle trattative. Ciò riguarda anche la questione di un eventuale consenso circa l'inclusione della tematica "metodi di produzione" nel programma negoziale nonché il possibile riconoscimento dell'informazione al consumatore e della protezione degli animali come obiettivi in sé. Questi temi sono infatti particolarmente complessi e possono avere riflessi svariati sul sistema multilaterale. Essi continueranno comunque ad essere oggetto dei lavori in seno all'OMC. La Svizzera dal canto suo continuerà a impegnarsi attivamente in questo dibattito al fine di fornire un contribuito alla ricerca di soluzioni appropriate.
Risposta del Consiglio federale.